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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente ripropone il motivo di appello con cui chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e censurava la misura dell'aumento della pena per la continuazione tra i reati: motivi presi in considerazione dalla Corte territoriale; Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente non fa che avanzare considerazioni di merito, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione da parte di questa Corte.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente ripropone il motivo di appello con cui chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e censurava la misura dell'aumento della pena per la continuazione tra i reati: motivi presi in considerazione dalla Corte territoriale; Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente non fa che avanzare considerazioni di merito, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione da parte di questa Corte. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris