CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 agosto 2026
Cassazione n. 24690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controrappresentante pro tempore,intimatoavverso il decreto del Tribunale di Roma n. 76695/2015 depositato il25/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere Cosmo CrollaNumero registro generale 16293/2022Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 24690/2026Data pubblicazione 18/08/20261 Il Tribunale di Roma con l’impugnato decreto, in parziale accoglimentodel ricorso ex art 98 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bari societàcooperativa p.a. (cui erano succeduti per effetto di cessione dei crediti,[OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria della Pop NPLS 2018 srle la [OSCURATO:PERSONA] spa), ammetteva al passivo del fallimentoQuadrilatero [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione i seguenti crediti dellaBanca Popolare di [OSCURATO:PERSONA] P.A.: a) € 3.265.856,11 per ilcontratto di finanziamento n. 50.621.1053933- AC, di cui € 2.726.783,56con collocazione privilegiata pignoratizia per capitale residuo e interessi e€ 539.072,55 con collocazione chirografaria per rate insolute e ulterioriinteressi di mora convenzionali; b) € 14.623.318,26 per il contratto dimutuo fondiario n. 5731, con collocazione chirografaria per capitaleresiduo, rate insolute e interessi; c) € 7.815.477,78 per contratto difinanziamento n. 50.621.1055008, di cui € 6.415.972,60 con collocazioneprivilegiata pignoratizia per capitale residuo e interessi e € 1.399.505,18per ulteriori interessi di mora convenzionali.1.1 Rilevava il Tribunale che tali conteggi erano stati accertati dallaconsulenza contabile resasi necessaria in assenza di specifici e analiticiconteggi prodotti dalla creditrice istante e in considerazione dellaconseguente impossibilità per la curatela di verificare la correttezza deirelativi importi insinuati.1.2 Affermava, con riferimento al credito derivante dal contratto di mutuofondiario, che la riserva disposta in sede di verifica con riferimento alladimostrazione dell’adesione della creditrice all’operazione di accolloconclusa fra la società debitrice e il terzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e allapreventiva escussione dell’accollante, non poteva ritenersi giustificata;veniva confermata l’esclusione del privilegio essendo pacifico che giàprima della sentenza dichiarativa di fallimento, il bene su cui gravava lagaranzia ipotecaria era stato ceduto a terzi e non costituiva più parte delNumero registro generale 16293/2022Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 24690/2026Data pubblicazione 18/08/2026patrimonio della società fallita essendo confluiti in un fondo comune diinvestimento immobiliare.2 [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che si è resa cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Baris.c.p.a. proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 93 l.fall, in relazione all’art.360, comma 1 , n. 3, c.p.c.: si censura la decisione nella parte in cui haescluso la natura privilegiata del credito vantato dall’odierna ricorrentesulla base del fatto che il bene su cui gravava la garanzia ipotecaria nonera compreso nella massa fallimentare, con ciò contravvenendoall’insegnamento della corte di legittimità secondo il quale la verificadell'esistenza del bene non è questione da risolvere in fase diaccertamento del passivo ma, attenendo all'ambito dell'accertamento deilimiti entro i quali può essere esercitata la prelazione, è demandata allafase del riparto.2 Il motivo è fondato.2.1 Questa Corte in una vicenda sovrapponibile a quella oggetto delpresente giudizio, e in continuità con principi consolidati, ha affermatoche l'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiatanon presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, chequesti siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si puòescludere la loro acquisizione successiva, sia perché l'eventuale mancanzaall'attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificantenella fase ricognitiva del privilegio stesso - dato che il privilegio èaccordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la qualesoltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza -, ma rilevaNumero registro generale 16293/2022Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 24690/2026Data pubblicazione 18/08/2026unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'eserciziodel privilegio stesso. Ne consegue che al fine dell'ammissione in sedeprivilegiata è sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo,l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa diprelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto laverifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettivarealizzazione del privilegio speciale (Cass., Sez. U., 16060/2001, Cass.6849/2011). L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecarioè dunque possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non facciaparte dell'attivo, purché, ai sensi dell'art. 93 l. fall., la domanda diinsinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione eprecisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restandoche l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimanesubordinato al recupero del bene al compendio fallimentare (Cass.5341/2019, Cass n. 27202/2019, vedi anche Cass 14960/2020).2.2 Il secondo motivo che deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c per avere ilTribunale compensato integralmente le spese di lite, pur avendopressoché integralmente accolto l’opposizione allo stato passivo, èassorbito dall’accoglimento del primo motivo.L’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale diRoma, in diversa composizione, che si atterrà al principio di cui sopra eprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo, cassal’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 16293/2022Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 24690/2026Data pubblicazione 18/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente