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CassazionedecretoSezione UDecisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 05552/2026

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13324 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: non dichiarato) costituito personalmente -ricorrente- nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimati- per la cassazionedel «decreto decisorio del 6 maggio 2019 … … che, allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la di- spensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], senza assistenza di difensore, ha inviato a mezzo P.E.C., alla Segreteria del Consiglio Superiore della Ma- gistratura, in data 16 aprile 2025, la copia di un «Ricorso straor- dinario al Presidente della Repubblica per revocazione», che aveva già avanzato nel 2019, in relazione ad un decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2019 (il quale, a suo dire, «… allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presi- dente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la dispensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»), chiedendo «alla Segreteria del Consiglio di riceverlo come ricorso per cas- sazione, provvedendo alla formazione del fascicolo ed inse- rendo i relativi atti (e, fra questi, il decreto decisorio del 6 mag- gio 2019 ed i provvedimenti di collocamento a riposo e di di- spensa dal servizio ivi impugnati), come se si trattasse di una sentenza disciplinare abnorme, e di trasmetterlo quindi alle Se- zioni Unite Civili».

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c..

A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile, come già evidenziato nella propo- sta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «Letto il ricorso R.G.N. 13324/2025 proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe avverso “provvedimento abnorme in materia disciplinare “, avuto riguardo alla richiesta del ricorrente alla Corte di volere Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 ricevere a tale titolo il ricorso per revocazione avanzato in data 28/6/2019 ex art. 15 del DPR n. 1199/1971 avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2019, su parere conforme del Consiglio di Stato, che ha rigettato il ricorso straordinario proposto avverso il decreto di dispensa dal servi- zio del 28 novembre 2007; rilevato che il ricorso palesa plurimi profili di inammissibilità; ritenuto che appare di immediato rilievo quello relativo al fatto che il ricorso, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di voler iscrivere quale asserita impugnazione di provvedimento disciplinare ab- norme, emesso in danno di magistrato ordinario, omette anche diindividuare quale sia il provvedimento che a tale titolo si in- tende impugnare, trattandosi all’evidenza di un ricorso per re- vocazione proposto ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 1199/1971 e risalente alla data del 28/6/2019; rilevato che nemmeno nel messaggio pec del 16 aprile 2025, con il quale è stata sollecitata la ricezione del ricorso in esame, nei termini sopra indicati, risulta specificato il provvedimento di natura disciplinare avverso il quale l’impugnazione sarebbe ri- volta; ritenuto che dal tenore univoco del ricorso depositato non ri- sulta in alcun modo possibile la riconduzione delle censure ad una impugnazione di provvedimenti disciplinari, essendo evi- dentemente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, la cui decisionesi chiede di revocare, indirizzato non già avverso un provvedimento avente tale natura, ma avverso la diversa deci- sione con la quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato dispensato dal servizio per il decorso del termine massimo di aspettativa per infermità consentita dalla legge; ritenuto che altra palese ragione di inammissibilità risiede nella presentazione del ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA] in proprio e senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ex art. 613 c.p.p.; Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rilevato che ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 109/2006 l’incol- pato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale; rilevato che ai sensi della novella dell’art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103/2017, è prescritto che il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che le Sezioni Unite penali hanno espressamente affer- mato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U pen., n. 8914 del 21/12/2017; conf.

Cass. pen n. 11126/2021), il che esclude la possibilità di presentazione personale, ove il ricorrente, come nella fattispecie,non abbia tale iscrizione; rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22427/2018 si sono già pronunciate a favore della tesi dell’inammissibilità del ricorso presentato in proprio dal magi- strato avverso decisione disciplinare; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.». 2.Non vi è, d’altra parte, né nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, né nella successiva memoria, dalla stessa parte depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alcuna considerazione idonea a Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 contestareadeguatamente le suddette argomentazioni , ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata, in piena confor- mità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame.

In particolare, non è sostenibile, né conferente, l’assunto del ricorrente per cui gli atti impugnati sarebbero stati da lui esat- tamente individuati e sarebbero, in sostanza, costituiti dal «… decreto decisorio del 6 maggio 2019», vale a dire«il provvedi- mento che, allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presi- dente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la dispensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»: come condivi- sibilmente rilevato nella proposta di definizione accelerata, in- fatti, «dal tenore univoco del ricorso depositato non risulta in alcun modo possibile la riconduzione delle censure ad una im- pugnazione di provvedimenti disciplinari, essendo evidente- mente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, la cui deci- sione si chiede di revocare, indirizzato non già avverso un prov- vedimento avente tale natura, ma avverso la diversa decisione con la quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato dispensato dal servizio per ildecorso del termine massimo di aspettativa per infermità con- sentita dalla legge».

Tale rilievo sarebbe già, di per sé, sufficiente ai fini della dichia- razione di inammissibilità del ricorso.

Anche per completezza di esposizione, è opportuno, altresì, ri- levare che non risulta fondatamente sostenibile neanche l’ulte- riore assunto, esposto nella memoria difensiva del [OSCURATO:PERSONA], per cui il ricorso, nella specie, sarebbe proponibile dalla parte per- sonalmente, senza assistenza di difensore, in quanto avente ad oggetto provvedimenti anteriori al 2017, data della modifica le- gislativa che ha imposto la necessaria assistenza legale per la proposizione del ricorso per cassazione.

È sufficiente osservare, in proposito, che, secondo l’indirizzo di questa Corte, che le Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 difese del ricorrente non offrono ragioni tali da indurre a rime- ditare, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per- sonalmente dall’imputato o dall’indagato dopo l’entrata in vi- gore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all’art. 613, comma 1, c.p.p., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio» (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 Cc. - dep. 22/11/2017 ; Sez. 5, Sen- tenza n. 23631 del 19/03/2018 Cc. -dep. 25/05/2018) 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..

La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115..

Per la natura della causa petendi, va d’ufficio disposta l’omis- sione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dei dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 del decreto le- gislativo n. 196 del 2003.

P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 3 .000,00 (tremila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; Ric. n. 13324/2025– S ez.

Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della as- sociazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13324 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: non dichiarato) costituito personalmente -ricorrente- nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimati- per la cassazionedel «decreto decisorio del 6 maggio 2019 … … che, allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la di- spensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], senza assistenza di difensore, ha inviato a mezzo P.E.C., alla Segreteria del Consiglio Superiore della Ma- gistratura, in data 16 aprile 2025, la copia di un «Ricorso straor- dinario al Presidente della Repubblica per revocazione», che aveva già avanzato nel 2019, in relazione ad un decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2019 (il quale, a suo dire, «… allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presi- dente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la dispensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»), chiedendo «alla Segreteria del Consiglio di riceverlo come ricorso per cas- sazione, provvedendo alla formazione del fascicolo ed inse- rendo i relativi atti (e, fra questi, il decreto decisorio del 6 mag- gio 2019 ed i provvedimenti di collocamento a riposo e di di- spensa dal servizio ivi impugnati), come se si trattasse di una sentenza disciplinare abnorme, e di trasmetterlo quindi alle Se- zioni Unite Civili». È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile, come già evidenziato nella propo- sta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «Letto il ricorso R.G.N. 13324/2025 proposto da [OSCURATO:PERSONA] seppe avverso “provvedimento abnorme in materia disciplinare “, avuto riguardo alla richiesta del ricorrente alla Corte di volere Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 ricevere a tale titolo il ricorso per revocazione avanzato in data 28/6/2019 ex art. 15 del DPR n. 1199/1971 avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2019, su parere conforme del Consiglio di Stato, che ha rigettato il ricorso straordinario proposto avverso il decreto di dispensa dal servi- zio del 28 novembre 2007; rilevato che il ricorso palesa plurimi profili di inammissibilità; ritenuto che appare di immediato rilievo quello relativo al fatto che il ricorso, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di voler iscrivere quale asserita impugnazione di provvedimento disciplinare ab- norme, emesso in danno di magistrato ordinario, omette anche diindividuare quale sia il provvedimento che a tale titolo si in- tende impugnare, trattandosi all’evidenza di un ricorso per re- vocazione proposto ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 1199/1971 e risalente alla data del 28/6/2019; rilevato che nemmeno nel messaggio pec del 16 aprile 2025, con il quale è stata sollecitata la ricezione del ricorso in esame, nei termini sopra indicati, risulta specificato il provvedimento di natura disciplinare avverso il quale l’impugnazione sarebbe ri- volta; ritenuto che dal tenore univoco del ricorso depositato non ri- sulta in alcun modo possibile la riconduzione delle censure ad una impugnazione di provvedimenti disciplinari, essendo evi- dentemente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, la cui decisionesi chiede di revocare, indirizzato non già avverso un provvedimento avente tale natura, ma avverso la diversa deci- sione con la quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato dispensato dal servizio per il decorso del termine massimo di aspettativa per infermità consentita dalla legge; ritenuto che altra palese ragione di inammissibilità risiede nella presentazione del ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA] in proprio e senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ex art. 613 c.p.p.; Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rilevato che ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 109/2006 l’incol- pato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale; rilevato che ai sensi della novella dell’art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103/2017, è prescritto che il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che le Sezioni Unite penali hanno espressamente affer- mato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Cass. Sez. U pen., n. 8914 del 21/12/2017; conf. Cass. pen n. 11126/2021), il che esclude la possibilità di presentazione personale, ove il ricorrente, come nella fattispecie,non abbia tale iscrizione; rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22427/2018 si sono già pronunciate a favore della tesi dell’inammissibilità del ricorso presentato in proprio dal magi- strato avverso decisione disciplinare; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.». 2.Non vi è, d’altra parte, né nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, né nella successiva memoria, dalla stessa parte depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alcuna considerazione idonea a Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 contestareadeguatamente le suddette argomentazioni , ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata, in piena confor- mità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame. In particolare, non è sostenibile, né conferente, l’assunto del ricorrente per cui gli atti impugnati sarebbero stati da lui esat- tamente individuati e sarebbero, in sostanza, costituiti dal «… decreto decisorio del 6 maggio 2019», vale a dire«il provvedi- mento che, allo stato, definisce il ricorso straordinario al Presi- dente della Repubblica del 22 marzo 2013, proposto avverso la dispensa dal servizio adottata dal Ministro della Giustizia il 28 novembre 2007 e notificata il 30 maggio 2008»: come condivi- sibilmente rilevato nella proposta di definizione accelerata, in- fatti, «dal tenore univoco del ricorso depositato non risulta in alcun modo possibile la riconduzione delle censure ad una im- pugnazione di provvedimenti disciplinari, essendo evidente- mente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, la cui deci- sione si chiede di revocare, indirizzato non già avverso un prov- vedimento avente tale natura, ma avverso la diversa decisione con la quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato dispensato dal servizio per ildecorso del termine massimo di aspettativa per infermità con- sentita dalla legge». Tale rilievo sarebbe già, di per sé, sufficiente ai fini della dichia- razione di inammissibilità del ricorso. Anche per completezza di esposizione, è opportuno, altresì, ri- levare che non risulta fondatamente sostenibile neanche l’ulte- riore assunto, esposto nella memoria difensiva del [OSCURATO:PERSONA], per cui il ricorso, nella specie, sarebbe proponibile dalla parte per- sonalmente, senza assistenza di difensore, in quanto avente ad oggetto provvedimenti anteriori al 2017, data della modifica le- gislativa che ha imposto la necessaria assistenza legale per la proposizione del ricorso per cassazione. È sufficiente osservare, in proposito, che, secondo l’indirizzo di questa Corte, che le Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 difese del ricorrente non offrono ragioni tali da indurre a rime- ditare, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per- sonalmente dall’imputato o dall’indagato dopo l’entrata in vi- gore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all’art. 613, comma 1, c.p.p., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio» (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 Cc. - dep. 22/11/2017 ; Sez. 5, Sen- tenza n. 23631 del 19/03/2018 Cc. -dep. 25/05/2018) 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.. Per la natura della causa petendi, va d’ufficio disposta l’omis- sione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dei dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 del decreto le- gislativo n. 196 del 2003. P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 3 .000,00 (tremila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; Ric. n. 13324/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della as- sociazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis d
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