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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 45292/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P.

TRIBUNALE DI UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato del 17 febbraio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposte a indagini per il reato di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione del principio del contraddittorio, avendo il giudice disposto l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, nonostante l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, dichiarata dal G.i.p. inammissibile.

3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando il giudice «dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1».

Di questa dichiarazione, cui è conseguita la omessa fissazione della udienza camerale, si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. TRIBUNALE DI UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Katia TASSONE, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, qualificata la impugnazione come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato del 17 febbraio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Udine, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposte a indagini per il reato di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento del suddetto decreto per violazione del principio del contraddittorio, avendo il giudice disposto l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, nonostante l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, dichiarata dal G.i.p. inammissibile. 3. L'impugnazione proposta deve essere convertita in reclamo ex art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il decreto di archiviazione è nullo anche quando il giudice «dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1». Di questa dichiarazione, cui è conseguita la omessa fissazione della udienza camerale, si duole la difesa; in tal caso, però, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, del codice di rito. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. Così deciso il