CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32862/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 181/2018 depositata il 08/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Contratti a termine scuola – ricostruzione carriera a fini economici – equiparazione a personale di ruolo – detrazione indennità ferie non godute e indennità di disoccupazione R.G.N. 32862/2018 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza pubblicata in data 8 maggio 2018, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al personale precario della scuola quale docente) intesa ad ottenere (oltre alla conversione del rapporto, negata in primo grado e non più oggetto del giudizio di impugnazione), il risarcimento del danno e il riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della progressione stipendiale; riteneva la Corte territoriale che, essendo stata la ricorrente immessa in ruolo, ogni abuso era stato cancellato con conseguente insussistenza del risarcimento del danno da precarizzazione e che, ogni eventuale danno ulteriore e diverso rispetto a quello escluso dall’immissione in ruolo avrebbe dovuto essere allegato e provato, cosa che, nella specie non era avvenuta; quanto al preteso riconoscimento dell’anzianità che alla docente dovessero essere riconosciute unicamente le differenze retributive derivanti dagli aumenti stipendiali che sarebbero spettati in funzione dell’anzianità di servizio, detratta l’indennità sostitutiva di ferie percepita e l’indennità di disoccupazione; evidenziava che, nello specifico, gli aumenti stipendiali spettanti in relazione ai periodi lavorati erano certamente inferiori al trattamento economico percepito con l’inclusione delle suddette indennità; 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dieci motivi; 3. il Ministero ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con tutti i motivi di ricorso(violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 36 Cost., della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 recepito dalla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 cod. civ., dell’art.19 c.c.n.l. scuola, degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 1362 e 1363, degli artt. 45 e 73 del R.D.L. n. 1827/1935, dell’art. 19 R.D.L. n. 636, dell’art. 2 l. n. 92/2012, dell’art. 1 d.lgs. n. 22/2015, degli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 45 e 73 del R.D.L. n. 1827/1935, dell’art. 19 R.D.L. n. 636, dell’art. 2 l. n. 92/2012, dell’art. 1 d.lgs. n. 22/2015, dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed ancora violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE)la ricorrente censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata per non R.G.N. 32862/2018 Pag.aver riconosciuto il diritto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] agli scatti stipendiali per il periodo in cui è stata un’insegnante cosiddetta “precaria”; sostiene che non avrebbe potuto la Corte territoriale ritenere infondata detta pretesa in ragione di quanto erogato alla ricorrente a titolo di ferie e di indennità di disoccupazione; rileva l’inconciliabilità degli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello per accogliere l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], l’apoditticità ed illogicità delle affermazioni svolte in punto di progressione stipendiale asseritamente già accolta con l’immissione in ruolo oltre che con riguardo a quanto affermato in ordine al computo delle indicate voci, alla ritenuta esclusione di ogni discriminazione circa gli scatti stipendiali ed al concetto di retribuzione a tal fine utilizzabile; 2. i motivi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate; 2.1 la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita. “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; come da questa Corte già affermato (v. Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100), la menzionata Clausola 4 mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT e altri contro [OSCURATO:PERSONA] e altro, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato R.G.N. 32862/2018 Pag.rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato; la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in questione va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA], C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e giurisprudenza ivi citata); il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza; 2.2. la logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive; una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore; ovviamente, l’esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato; ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie; 2.3. nella presente controversia, la Corte d’appello di Brescia ha tenuto conto, per determinare la portata della discriminazione patita dallaricorrente con riferimento al servizio prestato, del fatto che essaaveva percepito, prima della stabilizzazione, degli emolumenti qualificati come indennità di ferie non godute e indennità di disoccupazione, disponendo che il loro importo fosse detratto da quello spettante in applicazione della menzionata Clausola 4 dell’Accordo quadro; ciò sull’assunto che, diversamente opinando, si sarebbe determinato uno squilibrio del trattamento economico a favore dellasupplente (v. pag. 8 della sentenza); 2.4. le conclusioni della Corte territoriale non sono,però, condivisibili; R.G.N. 32862/2018 Pag.la comparazione rilevante ai fini dell’applicazione della citata Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve riguardare le condizioni di impiego del lavoratore a tempo determinato e di quello a tempo indeterminato e tali condizioni devono concernere lavoratori “comparabili”; in particolare, non è possibile mettere a raffronto istituti che caratterizzano il lavoro determinato e quello indeterminato in maniera tale da non potere essere accostati; fra questi deve ritenersi rientrino le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario; infatti, entrambe operano in un momento in cui il rapporto a tempo determinato è cessato e sono dichiaratamente conseguenza, appunto, della provvisorietà dello stesso, siccome la prima serve a monetizzare le ferie non godute durante lo svolgimento del detto rapporto, la seconda a consentire il sostentamento dell’ex dipendente che non riceve più la sua retribuzione al termine del contratto; siffatte indennità non possono assumere allora valore per la comparazione ex Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto non vi sono, nel rapporto a tempo indeterminato, delle condizioni di impiego che siano paragonabili, negli stessi termini e con riferimento ai medesimi presupposti di operatività, a quelle che, nel lavoro precario, giustificano il versamento delle indennità de quibus; d’altronde, non può sostenersi che vi sia analogia fra l’indennità per ferie non godute degli insegnanti precari e il trattamento dei lavoratori di ruolo, atteso che, mentre i primi beneficiano dell’istituto dopo la fine del rapporto e sul presupposto di non essere stati in ferie, i secondi, invece, usufruiscono in via ordinaria di ferie retribuite; allo stesso modo, l’indennità di disoccupazione è erogata quando non vi èpiù un impiego del dipendente precario per la scadenza naturale dell’incarico; al contrario, il rapporto del personale di ruolo è a tempo indeterminato e, quindi, in linea di principio, non è prevedibile si ponga, per identiche ragioni e con analoghe modalità, il problema dell’erogazione di siffatta indennità; le indennità di ferie non godute e di disoccupazione percepite dai precari della scuola pubblica sono due istituti che mirano ad ovviare ai disagi specifici che il personale non di ruolo, diversamente da quello di ruolo, deve affrontare in occasione delle frequenti interruzioni dell’impiego; 2.5. la Corte d’appello di Brescia, nel detrarre da quanto spettante allaricorrente l’importo delle menzionate indennità, quindi, ha applicato la citata Clausola 4 con modalità che, più che rimuovere le discriminazioni patite dal personale precario, hanno eliminato le specificità del rapporto a tempo determinato a danno di quest’ultimo, R.G.N. 32862/2018 Pag.realizzando un effetto esattamente opposto rispetto a quello perseguito dalla medesima Clausola 4, atteso che ha favorito, economicamente e normativamente, il lavoro a tempo indeterminato in confronto a quello a termine; 2.6. neppure può prospettarsi, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che venga in questione l’esistenza di un aliunde perceptum; infatti, come evidenziato, l’indennità per ferie non godute si ricollega proprio a delle ferie delle quali il lavoratore precario non ha usufruito e, quindi, non si aggiunge a qualcosa di cui egli abbia beneficiato, oltre al fatto di essere erogata in seguito alla cessazione del rapporto; va, poi, aggiunto che, come evidenziato da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 (e da altre successive conformi), la domanda fondata sul principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego ha natura retributiva e non risarcitoria e va qualificata di adempimento contrattuale; la Pubblica amministrazione, in realtà, fa leva su argomenti che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate ed erroneamente sollecita un giudizio di comparazione complessivo ed approssimato, non limitato al singolo istituto, quando, in realtà, la Clausola 4 impone l’equiparazione in tutte le condizioni di impiego, ad eccezione di quelle che siano oggettivamente incompatibili con la natura a termine del rapporto (cfr., sul punto, Cass. 14 luglio 2022, n. 22255, non massimata); 2.7. deve, pertanto, ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell’Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione; 3. in conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le R.G.N. 32862/2018 Pag.indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale (si vada sul punto la sentenza n. 729/2017 del Tribunale di Brescia richiamata alle pagg. 4 e 6 del ricorso per cassazione); 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 91 cod. proc. civ. quanto al giudizio di legittimità (con distrazione - v. memoria - ), mentre sono compensate con riferimento ai gradi di merito, attesa la novità della questione; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di mancato godimento ferie e di disoccupazione e nei limiti della prescrizione quinquennale; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla ricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200