CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 48509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha con • o chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17/2/2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, (Sez. 3, n. 28419 del 19/3/21) ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 589, commi 1 e 2, cod. pen.) condannandolo alla pena di mesi 9 di reclusione oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili. Era contestato all'imputato di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nella violazione dell'art. 154, comma 6, cod. strada. L'imputato, alla guida dell'autovettura Nissan, percorrendo la via [OSCURATO:PERSONA], nel centro abitato di Castelnuovo della Daunia, giunto nei pressi di una intersezione con altra strada, intraprendendo una manovra volta ad eseguire un'inversione di marcia, entrava in collisione con il ciclomotore [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la strada nella stessa direzione di marcia, condotto dal Fanelli. [OSCURATO:PERSONA] urtava contro la ruota posteriore sinistra del veicolo Nissan e, in seguito alla caduta dal motociclo, riportava gravissime lesioni che determinavano uno stato di coma e lo conducevano a morte a distanza di qualche giorno. Fatto commesso in Castelnuovo della Daunia il 5 luglio 2007, con morte intervenuta a Chieti il 22 luglio 2007. La sentenza di condanna impugnata in questa sede era stata preceduta dall'assoluzione dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Lucera in data 30/9/2011. A seguito di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari e delle parti civili, il giudice di appello, con sentenza del 12/12/2014, riformando il giudizio di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato in contestazione e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite. La sentenza era annullata con rinvio dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione a seguito di impugnazione dell'imputato (sent. n. 39840/16). La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 12/11/2019, qualificato diversamente il fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen., emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela. Tale ultima sentenza era nuovamente annullata dalla Sez. Terza della Corte di Cassazione con rinvio al giudice a quo (sent. n. 28419/21).2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'articolo 603, comma 3- bis cod. proc. pen. In caso di appello del Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, rammenta la difesa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte di appello di Bari avrebbe potuto ritenere la responsabilità penale del Cicchetti ed emettere sentenza di condanna solo dopo l'ascolto diretto dei testi d'accusa e del consulente del pubblico ministero, non potendo essere utilmente considerata una diversa valutazione della prova testimoniale ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria. II) Nullità dell'impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; omessa pronuncia di prescrizione del reato. La difesa rappresenta che, all'epoca in cui avvenne l'incidente stradale per cui è processo (22/7/2007) era ancora in vigore la legge 11 maggio 1966 numero 296, che puniva l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Solo successivamente è stata innalzata la pena edittale massima, portata ad anni sette di reclusione. All'epoca di consumazione del reato anche la prescrizione era diversamente regolata; infatti, in base all'articolo 157, comma 3, per i reati puniti con pena non inferiore ad anni 5 di reclusione la prescrizione ordinaria maturava in 10 anni; il termine massimo di prescrizione, considerati gli atti interruttivi, era pari ad anni 12 e mesi 6. La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione. III) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'articolo 604 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato. Nella richiesta di rinvio a giudizio era contestato al ricorrente di avere, nei pressi di una intersezione stradale, intrapreso una manovra volta ad eseguire un'inversione di marcia. Si legge a foglio sei dell'impugnata sentenza che l'incidente ebbe a verificarsi perché il Cicchetti, giunto in prossimità del bivio tra le strade per [OSCURATO:PERSONA] e Casalvecchio di Puglia, ebbe a rallentare per eseguire un'improvvisa manovra di svolta a sinistra mentre il Fanelli, provenendo da tergo, effettuava un sorpasso, collidendo con la vettura dell'imputato. Non si comprende dalla lettura della sentenza il motivo per cui sia stata definita improvvida la svolta a sinistra intrapresa dal ricorrente, nè si comprende 3 t da quali elementi sia stata desunta la prova che il Fanelli abbia iniziato la manovra di sorpasso a sinistra prima che il conducente dell'auto svoltasse in quella direzione. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata. In materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che i giudici non possano omettere di valutare, come avvenuto nel caso di specie, la condotta serbata dalla vittima sotto il profilo dell'eventuale suo concorso di colpa. Nella vicenda in esame la condotta colposa della vittima è risultata essere preminente rispetto a quella serbata dall'imputato ed il giudice era obbligato a considerare tale profilo in motivazione, precisando anche l'incidenza causale sulla verificazione dell'evento e la sua graduazione. In sede di istruttoria dibattimentale, anche nel giudizio d'appello, il problema del concorso di colpa della vittima è stato lungamente dibattuto, dando luogo persino ad un supplemento di consulenza medica d'ufficio, finalizzato ad accertare l'incidenza causale del mancato uso del casco protettivo. Tale accertamento portava alla conclusione che se il Fanelli avesse indossato il casco il protettivo avrebbe notevolmente limitato le lesioni riportate; in sostanza, l'uso del casco da parte del Fanelli avrebbe potuto determinare un diverso esito della vicenda. Sulla base di queste considerazioni la sentenza cassata qualificava il fatto ai sensi dell'articolo 590 cod. pen. dichiarando la prescrizione del reato. Il mancato uso del casco protettivo non deve essere valutato soltanto sotto il profilo del concorso di colpa, ma deve essere altresì considerato rispetto al tipo di reato che ne sarebbe conseguito. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, ha depositato memoria difensiva nella quale, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento, rappresenta che il difensore da cui era assistito l'imputato e che aveva redatto i motivi di ricorso, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era deceduto in data 19/10/22. Si duole della mancata comunicazione dell'avviso dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione al difensore deceduto ed eccepisce la nullità del giudizio, rappresentando anche che il mancato avviso ha inciso sulla possibilità di valutare da parte della difesa l'opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'eccezione di nullità sollevata nei motivi aggiunti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per mancato avviso dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione nei riguardi del precedente difensore deceduto. L'avviso dell'udienza al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritualmente effettuato mediante deposito in cancelleria, dopo l'infruttuosa trasmissione a mezzo PEC. Detto avviso, infatti, regolarmente inviato in data 9/5/23 all'indirizzo del difensore, risultava non consegnato, essendo registrato il messaggio di "mancata consegna" sul foglio attestante la notifica telematica. Alla stregua di quanto risulta dalla consultazione degli atti, avendo la cancelleria effettuato rituale trasmissione dell'avviso via PEC, la notificazione dell'atto deve ritenersi perfezionata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, essendo la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata dipesa dal destinatario e non da un errore del sistema (in argomento cfr. Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone; Rv. 277640; Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M., Rv. 274125, Sez. 1, n. 19283 del 26 giugno 2020 n.m.). Deve aggiungersi come nessuna violazione del diritto di difesa si sia in concreto realizzata nel caso di specie, essendo l'imputato assistito da due difensori, entrambi al corrente della data di udienza. Dalla consultazione degli atti si apprende che la comunicazione alla cancelleria della Corte di Cassazione del decesso del precedente difensore è avvenuta solo in data 26/7/2023, allorquando l'imputato ha nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data 3/8/23 si è aggiunta la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato motivi aggiunti. Del tutto priva di argomentazioni a sostegno è la generica doglianza riguardante la prospettata impossibilità per i difensori di richiedere l'eventuale discussione in presenza. 2. Nel merito, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, il ricorso non è inammissibile; pertanto, va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. Il fatto risulta commesso in data 22/7/2007. Il regime della prescrizione da applicarsi al caso di specie è quello introdotto con legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli).All'epoca di commissione del reato, prima dell'innalzamento ad anni sette di reclusione del limite edittale massimo apportato con d.l. 23/5/08 n.92, il reato era punito con pena massima di anni 5 di reclusione. Il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è interessato dal raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 6, cod. pen.; pertanto, il termine massimo di prescrizione del reato de quo è pari ad anni 15. In assenza di cause di sospensione, il reato è estinto per prescrizione alla data del 22/7/2022, successivamente alla pronuncia qui impugnata, emessa in data 17/2/2022. 3. Il ricorso deve essere invece rigettato agli effetti civili. In conseguenza dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in presenza di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno pronunciate nei precedenti gradi. 4. Prima di andare oltre nella trattazione dei motivi di ricorso, occorre, per una migliore comprensione del caso, ripercorrere l'articolata vicenda processuale che ha preceduto l'emanazione della sentenza della Corte di appello di Bari impugnata in questa sede. Con sentenza del 30 settembre 2011, il Tribunale di Lucera assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato in contestazione perché il fatto non sussiste. Il giudice aveva sostenuto che gli elementi raccolti non consentissero di ritenere provato che l'imputato stesse intraprendendo un'inversione di marcia causalmente collegata con lo scontro con il motociclo condotto dalla vittima. A tale conclusione era pervenuto sulla base dell'analisi delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini. Il giudice riteneva che le tracce presenti sui veicoli non deponessero in maniera univoca per il compimento ad opera del Cicchetti di una manovra d'inversione di marcia. Con sentenza del 12 dicembre 2014, la Corte di appello di Bari, ribaltava l'esito assolutorio e condannava Cicchetti alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili, nei cui confronti riconosceva una provvisionale pari ad euro 5.000,00.La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39840 del 19 settembre 2019, annullava la sentenza, impugnata dall'imputato e dalle parti civili (moglie e figli di Fanelli), rilevando il difetto di una motivazione idonea a confutare le argomentazioni sostenute dal primo giudice. In sede di rinvio, con sentenza del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Bari provvedeva alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, conferendo incarico ad un perito per l'accertamento della dinamica del sinistro. All'esito del giudizio, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Tale ultima sentenza veniva nuovamente impugnata dalla Parte pubblica e annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza (sent. n. 28419/21). Nella motivazione della pronuncia da ultimo citata, la Sezione Terza poneva in rilievo gravi incongruenze motivazionali ["...il giudice del rinvio si è sostanzialmente limitato a evocare la concorrente condotta colposa della persona offesa, senza tuttavia spiegare in che misura la stessa abbia inciso nella determinazione dell'evento. Non è stato ben chiarito, in realtà, non solo in cosa è consistito il comportamento negligente della vittima nel sinistro (a parte il mancato uso del casco protettivo), ma neanche quale sia stata la colpa dello stesso imputato, non potendo ritenersi esaustivo il mero richiamo in motivazione alle norme cautelari Inoltre, stigmatizzava l'errore di diritto nel quale era incorsa la Corte territoriale nell'addivenire alla riqualificazione del fatto ["...lungi dall'occuparsi del tema della motivazione rinforzata rispetto al giudizio assolutorio di primo grado, unico aspetto su cui si era incentrata la sentenza rescindente, ha risolto la questione sull'inquadramento giuridico del fatto guardandolo nella sola prospettiva dell'imputato, senza stabilire la rilevanza causale della sua condotta colposa (come detto non ben specificata) rispetto all'evento lesivo, che è stato quello della morte della persona offesa, non potendosi certo ridimensionare l'evento naturalistico della condotta in base alle sue conseguenze virtuali e ipotetiche, ignorandone invece i suoi effetti concreti"]. La Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, valorizzando il contenuto della perizia affidata nel corso del precedente giudizio all'Ing. [OSCURATO:PERSONA] sulla dinamica del fatto e correggendo l'errore di diritto rilevato in sede di legittimità. 5. Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso si appalesa infondato. Deve infatti escludersi la dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo superflua la rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata alla riassunzione di tutte le prove dichiarative, come richiesto dalla difesa nel ricorso. La Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha fondato il proprio convincimento su un'approfondita e motivata disamina delle risultanze della perizia affidata all'Ing. [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio tra le parti, nel precedente giudizio di rinvio. Tale perizia ha assunto carattere di prova decisiva in relazione al tema centrale della dinamica del sinistro e della individuazione della disposizione del codice della strada violata dall'imputato, rivelandosi determinante ai fini del superamento dell'esito assolutorio raggiunto dal Tribunale di Lucera, che aveva invece incentrato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. in fase di indagini. Può quindi affermarsi come, nel presente ambito, non venga in rilievo il caso della riforma della sentenza assolutoria in conseguenza di un diverso apprezzamento di tutte le prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado. Occorre, pertanto, soffermarsi sulla nozione di prova decisiva e sulla necessità da parte del giudice del rinvio di provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata alla ripetizione di una perizia assunta nel corso di un precedente giudizio annullato. In relazione al primo profilo, è d'uopo rilevare come la ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della istruttoria in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria sia collegato alla difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio. [OSCURATO:PERSONA] definiscono "prove decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, abbiano determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato; quelle che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelino potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491, così massimata:"Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna"). Nella nozione di prova decisiva, risultante dalla definizione fornita dalla sentenza Dasgupta, si coglie lo sforzo ermeneutico di conciliare la possibilità del ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado con il canone di giudizio dell'affermazione di responsabilità "al di la di ogni ragionevole dubbio", inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139). Alla luce dei principi stabiliti dalla Corte EDU, egualmente confluenti nella problematica che occupa, è richiesto che la decisione di condanna non sia il frutto di una lettura "cartolare" delle emergenze probatorie di natura dichiarativa, ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio era stata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»). Le linee tracciate da Sez. U. Dasgupta, sopra citata, sono state approfondite nei percorsi seguiti da Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv 269785; Sez. U., n. 14800 del 2017, dep. 2018, Troise, Rv 272430 e, da ultimo, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019 Pavan, Rv. 275112. Quest'ultima ha assimilato il perito ed il consulente tecnico al testimone quando il loro apporto scientifico nel giudizio sia stato veicolato attraverso la loro deposizione (cfr. Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01, così massimata:"Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova"). L'art. 603-comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge 103/2017, è frutto della codificazione dei principi affermati in sede di legittimità con riferimento alla necessità di riassunzione delle prove dichiarative in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria impugnata dal pubblico ministero.La norma prevede, infatti, che il giudice debba rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. 5.1 Viene in rilievo, nel presente giudizio, la decisività della consulenza tecnica presa in considerazione dal giudice della pronuncia assolutoria, superata, nella considerazione della Corte di appello, dalle risultanze della perizia disposta nel precedente giudizio annullato. La portata applicativa della norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha formato oggetto di riflessione in una recente pronuncia di questa Corte, proprio con riferimento al peculiare caso, sovrapponibile al presente, di annullamento con rinvio della sentenza di condanna adottata dal giudice di merito a seguito di impugnazione del P.M. Si è condivisibilmente sostenuto che, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento della sentenza di appello, che abbia ribaltato la decisione assolutoria di primo grado, procedendo a rinnovare la prova dichiarativa decisiva, oggetto di discorde valutazione, non è necessaria una nuova assunzione di detta prova allorquando l'annullamento sia comunque stato determinato da ragioni diverse dalla violazione dei diritti del contraddittorio o dalla inutilizzabilità delle nuove dichiarazioni (cfr. Sez. 3, n. 1336 del 21/10/2021, dep. 2022, S., Rv. 282841, così massimata: "Nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la decisione assolutoria di primo grado procedendo a rinnovare la prova dichiarativa decisiva oggetto di discorde valutazione, non è necessaria una nuova assunzione di detta prova allorquando detto annullamento sia comunque stato determinato da ragioni diverse dalla violazione dei diritti del contraddittorio o dalla inutilizzabilità delle nuove dichiarazioni o dalla inattendibilità delle stesse e in un contesto caratterizzato da elementi indicativi della salvaguardia dell'equità complessiva del procedimento"). Nell'articolata motivazione si pone in luce come la necessità di provvedere in ogni caso alla rinnovazione della prova dichiarativa non sia requisito indefettibile imposto dal dato testuale della norma citata e neppure discendente dai principi espressi dalla Corte EDU, allorquando, nell'ambito del giudizio annullato, la prova acquisita sia stata garantita dall'equità complessiva del procedimento. Si è quindi ritenuto che, ove la prova decisiva sia riassunta nel giudizio di appello celebrato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale conservi la sua validità, anche in caso di annullamento con rinvio della decisione di secondo grado, salve le ipotesi di inutilizzabilità degli atti o di nullità del giudizio. A sostegno della tesi vengono addotte plurime, convincenti ragioni di ordine sistematico. Si è poi evidenziato come tale soluzione non sia in contrasto con la complessiva elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU, la quale, nei suoi più recenti approdi, ha affermato che «sebbene sia necessario per la giurisdizione che condanna per la prima volta un imputato valutare direttamente le prove sulle quali fonda la sua decisione, questa non è una regola automatica che possa rendere un processo iniquo soltanto perché il giudice in questione non ha sentito tutti i testimoni, menzionati nella sua sentenza, di cui ha dovuto valutare la credibilità» (Corte EDU, 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia, § 29). L'indirizzo espresso dalla Sezione Terza nella sentenza richiamata aveva trovato conforto in altra pronuncia di questa stessa Sezione, di poco precedente, in cui si era precisato che, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza d'appello non determinato da vizi attinenti all'utilizzabilità degli atti o alla vocatio in ius, gli atti istruttori eventualmente compiuti nel giudizio d'appello conservano efficacia e di essi deve tenere conto il giudice del rinvio (così Sez. 4, n. 11464 del 23/02/2021, Tateo, Rv. 280956: «In caso di annullamento con rinvio di una sentenza d'appello non determinato da vizi attinenti all'utilizzabilità degli atti o alla "vocatio in ius" gli atti istruttori eventualmente compiuti nel giudizio d'appello conservano efficacia e di essi deve tener conto il giudice del rinvio»). Deve tuttavia precisarsi, essendo ciò dirimente ai fini della qualificazione del motivo di ricorso come infondato e non come manifestamente infondato, che gli orientamenti espressi nelle pronunce appena citate non siano univoci, avendo questa Corte, in tempi meno recenti, sostenuto il più restrittivo orientamento, in base al quale è sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento (Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, Marino, Rv. 280257, così massimata:"Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento con rinvio, dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione"). Si tratta di risoluzione non inconciliabile con le diverse posizioni assunte dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende dare seguito, che ha approfondito particolarmente il tema della garanzia del contraddittorio e dell'equità complessiva del procedimento, ponendo in evidenza come in diverse pronunce della Corte EDU non sia assiomatico l'obbligo di procedere in tutti i casi alla riassunzione della prova dichiarativa davanti allo stesso giudice (Corte Edu, 25/3/21, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c Italia; Corte Edu, 8/7/21, Maestri c Italia). 5.2 Si ritiene che la conservazione della validità della perizia assunta in contraddittorio tra le parti nel giudizio precedentemente annullato, sulla base dei condivisibili principi richiamati, possa trovare applicazione anche nel presente ambito. Deve in proposito rilevarsi come la sentenza pronunciata in data 12/11/2019, sia stata annullata dalla Corte di Cassazione non per ragioni inerenti al mancato rispetto del contraddittorio, ma per ragioni riguardanti il cattivo governo dell'art. 41 cod. pen. e per l'evidente errore di diritto in cui erano incorsi i giudici di merito in conseguenza dell'operata riqualificazione del fatto di omicidio colposo in lesioni colpose. In conclusione, la perizia di cui si tratta è stata legittimamente utilizzata dai giudici della sentenza impugnata ai fini della decisione assunta, non essendo necessaria, per le ragioni indicate in precedenza, la sua ripetizione per l'adozione della pronuncia di condanna. 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve escludersi la denunciata violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. La lettura della motivazione non consente di individuare il vizio dedotto. La immutazione del fatto ricorre soltanto ove il giudice introduca elementi che si pongano in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale rispetto alla contestazione, trasformando, sostituendo o variando il contenuto essenziale dell'addebito elevato nei confronti dell'imputato, determinando nocumento al diritto di difesa. In tali casi, invero, l'imputato si troverebbe al cospetto di un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto la possibilità di una effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156 - 01). Non rappresenta una mutazione dell'addebito l'avere riconosciuto in sentenza che il ricorrente stava compiendo una manovra di svolta a sinistra e non, come riportato in imputazione, una manovra di inversione di marcia, risultando comunque integrata la violazione dell'art.154 cod. strada in capo al ricorrente. Deve peraltro rammentarsi come, secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di reati colposi, è consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa; invero, in materia di reati colposi la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immtazione del fatto (ex multis Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284101; Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280950). 7. Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello si è pienamente uniformata alla regola di giudizio affermata dalla sentenza rescindente, che ha chiarito come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, "la violazione della regola cautelare da parte della vittima non giustifica la diversa qualificazione giuridica del reato, ma può integrare un concorso di colpa, che eventualmente può assumere rilievo anche su piani diversi, come quello sanzionatorio o risarcitorio". La Corte territoriale ha posto in rilievo, con argomentare logico e coerente, la rilevanza causale della condotta colposa dell'imputato nella determinazione dell'evento morte, escludendo che la concorrente condotta colposa della vittima, pur rilevante ai fini della graduazione della colpa, fosse stata idonea a determinare l'interruzione del nesso causale. Le argomentazioni illustrate in sentenza sono rispettose dell'insegnamento costante di questa Corte, in base al quale le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che determinino un processo causale completamente autonomo rispetto a quello generato dalla condotta dell'agente o quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per essere assolutamente anomali ed eccezionali, collocandosi al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità (cfr. Sez. 4 n. 53541 del 26/10/2017, Rv. 271846; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Rv. 239593). 8. In considerazione di quanto prec