CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14-07-2021 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riduzione della pena; [OSCURATO:PERSONA] FArrc• 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in data 14 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Firenze lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 perché sia in data 28 ottobre 2018 che in data 11 luglio 2019, trasportava, privo della relativa autorizzazione necessaria, anche smaltendoli in cassonetti cittadini, rifiuti non pericolosi, nella specie scarti tessili. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), con conseguente illegittimità della pena irrogata per l'illegittima riduzione della pena per il rito abbreviato in caso di reati aventi natura di contravvenzione. Premette che, all'esito del presente procedimento penale, il Tribunale di Firenze condannava il Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali in ordine a due distinl:e violazioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006. La predetta pena finale veniva così determinata: pena base per la violazione più grave euro 2.600 di ammenda, aumentata per la continuazione di cui all'art.81, comma 2 cod. pen. alla pena di euro 3.000 di ammenda, ridotta di un terzo per il rito abbreviato alla predetta pena finale. Osserva il ricorrente come sia evidente che la pena irrogata all'imputato sia illegittima. Infatti, attesa la scelta dell'imputato di essere giudicato mediante giudizio abbreviato e attesa la natura di contravvenzione del reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, in forza del novellato art. 442, comma 2 prima parte, cod. proc. pen. il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto operare una riduzione, in virtù della scelta del rito, pari alla metà e non di un terzo, come invece erroneamente effettuato con l'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà atto che la sentenza è estesa con motivazione semplificata. Il ricorso è fondato. 2. In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - prevede che, in caso di condanna, come nella specie, per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina. Infatti, attesa la natura di contravvenzione del reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, il ricorrente, con fondamento, lamenta che, in forza del novellato art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto operare una riduzione, in virtù della scelta del rito, pari alla metà e non di un terzo, come invece erroneamente effettuato con l'impugnata sentenza. La quale va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena deve essere rideterminata, ex art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., in euro 1500 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in euro