CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la prima doglianza oggetto del ricorso è inammissibile sia per aspecificità di formulazione, sia perché proposta sulla base dì motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto assertivamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come il danneggiamento delle suppellettili della cella mediante il fuoco appiccato dall'imputato fosse idoneo a determinare un incendio, propagatosi nella stanza ed impedito solo grazie al tempestivo intervento degli agenti con l'uso di estintori); che il secondo motivo è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto non specificamente dedotto già in sede di gravame, là dove si ipotizza l'omessa valutazione di una prova documentale in ordine all'eventuale ricorrenza di una circostanza di fatto - l'avvenuto risarcimento del danno all'amministrazione penitenziaria - che la Corte distrettuale in realtà non ha potuto compiutamente vagliare per il mancato assolvimento dell'onere di allegazione sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]