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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 28568/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Impèriali A c) v/VvY) DEPOSITATO (N CANCE1.[OSCURATO:PERSONA]% §r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Impèriali A c) v/VvY) DEPOSITATO (N CANCE1.[OSCURATO:PERSONA]% §r
Sentenza Cassazione n. 28568/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris