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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1993

Cassazione n. 41622/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/01/1993 avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdate-~-age-laaft+;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod. proc. pen. finalizzato a valutare la possibilità di sostituire la pena della reclusione applicata con la misura della detenzione domiciliare sostitutiva - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già precisato che «il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01).

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la richiesta di "patteggiamento" può avere ad oggetto anche una pena sostitutiva e in assenza di una tale richiesta non può il Giudice sovrapporsi alla volontà delle parti che hanno ritenuto di non richiedere l'applicazione di detta pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/01/1993 avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdate-~-age-laaft+;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod. proc. pen. finalizzato a valutare la possibilità di sostituire la pena della reclusione applicata con la misura della detenzione domiciliare sostitutiva - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già precisato che «il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01). Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la richiesta di "patteggiamento" può avere ad oggetto anche una pena sostitutiva e in assenza di una tale richiesta non può il Giudice sovrapporsi alla volontà delle parti che hanno ritenuto di non richiedere l'applicazione di detta pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2
Sentenza Cassazione n. 41622/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris