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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25170/2026

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ella Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Cortedi appello di Potenza che riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPotenza, che condannava l'imputato in ordine al reato ex articolo 73 comma 5del d.p.r. n. 309 del 90, rideterminando soltanto la pena, in mesi otto direclusione.Si deduce il vizio di motivazione perché la Corte non si sarebbe confrontata con ilprimo motivo d'appello, non avendo motivato sulle risultanze istruttorie sullabase delle quali si sarebbe ritenuta provata la finalità di cessione a terzi, nonessendo quindi sufficiente la valorizzazione del quantitativo di sostanza ed ilfrazionamento quali elementi per confortare l'ipotesi accusatoria.In realtà la valorizzazione di plurimi elementi, quali il quantitativo distupefacente per grammi 47,34, il frazionamento della sostanza in sette pezzioltre che la sussistenza di un principio attivo sufficiente a ricavare 124 dosimedie ed il notorio rapido decadimento dell'efficacia drogante della resina diCannabis rinvenuta, assieme alla sussistenza di materiale utilizzabile per ilconfezionamento in dosi, sono circostanze che confortano la motivazionecontestata circa la rilevata previsione di cessione a favore di terzi.

Acompletamento dei presenti rilievi è utile anche ricordare che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227 cit.).Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Cortedi appello di Potenza che riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPotenza, che condannava l'imputato in ordine al reato ex articolo 73 comma 5del d.p.r. n. 309 del 90, rideterminando soltanto la pena, in mesi otto direclusione.Si deduce il vizio di motivazione perché la Corte non si sarebbe confrontata con ilprimo motivo d'appello, non avendo motivato sulle risultanze istruttorie sullabase delle quali si sarebbe ritenuta provata la finalità di cessione a terzi, nonessendo quindi sufficiente la valorizzazione del quantitativo di sostanza ed ilfrazionamento quali elementi per confortare l'ipotesi accusatoria.In realtà la valorizzazione di plurimi elementi, quali il quantitativo distupefacente per grammi 47,34, il frazionamento della sostanza in sette pezzioltre che la sussistenza di un principio attivo sufficiente a ricavare 124 dosimedie ed il notorio rapido decadimento dell'efficacia drogante della resina diCannabis rinvenuta, assieme alla sussistenza di materiale utilizzabile per ilconfezionamento in dosi, sono circostanze che confortano la motivazionecontestata circa la rilevata previsione di cessione a favore di terzi. Acompletamento dei presenti rilievi è utile anche ricordare che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227 cit.).Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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