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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 1982

Cassazione n. 14272/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.6.1982, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 2.3.1967, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di truffa e truffa aggravata in concorso loro ascritti e, ritenute a favore del Russo le circostanze attenuanti generiche e, in ogni caso, il vincolo della continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 250 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorrono per cassazione il difensori del Russo e dell'Ospedale lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 7, 640, 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 530 comma 2 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello si è limitata a ricostruire i fatti rinviando alla sentenza di primo grado e senza tener conto degli elementi addotti con l'atto di gravame che aveva investito punti precisi della ricostruzione storico-giuridica della vicenda finendo per confermare la condanna in maniera sostanzialmente immotivata ed eludendo l'obbligo del giudice di dar conto del proprio libero convincimento; richiama le considerazioni svolte dalla Corte di Appello in merito alla responsabilità del Russo per avere in prima persona curato il rilascio della carta prepagata avendo perciò proceduto direttamente ed in prima persona a recuperare le somme ivi accreditate; segnala come non fosse stata considerata la personalità del Russo che, in altro procedimento, il perito nominato per valutarne la capacità di intendere e di volere, aveva considerato persona facilmente circuibile e suggestionabile e, per tale ragione, già assolto in un diverso procedimento penale dalla stessa Corte di Appello palermitana; aggiunge che lo stesso Tribunale aveva indicato l'Ospedale come il vero regista delle truffe di cui si discute; sottolinea che dagli atti prodotti in giudizio risultava che il Russo era stato in corna a séguito di un grave incidente stradale nel luglio del 2012 ovvero in coincidenza con gli episodi truffaldini di cui ai capi A), B) e D) sottolineando come la Corte abbia omesso di motivare sul punto non considerando la circostanza, pure pacificamente emersa, secondo cui era l'Ospedale ad avere la materiale disponibilità e ad utilizzare la carta prepagata; sottolinea, da ultimo, come gli stessi operanti avessero riferito sulla incapacità del Russo di utilizzare un computer e di accedere ad internet; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.152, 155, 110 e 640 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.: segnala che le persone offese del delitto di cui al capo E), come rilevato dalla stessa Corte di Appello, avevano rimesso la querela mentre la accettazione ben poteva essere integrata dalla mancanza di una volontà contraria da parte dell'imputato che ne fosse venuto a conoscenza e, perciò, anche tacitamente e senza particolari e specifiche sollecitazioni; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazione della legge penale: segnala, infatti, come la Corte di appello abbia infondatamente respinto le doglianze difensive atteso che nessuna prova era stata raggiunta circa il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte del ricorrente in accordo con il coimputato; sottolinea che il concorso nel delitto di truffa richiede il concreto contributo non soltanto nella realizzazione degli artifici e dei raggiri ma anche nel conseguimento dell'ingiusto profitto; aggiunge che il libero convincimento del giudice necessita comunque di adeguata motivazione concludendo nel senso che i reati contestati debbono in ogni caso ritenersi ormai prescritti;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto al primo motivo del ricorso del Russo, rileva che la sentenza impugnata ha congruamente motivato circa i presupposti fattuali della affermazione della sua penale responsabilità e, inoltre, sul giudizio di imputabilità correttamente fondato sulle risultanze peritali ed oggetto di mera contestazione difensiva su cui, in ogni caso, la Corte territoriale aveva diffusamente motivato non trascurando gli esiti di altri processi a carico del medesimo odierno ricorrente e valutandone la fragile personalità ai fini della pena; quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha dato conto che la remissione di querela riguarda solo due delle persone offese e risulta in realtà considerata alla luce del modestissimo aumento per la continuazione; quanto al ricorso dell'Ospedale, rileva che la assoluta genericità del ricorso impedisce di prendere atto in questa sede della causa estintiva della prescrizione perfezionatasi in data successiva alla sentenza della Corte di Appello;

4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni scritte rilevando la infondatezza dei rilievi del PG ed insistendo sui motivi del ricorso di cui ha chiesto l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Prima di passare all'esame delle censure formulate in punto di responsabilità è opportuno affrontare il secondo motivo del ricorso del Russo con il quale la difesa ha insistito sulla intervenuta estinzione del reato di cui al capo E) per effetto della remissione della querela formalizzata dalle persone offese Bedini e Guidobaldi che, secondo il Tribunale, non aveva avuto "significativa refluenza ... in quanto le truffe contestate in questa sede sono state perpetrate ai danni di una moltitudine di altri soggetti, che hanno sporto denuncia-querela e l'hanno mantenuta" (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado).

Si tratta di una affermazione all'evidenza inconferente ai fini della declaratoria di estinzione del singolo reato pur commesso in un contesto più complessivo ed articolato in quanto caratterizzato dalla presenza di una serie di altri fatti di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. e, perciò, procedibili di ufficio.

Con l'atto di appello la difesa aveva contestato questa affermazione e la Corte di Appello, nell'affrontare la doglianza, ha confermato la decisione del Tribunale sostenendo che la remissione doveva ritenersi comunque irrilevante perché "al Russo è contestato anche il reato di cui al capo A) aggravato ex art. 61 n. 7 cp ... sia perché l'unica remissione di querela, che peraltro non risulta completata dalla accettazione, non eliderebbe tutte le altre condotte contestate al Russo in pregiudizio di altre pp.00. che non risultano remittenti" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata).

Se è vero, allora, che i giudici di secondo grado hanno fatto riferimento ad una procedibilità di ufficio che, nel caso del capo E), è pacificamente assente non essendo contestata alcuna aggravante, è tuttavia corretta la considerazione secondo cui la remissione della querela da parte dei coniugi Bedini e Guidobaldi non era stata seguita dalla relativa accettazione.

Le SS.UU. di questa Corte, come è noto, furono chiamate ad esprimersi sulla configurabilità di una accettazione "tacita" e, in particolare, risolvere il contrasto insorto sul "se la mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela"; nella occasione affermarono il principio secondo cui "l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato" (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 27610 del 25/05/2011, PG in proc.

Marano, Rv. 250201).

In quella occasione, la Corte ricordò che la giurisprudenza e la dottrina avevano qualificato la remissione di querela come "un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità"; chiarirono che "... l'imputato, che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione della querela, e che omette di presentarsi in dibattimento non pone in essere un comportamento neutro che è mera espressione del suo diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell'esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusare la remissione".

Le SS.UU. spiegarono che "la disciplina sostanziale che regola diversamente la remissione tacita di querela e la ricusa tacita della remissione non consente di sovrapporre le due fattispecie e di negare conseguenze alla mancata comparizione del querelato (come invece correttamente statuito con le Sez unite, Viele, per l'omessa comparizione del querelante con riferimento alla remissione tacita)" concludendo perciò nel senso che la omessa comparizione del querelato integra una mancata "ricusa" della remissione potendosi tuttavia a tale condotta attribuire tale univoco significato purché questi sia stato posto a conoscenza della avvenuta remissione ovvero sia stato realmente posto in condizione di conoscerla.

In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 40552 del 21/05/2013, PG in proc.

Ruzzetto, Rv. 257233, secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato soltanto qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla avendo nel caso in esame escluso che l'imputato, citato con il rito degli irreperibili e rimasto assente al dibattimento, sia venuto a conoscenza della decisione del querelante e posto in grado di manifestare la propria eventuale volontà di ricusa).

Tanto premesso, va rilevato come nulla sia stato nemmeno dedotto dalla difesa circa la conoscenza o, anche, la mera conoscibilità, da parte del Russo, della remissione della querela intervenuta da parte dei coniugi Bedini-Guidobaldi non potendosi, perciò, attribuire un reale significato di "ricusa" alla mera assenza o disinteresse del Russo per il processo.

2. Il primo motivo del ricorso del Russo ed il ricorso dell'Ospedale propongono alla attenzione della Corte questioni non suscettibili di essere dedotte in questa sede.

La ricostruzione dei fatti è stata oggetto di una duplice e conforme valutazione delle emergenze processuali dove è emerso che "la dinamica della truffa è risultata sempre la medesima: venivano, infatti, pubblicizzati, attraverso dei siti di annunci internet, affitti di case in rinomate località balneari (S.

Vito lo Capo) per il periodo estivo e montane (Madonna di Campiglio, Courmayeur) per il periodo di fine anno a prezzi differenti a seconda del luogo, del periodo e della durata della vacanza, ma tutti con un unico denominatore comune, ossia la completa inesistenza del bene promesso in locazione" (cfr., dalla sentenza di primo grado); ai malcapitati venivano forniti gli estremi di una carta prepagata su cui far confluire i bonifici e che, peraltro, era risultata essere intestata al Russo. 2.1 II primo motivo del Russo ripropone questioni già affrontate nei due gradi di merito concernenti la effettiva "partecipazione" del ricorrente alle condotte truffaldine che, secondo la difesa, sarebbero state di fatto e sostanzialmente attribuibili all'Ospedale in considerazione, anche, delle caratteristiche e condizioni mentali del giovane comunque del tutto incapace di utilizzare "internet".

La Corte di Appello, replicando alle analoghe considerazioni svolte dalla difesa con l'impugnazione della sentenza di primo grado, ha motivato sul punto sostenendo che la capacità di intendere e di volere del Russo era stata dimostrata dal fatto di "... avere curato in prima persona il rilascio della particolare carta prepagata 'conto in tasca' dal '[OSCURATO:PERSONA]' - come appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA] - sia perché si è avuto agio di apprendere dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar ove allocato l'internet point, che anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] accedeva al servizio, oltre che il correo [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ulteriormente spiegato che "... secondo le conclusioni del perito, psichiatra ..., gli esiti del trauma da sinistro subito dal paziente ... hanno inciso soltanto sul carattere, ma non sua capacità di intendere e di volere").

In definitiva, quindi, i giudici di merito, con motivazione non censurabile in questa sede in quanto saldamente ancorata agli elementi fattuali acquisiti e di cui hanno dato puntualmente conto, hanno escluso profili di incapacità di intendere e di volere del Russo non mancando tuttavia di valutare la personalità indubbiamente fragile dell'odierno ricorrente ai fini della individuazione di un coerente trattamento sanzionatorio ma, nel contempo, non potendolo ritenere il Russo sostanzialmente estraneo alla vicenda poiché si era accertato che era sempre lui che andava a ritirare le somme accreditate sulla carta benché, verosimilmente, accompagnato dallo stesso Ospedale.

Va anche segnalato come con l'atto di appello la difesa avesse evidenziato che il Russo era stato ricoverato in ospedale nel corso del mese di luglio non potendo perciò rispondere delle condotte truffaldine che fossero state perpetrate in quel lasso di tempo e che, per questa ragione, avrebbero dovuto essere ascritte in via esclusiva all'Ospedale.

La Corte di Appello non ha invero fornito una risposta specifica ma, valorizzando il contributo iniziale fornito dal Russo, ha in definitiva sia pure implicitamente considerato il rilievo privo di fondamento con valutazione che non si presta a censure di legittimità non essendovi dubbio che l'avere messo a disposizione del correo la carta prepagata su cui confluivano i bonifici effettuati dalle vittime aveva integrato una condotta già di per sé sufficiente ad integrare il concorso in tutti gli episodi di truffa.

È appena il caso, infatti, di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). 2.2 Si tratta di una considerazione che consente di ritenere manifestamente infondato anche il motivo articolato nell'interesse dell'Ospedale sulla cui posizione la Corte ha richiamato le dichiarazioni dello stesso Russo, del Mandarà e di Monteleone sottolineando che, a prescindere da ogni altra considerazione, il profitto del reato non deve necessariamente essere conseguito da colui che pone in essere la condotta fraudolenta "... atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta ed il profitto, restando indifferente che sia il terzo - consapevole - a trarre il beneficio illecito del raggiro" (cfr., pagg. 3- 4 della sentenza impugnata).

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.6.1982, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il 2.3.1967, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di truffa e truffa aggravata in concorso loro ascritti e, ritenute a favore del Russo le circostanze attenuanti generiche e, in ogni caso, il vincolo della continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 250 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorrono per cassazione il difensori del Russo e dell'Ospedale lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 7, 640, 110 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 530 comma 2 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello si è limitata a ricostruire i fatti rinviando alla sentenza di primo grado e senza tener conto degli elementi addotti con l'atto di gravame che aveva investito punti precisi della ricostruzione storico-giuridica della vicenda finendo per confermare la condanna in maniera sostanzialmente immotivata ed eludendo l'obbligo del giudice di dar conto del proprio libero convincimento; richiama le considerazioni svolte dalla Corte di Appello in merito alla responsabilità del Russo per avere in prima persona curato il rilascio della carta prepagata avendo perciò proceduto direttamente ed in prima persona a recuperare le somme ivi accreditate; segnala come non fosse stata considerata la personalità del Russo che, in altro procedimento, il perito nominato per valutarne la capacità di intendere e di volere, aveva considerato persona facilmente circuibile e suggestionabile e, per tale ragione, già assolto in un diverso procedimento penale dalla stessa Corte di Appello palermitana; aggiunge che lo stesso Tribunale aveva indicato l'Ospedale come il vero regista delle truffe di cui si discute; sottolinea che dagli atti prodotti in giudizio risultava che il Russo era stato in corna a séguito di un grave incidente stradale nel luglio del 2012 ovvero in coincidenza con gli episodi truffaldini di cui ai capi A), B) e D) sottolineando come la Corte abbia omesso di motivare sul punto non considerando la circostanza, pure pacificamente emersa, secondo cui era l'Ospedale ad avere la materiale disponibilità e ad utilizzare la carta prepagata; sottolinea, da ultimo, come gli stessi operanti avessero riferito sulla incapacità del Russo di utilizzare un computer e di accedere ad internet; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.152, 155, 110 e 640 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.: segnala che le persone offese del delitto di cui al capo E), come rilevato dalla stessa Corte di Appello, avevano rimesso la querela mentre la accettazione ben poteva essere integrata dalla mancanza di una volontà contraria da parte dell'imputato che ne fosse venuto a conoscenza e, perciò, anche tacitamente e senza particolari e specifiche sollecitazioni; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazione della legge penale: segnala, infatti, come la Corte di appello abbia infondatamente respinto le doglianze difensive atteso che nessuna prova era stata raggiunta circa il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte del ricorrente in accordo con il coimputato; sottolinea che il concorso nel delitto di truffa richiede il concreto contributo non soltanto nella realizzazione degli artifici e dei raggiri ma anche nel conseguimento dell'ingiusto profitto; aggiunge che il libero convincimento del giudice necessita comunque di adeguata motivazione concludendo nel senso che i reati contestati debbono in ogni caso ritenersi ormai prescritti; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto al primo motivo del ricorso del Russo, rileva che la sentenza impugnata ha congruamente motivato circa i presupposti fattuali della affermazione della sua penale responsabilità e, inoltre, sul giudizio di imputabilità correttamente fondato sulle risultanze peritali ed oggetto di mera contestazione difensiva su cui, in ogni caso, la Corte territoriale aveva diffusamente motivato non trascurando gli esiti di altri processi a carico del medesimo odierno ricorrente e valutandone la fragile personalità ai fini della pena; quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha dato conto che la remissione di querela riguarda solo due delle persone offese e risulta in realtà considerata alla luce del modestissimo aumento per la continuazione; quanto al ricorso dell'Ospedale, rileva che la assoluta genericità del ricorso impedisce di prendere atto in questa sede della causa estintiva della prescrizione perfezionatasi in data successiva alla sentenza della Corte di Appello; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni scritte rilevando la infondatezza dei rilievi del PG ed insistendo sui motivi del ricorso di cui ha chiesto l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Prima di passare all'esame delle censure formulate in punto di responsabilità è opportuno affrontare il secondo motivo del ricorso del Russo con il quale la difesa ha insistito sulla intervenuta estinzione del reato di cui al capo E) per effetto della remissione della querela formalizzata dalle persone offese Bedini e Guidobaldi che, secondo il Tribunale, non aveva avuto "significativa refluenza ... in quanto le truffe contestate in questa sede sono state perpetrate ai danni di una moltitudine di altri soggetti, che hanno sporto denuncia-querela e l'hanno mantenuta" (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado). Si tratta di una affermazione all'evidenza inconferente ai fini della declaratoria di estinzione del singolo reato pur commesso in un contesto più complessivo ed articolato in quanto caratterizzato dalla presenza di una serie di altri fatti di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. e, perciò, procedibili di ufficio. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato questa affermazione e la Corte di Appello, nell'affrontare la doglianza, ha confermato la decisione del Tribunale sostenendo che la remissione doveva ritenersi comunque irrilevante perché "al Russo è contestato anche il reato di cui al capo A) aggravato ex art. 61 n. 7 cp ... sia perché l'unica remissione di querela, che peraltro non risulta completata dalla accettazione, non eliderebbe tutte le altre condotte contestate al Russo in pregiudizio di altre pp.00. che non risultano remittenti" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). Se è vero, allora, che i giudici di secondo grado hanno fatto riferimento ad una procedibilità di ufficio che, nel caso del capo E), è pacificamente assente non essendo contestata alcuna aggravante, è tuttavia corretta la considerazione secondo cui la remissione della querela da parte dei coniugi Bedini e Guidobaldi non era stata seguita dalla relativa accettazione. Le SS.UU. di questa Corte, come è noto, furono chiamate ad esprimersi sulla configurabilità di una accettazione "tacita" e, in particolare, risolvere il contrasto insorto sul "se la mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela"; nella occasione affermarono il principio secondo cui "l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato" (cfr., Sez. U, Sentenza n. 27610 del 25/05/2011, PG in proc. Marano, Rv. 250201). In quella occasione, la Corte ricordò che la giurisprudenza e la dottrina avevano qualificato la remissione di querela come "un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità"; chiarirono che "... l'imputato, che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione della querela, e che omette di presentarsi in dibattimento non pone in essere un comportamento neutro che è mera espressione del suo diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell'esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusare la remissione". Le SS.UU. spiegarono che "la disciplina sostanziale che regola diversamente la remissione tacita di querela e la ricusa tacita della remissione non consente di sovrapporre le due fattispecie e di negare conseguenze alla mancata comparizione del querelato (come invece correttamente statuito con le Sez unite, Viele, per l'omessa comparizione del querelante con riferimento alla remissione tacita)" concludendo perciò nel senso che la omessa comparizione del querelato integra una mancata "ricusa" della remissione potendosi tuttavia a tale condotta attribuire tale univoco significato purché questi sia stato posto a conoscenza della avvenuta remissione ovvero sia stato realmente posto in condizione di conoscerla. In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 40552 del 21/05/2013, PG in proc. Ruzzetto, Rv. 257233, secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato soltanto qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla avendo nel caso in esame escluso che l'imputato, citato con il rito degli irreperibili e rimasto assente al dibattimento, sia venuto a conoscenza della decisione del querelante e posto in grado di manifestare la propria eventuale volontà di ricusa). Tanto premesso, va rilevato come nulla sia stato nemmeno dedotto dalla difesa circa la conoscenza o, anche, la mera conoscibilità, da parte del Russo, della remissione della querela intervenuta da parte dei coniugi Bedini-Guidobaldi non potendosi, perciò, attribuire un reale significato di "ricusa" alla mera assenza o disinteresse del Russo per il processo. 2. Il primo motivo del ricorso del Russo ed il ricorso dell'Ospedale propongono alla attenzione della Corte questioni non suscettibili di essere dedotte in questa sede. La ricostruzione dei fatti è stata oggetto di una duplice e conforme valutazione delle emergenze processuali dove è emerso che "la dinamica della truffa è risultata sempre la medesima: venivano, infatti, pubblicizzati, attraverso dei siti di annunci internet, affitti di case in rinomate località balneari (S. Vito lo Capo) per il periodo estivo e montane (Madonna di Campiglio, Courmayeur) per il periodo di fine anno a prezzi differenti a seconda del luogo, del periodo e della durata della vacanza, ma tutti con un unico denominatore comune, ossia la completa inesistenza del bene promesso in locazione" (cfr., dalla sentenza di primo grado); ai malcapitati venivano forniti gli estremi di una carta prepagata su cui far confluire i bonifici e che, peraltro, era risultata essere intestata al Russo. 2.1 II primo motivo del Russo ripropone questioni già affrontate nei due gradi di merito concernenti la effettiva "partecipazione" del ricorrente alle condotte truffaldine che, secondo la difesa, sarebbero state di fatto e sostanzialmente attribuibili all'Ospedale in considerazione, anche, delle caratteristiche e condizioni mentali del giovane comunque del tutto incapace di utilizzare "internet". La Corte di Appello, replicando alle analoghe considerazioni svolte dalla difesa con l'impugnazione della sentenza di primo grado, ha motivato sul punto sostenendo che la capacità di intendere e di volere del Russo era stata dimostrata dal fatto di "... avere curato in prima persona il rilascio della particolare carta prepagata 'conto in tasca' dal '[OSCURATO:PERSONA]' - come appreso dal teste [OSCURATO:PERSONA] - sia perché si è avuto agio di apprendere dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar ove allocato l'internet point, che anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] accedeva al servizio, oltre che il correo [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ulteriormente spiegato che "... secondo le conclusioni del perito, psichiatra ..., gli esiti del trauma da sinistro subito dal paziente ... hanno inciso soltanto sul carattere, ma non sua capacità di intendere e di volere"). In definitiva, quindi, i giudici di merito, con motivazione non censurabile in questa sede in quanto saldamente ancorata agli elementi fattuali acquisiti e di cui hanno dato puntualmente conto, hanno escluso profili di incapacità di intendere e di volere del Russo non mancando tuttavia di valutare la personalità indubbiamente fragile dell'odierno ricorrente ai fini della individuazione di un coerente trattamento sanzionatorio ma, nel contempo, non potendolo ritenere il Russo sostanzialmente estraneo alla vicenda poiché si era accertato che era sempre lui che andava a ritirare le somme accreditate sulla carta benché, verosimilmente, accompagnato dallo stesso Ospedale. Va anche segnalato come con l'atto di appello la difesa avesse evidenziato che il Russo era stato ricoverato in ospedale nel corso del mese di luglio non potendo perciò rispondere delle condotte truffaldine che fossero state perpetrate in quel lasso di tempo e che, per questa ragione, avrebbero dovuto essere ascritte in via esclusiva all'Ospedale. La Corte di Appello non ha invero fornito una risposta specifica ma, valorizzando il contributo iniziale fornito dal Russo, ha in definitiva sia pure implicitamente considerato il rilievo privo di fondamento con valutazione che non si presta a censure di legittimità non essendovi dubbio che l'avere messo a disposizione del correo la carta prepagata su cui confluivano i bonifici effettuati dalle vittime aveva integrato una condotta già di per sé sufficiente ad integrare il concorso in tutti gli episodi di truffa. È appena il caso, infatti, di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). 2.2 Si tratta di una considerazione che consente di ritenere manifestamente infondato anche il motivo articolato nell'interesse dell'Ospedale sulla cui posizione la Corte ha richiamato le dichiarazioni dello stesso Russo, del Mandarà e di Monteleone sottolineando che, a prescindere da ogni altra considerazione, il profitto del reato non deve necessariamente essere conseguito da colui che pone in essere la condotta fraudolenta "... atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta ed il profitto, restando indifferente che sia il terzo - consapevole - a trarre il beneficio illecito del raggiro" (cfr., pagg. 3- 4 della sentenza impugnata). 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Sentenza Cassazione n. 14272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris