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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 06570/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in .Dsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c • endo A) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/10/21, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Reggiolo il 14/5/2014.

Il difensore deduce vizio di motivazione della sentenza.

Rappresenta che l'originario processo riguardava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei quali era stata elevata la medesima imputazione di furto aggravato.

Entrambi erano stati condannati in primo grado alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Benché la difesa avesse proposto appello in favore di entrambi, come da documentazione allegata, la Corte di appello aveva proceduto nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], mancando di pronunciarsi nei confronti del coimputato, il quale, peraltro, non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna.

Evidenzia come sia stata erroneamente apposta sulla pronuncia di primo grado la dicitura della irrevocabilità della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il quale, al contrario, era stato promosso rituale appello contestualmente al [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della sentenza impugnata, assolutamente carente quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe censurabile anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha documentato di avere proposto tempestivo appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena (n. 1712/2015 del 19/7/2016) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], producendo atto di appello depositato il 30 settembre 2016 in favore di entrambi gli imputati.

Il Tribunale ha riconosciuto l'errore nel quale era incorso nel dichiarare la irrevocabilità della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli atti inoltrati per l'esecuzione della condanna alla Procura della Repubblica: agli atti è presente una nota della cancelleria del Tribunale di Modena, datata 11 gennaio 2019, in cui si riconosce che la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 1646 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata erroneamente dichiarata irrevocabile.

La Corte d'appello, tuttavia, ha proceduto soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di notificare al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione a giudizio.

Ciò integra una nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Deve tuttavia rilevarsi come il reato ascritto all'imputato nelle more sia estinto per intervenuta prescrizione.

Si rilevano periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, pari complessivamente a mesi 5 e gg. 16 (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/3/2016 e dal 24/5/2016 al 19/7/2016).

Calcolando tali periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato contestato, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato in data 30/4/2022.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Cremonese, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il primo giudice.

Deve pertanto addivenirsi alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. Inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA].

I rilievi sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio prescelto e del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Quanto all'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, occorre rilevare la esistenza in atti di valida querela proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei responsabili del furto perpetrato in suo danno.6.

In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in .Dsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c • endo A) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21/10/21, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso in Reggiolo il 14/5/2014. Il difensore deduce vizio di motivazione della sentenza. Rappresenta che l'originario processo riguardava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei quali era stata elevata la medesima imputazione di furto aggravato. Entrambi erano stati condannati in primo grado alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. Benché la difesa avesse proposto appello in favore di entrambi, come da documentazione allegata, la Corte di appello aveva proceduto nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], mancando di pronunciarsi nei confronti del coimputato, il quale, peraltro, non aveva ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna. Evidenzia come sia stata erroneamente apposta sulla pronuncia di primo grado la dicitura della irrevocabilità della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il quale, al contrario, era stato promosso rituale appello contestualmente al [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata, assolutamente carente quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe censurabile anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha documentato di avere proposto tempestivo appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena (n. 1712/2015 del 19/7/2016) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], producendo atto di appello depositato il 30 settembre 2016 in favore di entrambi gli imputati. Il Tribunale ha riconosciuto l'errore nel quale era incorso nel dichiarare la irrevocabilità della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli atti inoltrati per l'esecuzione della condanna alla Procura della Repubblica: agli atti è presente una nota della cancelleria del Tribunale di Modena, datata 11 gennaio 2019, in cui si riconosce che la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 1646 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata erroneamente dichiarata irrevocabile. La Corte d'appello, tuttavia, ha proceduto soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di notificare al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione a giudizio. Ciò integra una nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Deve tuttavia rilevarsi come il reato ascritto all'imputato nelle more sia estinto per intervenuta prescrizione. Si rilevano periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, pari complessivamente a mesi 5 e gg. 16 (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/3/2016 e dal 24/5/2016 al 19/7/2016). Calcolando tali periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato contestato, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato in data 30/4/2022. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il primo giudice. Deve pertanto addivenirsi alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Inammissibile è il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. I rilievi sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio prescelto e del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Quanto all'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto, siccome previsto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, occorre rilevare la esistenza in atti di valida querela proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei responsabili del furto perpetrato in suo danno.6. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in
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