CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 02442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato che ha confermato la sentenza di primo grado, in puntuale applicazione dei principi in materia di tentato omicidio ha confermato che il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. (Sez. 1 - , Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402 — 01). Rilevato, inoltre, che il ricorrente lamentando il vizio del travisamento della prova tende in realtà ad una inammissibile differente valutazione degli elementi di merito valutati, con motivazione congrua e non contraddittoria, nella sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.