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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36589/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'imputata si limita, in modo apodittico e generico, a censurare la proporzionalità e la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio irrogato anche in virtù della funzione rieducativa della pena; Rilevato che tale motivo è reiterativo delle censure già formulate con l'atto d'appello e disattese con ampia motivazione (pag. 2-3), con la quale la ricorrente neppure si confronta, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'imputata si limita, in modo apodittico e generico, a censurare la proporzionalità e la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio irrogato anche in virtù della funzione rieducativa della pena; Rilevato che tale motivo è reiterativo delle censure già formulate con l'atto d'appello e disattese con ampia motivazione (pag. 2-3), con la quale la ricorrente neppure si confronta, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i