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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 34671/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18848/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n.698/2017 depositata i l 23/02/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 698/2017 depositata in data 23/02/2017, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 108/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente) per un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con riprese a titolo di IVA, IRES e IVA,emesso a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente.

1.1. La CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva rimesso all’ufficio la rideterminazione delle imposte, senza tenere conto del ramo aziendale della società acquisita nel 2009, evidenziando che l’accertamento era fondato sugli studi di settore relativi all’attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico (cod. att. 282999).

Diversamente, l’attività svolta dalla società contribuente era quella di fornitura di servizi, dal momento che l’attività di fabbricazione, realizzabile attraverso l’acquisizione del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]., non era stata avviata nel 2008.

L’acquisizione dell’azienda– intervenuta , peraltro, l’anno successivo - non aveva , infatti , portato al trasferimento del ramo d’azienda per l’apertura di una procedura concorsuale.

Era, quindi, illegittima l’applicazione degli studi di settore riferibili a un’attività diversa da quella effettivamente esercitata.

L’accertamento dell’Ufficio, in presenza di dichiarazione omessa, doveva fondarsi, quindi, sull’attività realmente svolta nel 2008 , senza tenere conto della società acquisita nel 2009.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi.

4. La società intimata nonha svolto attività difensiva.

5. Con ordinanza n. 33262/2024 del 18/12/2024 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso eseguito nei confronti della società e non del procuratore costituito, rinviando la causa a nuovo ruolo.

6. La ricorrente ha depositato le pec relative alla rinnovazione della notifica del ricorso in cassazione e ha depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente evidenzia come l’attività di accertamentonon si sia basata esclusivamente sugli studi di settore, masi sia fondata –a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi –su elementi di natura presuntiva e che l’attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico aperta in data 05/05/2006 (con il meccanico cod. att. 282999) non fosse cessata , al momento delle verifiche eseguite dall’amministrazione finanziaria.

La sentenza impugnata ha errato nella parte in cui ha dato rilievo all’acquisizione del ramo d’azienda di un’ altra società, senza considerare che il codice di attività posto a base dell’accertamento induttivo fosse quello indicato dalla stessa società contribuente non solo al registro delle imprese, ma anche nelle precedenti dichiarazioni dei redditi e negli studi di settore.

Tale codice trovava conferma anche nella documentazione prodotta dalla contribuente stessa in sede di risposta al questionario.

Inoltre, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza erano emerse fatture con una causale compatibile con il codice contestato.

Si tratta di elementi evidenziati nel primo motivo di appello, trascritto dalla sesta pagina del ricorso in cassazione.

1.2. Il motivo è fondato: come emerge dagli stralci dell’avviso di accertamento trascritti in ricorso, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditil’accertamento non si era fondato solo sugli studi di settore, ma l’amministrazione finanziaria, anche in ragione della documentazione inviata dalla stessa contribuente in risposta al questionario, aveva ricostruito il reddito imponibile, avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti, potendo ricorrere anche a presunzioni prive dei requi siti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.

Il valore della produzione netta ai fini IRAP e il volume d’affari a fini IVA sono stati determinati operando una media dei redditi e dei volumi di affari delle imprese che recavano il medesimo codice di attività della società contribuente, secondo i dati estrapolati dagli archivi elettronici relativi al medesimo settore di attività, nell’ambito territoriale di competenza della [OSCURATO:PERSONA] I di Milano.

2. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

2.1. Con tale motivo, in via subordinata,la ricorrente evidenzia che l’accertamento non si è basato sic et simpliciter sugli studi di settore, essendo stato fatto riferimento, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, alla «media dei redditi e dei volumi d’affari delle imprese con il medesimo codice attivitàcalcolata mediante i dati estrapolati dagli archivi elettronici relativi al medesimo settore di attività nell’ambito territoriale di competenza … per soggetti aventi le medesime caratteristiche» (richiamando pag. 10 dell’avviso di accertamento).

A tal fine, dall’interrogazione dell’anagrafe tributaria era emerso che l’attività di fabbricazione delle macchine, aperta in data 05/01/2006, con codice cod. att. 282999, non era cessata.

A fronte di tali elementi la conferma della sentenza di primo grado si rivela errata, essendo stato dato rilievo al mancato acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA], senza considerare che il codice dell’attività posto a base dell’avviso di accertamento era quello indicato al registro delle imprese, nelle dichiarazioni dei redditi e negli studi di settore.

L’attività corrispondente a tale codice era confermata anche dalla documentazione reperita dalla Guardia di Finanza.

2.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha fornito criteri univoci e chiari per la riliquidazione degli imponibili della società.

Tale censura era stata oggetto del secondo motivo di appello. 3.2.Il motivo è fondato: nella specie la sentenza di primo grado –secondo quanto riportato nell’illustrazione del motivo di ricorso in esame –affermava che: «Nondimeno, nel 2008 la società ricorrente ha svolto altre attività, tra cui quella di servizi e prestazioni di mano d’pera, con personale dipendente, emissione di fattura ed altro, in relazione alle quali non ha presentato la dichiarazione dei redditi.

Tanto precisato, sulla base dell’attività realmente svolta dalla ricorrente nell’anno d’imposta 2008, l’Ufficio dovrà rivedere il proprio accertamento, rideterminando i ricavi e i redditi, con le relative imposte dovuta [dovute] dal contribuente.

In sostanza, nella nuova fase accertativa, l’Ufficio non deve tener conto della società acquistata nel 2009 dalla ricorrente, basandosi esclusivamente sull’attività realmente svolta dalla società ricorrente, rideterminando il tributo dovuto e le relative sanzioni.» Con il secondo motivo di appello era stata denunciata la carenza e insufficienza della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcuna indicazione chiara e precisa sulla rideterminazione della pretesa che l’amministrazione deve operare.

A fronte della specifica censura posta col motivo d’appello in questione, manca qualsivoglia statuizione della sentenza di secondo grado, con la quale la CTR si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado, con la conseguenza che anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre deve essere dichiarato assorbito il secondo motivo.

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18848/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n.698/2017 depositata i l 23/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 698/2017 depositata in data 23/02/2017, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 108/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente) per un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con riprese a titolo di IVA, IRES e IVA,emesso a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente. 1.1. La CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva rimesso all’ufficio la rideterminazione delle imposte, senza tenere conto del ramo aziendale della società acquisita nel 2009, evidenziando che l’accertamento era fondato sugli studi di settore relativi all’attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico (cod. att. 282999). Diversamente, l’attività svolta dalla società contribuente era quella di fornitura di servizi, dal momento che l’attività di fabbricazione, realizzabile attraverso l’acquisizione del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]., non era stata avviata nel 2008. L’acquisizione dell’azienda– intervenuta , peraltro, l’anno successivo - non aveva , infatti , portato al trasferimento del ramo d’azienda per l’apertura di una procedura concorsuale. Era, quindi, illegittima l’applicazione degli studi di settore riferibili a un’attività diversa da quella effettivamente esercitata. L’accertamento dell’Ufficio, in presenza di dichiarazione omessa, doveva fondarsi, quindi, sull’attività realmente svolta nel 2008 , senza tenere conto della società acquisita nel 2009. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi. 4. La società intimata nonha svolto attività difensiva. 5. Con ordinanza n. 33262/2024 del 18/12/2024 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso eseguito nei confronti della società e non del procuratore costituito, rinviando la causa a nuovo ruolo. 6. La ricorrente ha depositato le pec relative alla rinnovazione della notifica del ricorso in cassazione e ha depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente evidenzia come l’attività di accertamentonon si sia basata esclusivamente sugli studi di settore, masi sia fondata –a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi –su elementi di natura presuntiva e che l’attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico aperta in data 05/05/2006 (con il meccanico cod. att. 282999) non fosse cessata , al momento delle verifiche eseguite dall’amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata ha errato nella parte in cui ha dato rilievo all’acquisizione del ramo d’azienda di un’ altra società, senza considerare che il codice di attività posto a base dell’accertamento induttivo fosse quello indicato dalla stessa società contribuente non solo al registro delle imprese, ma anche nelle precedenti dichiarazioni dei redditi e negli studi di settore. Tale codice trovava conferma anche nella documentazione prodotta dalla contribuente stessa in sede di risposta al questionario. Inoltre, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza erano emerse fatture con una causale compatibile con il codice contestato. Si tratta di elementi evidenziati nel primo motivo di appello, trascritto dalla sesta pagina del ricorso in cassazione. 1.2. Il motivo è fondato: come emerge dagli stralci dell’avviso di accertamento trascritti in ricorso, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditil’accertamento non si era fondato solo sugli studi di settore, ma l’amministrazione finanziaria, anche in ragione della documentazione inviata dalla stessa contribuente in risposta al questionario, aveva ricostruito il reddito imponibile, avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti, potendo ricorrere anche a presunzioni prive dei requi siti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Il valore della produzione netta ai fini IRAP e il volume d’affari a fini IVA sono stati determinati operando una media dei redditi e dei volumi di affari delle imprese che recavano il medesimo codice di attività della società contribuente, secondo i dati estrapolati dagli archivi elettronici relativi al medesimo settore di attività, nell’ambito territoriale di competenza della [OSCURATO:PERSONA] I di Milano. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo, in via subordinata,la ricorrente evidenzia che l’accertamento non si è basato sic et simpliciter sugli studi di settore, essendo stato fatto riferimento, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, alla «media dei redditi e dei volumi d’affari delle imprese con il medesimo codice attivitàcalcolata mediante i dati estrapolati dagli archivi elettronici relativi al medesimo settore di attività nell’ambito territoriale di competenza … per soggetti aventi le medesime caratteristiche» (richiamando pag. 10 dell’avviso di accertamento). A tal fine, dall’interrogazione dell’anagrafe tributaria era emerso che l’attività di fabbricazione delle macchine, aperta in data 05/01/2006, con codice cod. att. 282999, non era cessata. A fronte di tali elementi la conferma della sentenza di primo grado si rivela errata, essendo stato dato rilievo al mancato acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA], senza considerare che il codice dell’attività posto a base dell’avviso di accertamento era quello indicato al registro delle imprese, nelle dichiarazioni dei redditi e negli studi di settore. L’attività corrispondente a tale codice era confermata anche dalla documentazione reperita dalla Guardia di Finanza. 2.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha fornito criteri univoci e chiari per la riliquidazione degli imponibili della società. Tale censura era stata oggetto del secondo motivo di appello. 3.2.Il motivo è fondato: nella specie la sentenza di primo grado –secondo quanto riportato nell’illustrazione del motivo di ricorso in esame –affermava che: «Nondimeno, nel 2008 la società ricorrente ha svolto altre attività, tra cui quella di servizi e prestazioni di mano d’pera, con personale dipendente, emissione di fattura ed altro, in relazione alle quali non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Tanto precisato, sulla base dell’attività realmente svolta dalla ricorrente nell’anno d’imposta 2008, l’Ufficio dovrà rivedere il proprio accertamento, rideterminando i ricavi e i redditi, con le relative imposte dovuta [dovute] dal contribuente. In sostanza, nella nuova fase accertativa, l’Ufficio non deve tener conto della società acquistata nel 2009 dalla ricorrente, basandosi esclusivamente sull’attività realmente svolta dalla società ricorrente, rideterminando il tributo dovuto e le relative sanzioni.» Con il secondo motivo di appello era stata denunciata la carenza e insufficienza della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcuna indicazione chiara e precisa sulla rideterminazione della pretesa che l’amministrazione deve operare. A fronte della specifica censura posta col motivo d’appello in questione, manca qualsivoglia statuizione della sentenza di secondo grado, con la quale la CTR si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado, con la conseguenza che anche il terzo motivo di ricorso è fondato. 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre deve essere dichiarato assorbito il secondo motivo. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissi
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