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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 11404/2024

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Cancelleria SENTENZA Oggi, sul ricorso proposto da 19 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] cui 03e3g44 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/09/2023 del tribunale di Torino; IL FljN7::(1...T. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Torino, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. applicava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla disposta confisca, rilevando come la condanna sia intervenuta per detenzione ai fini di spaccio, cosicchè la somma sequestrata non risulterebbe provento del delitto così contestato.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

In sentenza, la quale risulta depositata contestualmente alla sua pubblicazione, il 15 settembre 2023, la confisca è stata motivata sul rilievo della provenienza illecita della somma sequestrata a fronte della incompatibilità con ogni fonte lecita di reddito, anche in considerazione della stessa ammissione dell'imputato, per cui egli svolgerebbe saltuariamente lavori in nero, con entrate mensili pari a poche centinaia di euro.

Si tratta, quindi, di confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 secondo il quale "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

Secondo quest'ultimo articolo, appositamente esteso ai delitti di cui all'art. 73 per il quale il ricorrente è stato condannato, "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (...) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".

In tale quadro, il richiamo in dispositivo al solo art. 240 cod. pen., che deve leggersi assieme alla motivazione contestualmente depositata, non può che ritenersi frutto di un refuso operato in luogo degli articoli da ultimo e sopra citati.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA Oggi, sul ricorso proposto da 19 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] cui 03e3g44 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Nigeria; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/09/2023 del tribunale di Torino; IL FljN7::(1...T. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Torino, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. applicava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla disposta confisca, rilevando come la condanna sia intervenuta per detenzione ai fini di spaccio, cosicchè la somma sequestrata non risulterebbe provento del delitto così contestato. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. In sentenza, la quale risulta depositata contestualmente alla sua pubblicazione, il 15 settembre 2023, la confisca è stata motivata sul rilievo della provenienza illecita della somma sequestrata a fronte della incompatibilità con ogni fonte lecita di reddito, anche in considerazione della stessa ammissione dell'imputato, per cui egli svolgerebbe saltuariamente lavori in nero, con entrate mensili pari a poche centinaia di euro. Si tratta, quindi, di confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 secondo il quale "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". Secondo quest'ultimo articolo, appositamente esteso ai delitti di cui all'art. 73 per il quale il ricorrente è stato condannato, "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (...) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". In tale quadro, il richiamo in dispositivo al solo art. 240 cod. pen., che deve leggersi assieme alla motivazione contestualmente depositata, non può che ritenersi frutto di un refuso operato in luogo degli articoli da ultimo e sopra citati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de