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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29416/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 862/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].

E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 547/2022della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. (cui, lite pendente, è succeduta, per effetto di cessione del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio dalla sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA].) intimò alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. precetto al pagamento di euro 87.863,48, oltre interessi e spese, in forza di contratto di mutuo fondiario; avverso detto precetto, l’intimato spiegò opposizione all’esecuzione chiedendo altresì la chiamata in causa, a fini di manleva, del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; l’adito Tribunale di Perugia rigettò l’opposizione, con decisione poi confermata in grado di appello dalla sentenza in epigrafe indicata; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., ut suprarappresentata; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 102cod. proc. civ., lamenta il rigetto della istanza di chiamata in causa del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., società che si era accollata il debito nascente dal mutuo contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. e, in tale veste, da considerarsi, secondo parte ricorrente, litisconsorte necessario in giudizio; il motivo è infondato; la formulazione di una domanda di garanzia (per manleva o regresso) nei confronti di un terzo di cui si richieda la chiamata in causa esula, per consolidato indirizzo di nomofilachia, dal novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché resta connotato da discrezionalità il provvedimento del giudice che detta istanza di evocazione del terzo, r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pur tempestivamente formulata, accolga o rigetti (Cass.13/02/2020, n.3692; Cass. 12/05/2015, n. 9570; Cass. 23/02/2010, n. 4309); con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.1273 cod. civ., l’impugnante assume che, in forza di scrittura privata di compravendita immobiliare la [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta, a seguito di varie vicende societarie, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) si era accollata - con libera zione del debitore originario - il debito nascente dal mutuo fondiario: la scrittura di accollo era stata notificata alla banca, la quale aveva ratificato la modificazione soggettiva, accettando e rilasciando quietanza dei pagamenti eseguiti dall’accollante; il motivo è infondato; assente una clausola ad effetto privativo nella convenzione de qua (circostanza acclarata dalla sentenza impugnata e non contestata dalla ricorrente), a mente dell’art. 1273 cod. civ. nell’accollo la liberazione dall’obbligazione dell’originario debitore si verifica soltanto quando il creditore manifesti unavolontà espressa ed inequivoca in tal in senso, nemmeno bastando l’adesione alla convenzione (così, ex aliis, Cass, 08/02/2012, n. 1758; Cass, 24/06/2019, n. 14780); la mera condotta di accettazione da parte del creditore (con rilascio della dovuta quietanza) di un pagamento eseguito da un soggetto (l’accollante) a tanto nei suoi confronti obbligato configura un atto giuridico in senso stretto, privo di qualsiasi contenuto o valenza negoziale, per cui ad esso non può ascriversi alcuna espressione di volontà, tanto meno diretta alla liberazione dell’originario debitore; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 862/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 547/2022della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. (cui, lite pendente, è succeduta, per effetto di cessione del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio dalla sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA].) intimò alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. precetto al pagamento di euro 87.863,48, oltre interessi e spese, in forza di contratto di mutuo fondiario; avverso detto precetto, l’intimato spiegò opposizione all’esecuzione chiedendo altresì la chiamata in causa, a fini di manleva, del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; l’adito Tribunale di Perugia rigettò l’opposizione, con decisione poi confermata in grado di appello dalla sentenza in epigrafe indicata; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., ut suprarappresentata; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 102cod. proc. civ., lamenta il rigetto della istanza di chiamata in causa del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., società che si era accollata il debito nascente dal mutuo contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. e, in tale veste, da considerarsi, secondo parte ricorrente, litisconsorte necessario in giudizio; il motivo è infondato; la formulazione di una domanda di garanzia (per manleva o regresso) nei confronti di un terzo di cui si richieda la chiamata in causa esula, per consolidato indirizzo di nomofilachia, dal novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché resta connotato da discrezionalità il provvedimento del giudice che detta istanza di evocazione del terzo, r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pur tempestivamente formulata, accolga o rigetti (Cass.13/02/2020, n.3692; Cass. 12/05/2015, n. 9570; Cass. 23/02/2010, n. 4309); con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.1273 cod. civ., l’impugnante assume che, in forza di scrittura privata di compravendita immobiliare la [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta, a seguito di varie vicende societarie, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) si era accollata - con libera zione del debitore originario - il debito nascente dal mutuo fondiario: la scrittura di accollo era stata notificata alla banca, la quale aveva ratificato la modificazione soggettiva, accettando e rilasciando quietanza dei pagamenti eseguiti dall’accollante; il motivo è infondato; assente una clausola ad effetto privativo nella convenzione de qua (circostanza acclarata dalla sentenza impugnata e non contestata dalla ricorrente), a mente dell’art. 1273 cod. civ. nell’accollo la liberazione dall’obbligazione dell’originario debitore si verifica soltanto quando il creditore manifesti unavolontà espressa ed inequivoca in tal in senso, nemmeno bastando l’adesione alla convenzione (così, ex aliis, Cass, 08/02/2012, n. 1758; Cass, 24/06/2019, n. 14780); la mera condotta di accettazione da parte del creditore (con rilascio della dovuta quietanza) di un pagamento eseguito da un soggetto (l’accollante) a tanto nei suoi confronti obbligato configura un atto giuridico in senso stretto, privo di qualsiasi contenuto o valenza negoziale, per cui ad esso non può ascriversi alcuna espressione di volontà, tanto meno diretta alla liberazione dell’originario debitore; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. r.g. n. 862/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così