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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06928/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il riccúso è inammissibile perché la doglianza prospettata, legata alla configurabilità del reato d cui all'ad 336 cp ascritto all'imputato in concorso con la resistenza ex 1: 1 art 337 cp, replica profili i censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicalente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo allé emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda la ricostruzione del fatto, coerente al detto concorso, contenuta alla pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 1d) novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il riccúso è inammissibile perché la doglianza prospettata, legata alla configurabilità del reato d cui all'ad 336 cp ascritto all'imputato in concorso con la resistenza ex 1: 1 art 337 cp, replica profili i censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicalente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo allé emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda la ricostruzione del fatto, coerente al detto concorso, contenuta alla pagina 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1d) novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris