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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42028/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) ed in ordine a tre distinti delitti scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi B, D, E) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. contestata al capo A) e non applicata la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 13 mesi 7 e giorni 10 di reclusione.

Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 (capo A) ed in ordine ad un delitto scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo B).

I giudici hanno ritenuto provati la costituzione di un'associazione dedita alla importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia e al successivo spaccio sul territorio al cui vertice operava [OSCURATO:PERSONA] e della quale facevano parte, fra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A), oltre che i singoli delitti scopo relativi alla importazione dalla Colombia di grammi 919 di cocaina contenenti un principio attivo di 168 grammi circa occultati in chicchi di caffè in data 2 agosto 2017 (capo B), alla cessione di n. 18 dosi di sostanza stupefacente di tipo nndma e cocaina a soggetti non identificati per un importo di 250 euro tra il 9 e il 10 settembre 2017 (capo D) e alla importazione dalla Colombia di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina dietro corresponsione della somma di circa euro 5000 trasferita all'estero mediante pagamenti con il canale [OSCURATO:PERSONA] (capo E).

2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi. 2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale.

In maniera discorsiva, senza fare riferimento a specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata, la difesa lamenta che non si sarebbe raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

A tal fine rileva che [OSCURATO:PERSONA]:- aveva avuto solo sporadici contatti con gli altri associati e aveva inviato dei soldi a Sangrigoli, altro associato, non già per mantenerlo, ma solo perché questi gli aveva dato una mano nella gestione di un chiosco; - per un certo periodo si era trasferito con la fidanzata a Malta dove aveva trovato lavoro e non aveva avuto contatti con nessuno in Italia se non con certo [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare la droga che secondo l'accusa Interlando, ovvero altro associato, teneva a casa a disposizione del gruppo criminale; in realtà Interlando non aveva restituito nulla e si era reso irreperibile, dimostrando così di non aver rivestito il ruolo contestato nella imputazione di custode della droga per conto del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] effettivamente l'imputato si era recato per due volte a Barcellona per incontrare Ramirez (associato con il compito di tenere i contatti con i fornitori colombiani), senza che vi sia prova che tali incontri fossero correlati a traffici illeciti; - si era recato in Spagna solo tre volte per restituire il denaro, controvalore di una partita di droga che era stata sequestrata; - aveva ammesso di avere un piccolo giro di amici cui era solito smerciare sostanza stupefacente, ricavando i soldi per una sorta di consumo di gruppo; - effettivamente aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA] di entrare con lui in affari per acquistare della cocaina proveniente dalla Colombia, ma [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato e, quando era stato arrestato, la compagna si era rivolta a lui in quanto amico di vecchia data, sicché egli aveva colto l'occasione per entrare in affari con i soggetti colombiani che fornivano la droga; - dal novembre 2017 fino al febbraio 2018 non aveva più avuto contatti con i correi; - solo in tre occasioni aveva inviato denaro in Colombia per un totale di 5810,00 euro; Il ricorrente, sempre al fine di sostenere l'assenza di prova in relazione al reato associativo, ha sottolineato che nel corso dell'indagine non era mai stata rinvenuta sostanza stupefacente (tranne che il 2 agosto 2017 quando era stato sequestrato un pacco proveniente dalla Colombia contenente cocaina destinato ad altri correi e non a [OSCURATO:PERSONA]) ed era emersa solo un'attività di spaccio di droga ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per un valore di soli 250 euro, utilizzati per acquistare altra droga destinata, peraltro, al suo consumo personale.

Con lo stesso motivo la difesa ha censurato anche la mancata configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990 sottolineando che in Colombia, quale controvalore della droga acquistata, erano stati inviati in totale solo 5810,00 euro e che in due anni di indagine era risultato provato un solo episodio di spaccio con un ricavato di soli 250,00 euro.2.1.2.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente chiede l'assoluzione, ma fa riferimento ad altra vicenda processuale riguardante una imputata e non già l'odierno ricorrente, sicché è verosimile che tali motivi siano un refuso di altro ricorso, sul quale è stato sovrascritto quello in esame.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico.

Il ricorrente, dopo ampia premessa giuridica in cui delinea i tratti distintivi dell'associazione rispetto al mero concorso di persone nel reato, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza di un contesto dedito ad una pluralità indeterminata di delitti e dotato di una struttura organizzativa.

La Corte di Appello, muovendo dalla premessa corretta del coinvolgimento degli imputati nell'importazione di un modesto quantitativo di cocaina sequestrato il 2 agosto 2017 contestato al capo B e dell'accertato trasferimento della somma di euro 470,59 effettuato nel marzo del 2017 in favore di un soggetto residente in Colombia, era giunta alla conclusione, secondo il difensore irragionevole, che dal marzo 2017 all'ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sangricoli avevano posto in essere almeno tre operazioni di traffico con i Colombiani, dando vita ad un organismo associativo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

La Corte non avrebbe indicato le ragioni per cui era stato ritenuto che i trasferimenti di denaro effettuati da [OSCURATO:PERSONA] riguardassero attività illecite anche di [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe spiegato le ragioni per cui il versamento di euro 470.59 effettuato da [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere l'acconto del prezzo dell'unica importazione del 2 agosto 2017 in cui il ricorrente era stato coinvolto.

La Corte, inoltre, avrebbe valorizzato le conversazioni intercettate nei colloqui in carcere di Sangrigoli in cui lo stesso aveva accennato alla sua aspettativa di sostegno economico da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva considerato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a coinvolgerlo nel trasporto della droga rinvenuta in occasione del sequestro del 2 agosto e non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] era risultato coinvolto in un solo delitto scopo ovvero quello di cui al capo B). 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe apoditticamente tratto dal coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo B) la prova della sua partecipazione alla associazione, senza soffermarsi sull'elemento piscologico, ovvero sulla consapevolezza dell'imputato di apportare contributi per lo sviluppo e per la sopravvivenza dell'organismo associativo.2.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo B in quello di cui all'art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

La Corte nel ritenere che il reato si fosse consumato sarebbe incorsa in una contraddizione, in quanto dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] le trattative con i colombiani erano state portate a termine da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata, dunque, in una fase prodromica alla realizzazione dell'evento, per un fatto indipendente dalla sua volontà, ovvero per l'arresto e [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto partecipare alla fase conclusiva della importazione perfezionatasi con la spedizione. 2.2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

La Corte di appello avrebbe ritenuto di non potere escludere la recidiva sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da quattro precedenti specifici, l'ultimo dei quali conseguente all'arresto del 29 luglio 2017, e non si sarebbe invece soffermata, come sarebbe stato necessario, sulla relazione qualificata tra tali precedenti ed il reato sub iudice, atta a dimostrare una accresciuta pericolosità.

I giudici avrebbe dovuto verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità in ragione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui erano il segno e di ogni possibile parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. 2.2.5 Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe valorizzato a tal fine i precedenti penale e la gravità della condotta, ma non avrebbe tenuto conto che la qualità della sostanza sequestrata era pessima (con un principio attivo pari al 16%) e che l'associazione aveva una organizzazione rudimentale.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Allo scopo di chiarire quale debba essere il metro di giudizio della Corte di legittimità in ordine alle censure dedotte si deve ricordare che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep. 04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615).

Allo stesso fine si deve ribadire che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Si è anche precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Secondo la Corte di appello nell'arco temporale delle indagini gli imputati, fra cui gli odierni ricorrenti, avevano operato in maniera coordinata e si erano approvvigionati di droga attraverso il canale costituito dagli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vivevano in Spagna e avevano operato come intermediari con i fornitori colombiani.

Le intercettazioni in atti ed in particolare la conversazione del 19 ottobre 2017 con la compagna Settipani, pure associata, valevano a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] in varie occasioni aveva inviato denaro in Colombia, sicchè i documentati viaggi a Malta e in Spagna dover si trovavano Ramirez e Hechevarria non potevano essere giustificati solo da ragioni di lavoro.

Nell'arco temporale dal marzo 2017 all'ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sangricoli, sfruttando le relazioni dei due intermediari residenti in Spagna, avevano attivato un canale di rifornimento continuo di cocaina dalla Colombia che [OSCURATO:PERSONA] aveva poi spacciato sul territorio: i tre correi avevano concluso almeno tre operazioni con i trafficanti colombiani, ovvero quella sottesa al trasferimento di denaro in Colombia del marzo 2017, quella sfociata nel sequestro della droga il 2 agosto 2017 contestato al capo B) e quella del mese di ottobre in cui era rimasto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo E).

Quanti ai singoli ruoli - secondo i giudici di merito- dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] era il punto di riferimento degli altri associati, in contatto diretto con gli intermediari che vivevano in Spagna, ove era solito recarsi proprio al fine di incontrarli, ed era colui che si premurava di risolvere i problemi del gruppo, come nel caso dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e di dare sostegno economico, come nel caso della carcerazione di Sangricoli. 4.11 primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua, coerente con i dati di fatto e immune da vizi censurabili in questa sede.

Sotto la rubrica del vizio di motivazione, il difensore non deduce in realtà alcun vizio del percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a ribadire, come detto in maniera discorsiva, la estraneità dell'imputato rispetto ai reati a lui contestati, prospettando una diversa lettura degli elementi di fatto e chiedendo pertanto una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.

Anche la censura relativa alla mancata configurazione in ordine al capo A dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata.

La Corte di Appello ha sottolineato al riguardo che il gruppo era in grado di approvvigionarsi dalla Colombia con una certa continuità di significative partite di cocaina, che il solo fatto che gli approvvigionamenti avvenivano addirittura in sud America era indicativo di come i quantitativi trattati dal gruppo non potessero essere modesti e che in tal senso deponeva anche il sequestro operato in data 2 agosto 2017.

A fronte di tale motivazione, esaustiva e coerente, il ricorrente si è limitato a riproporre lo stesso motivo già fatto valere in sede di appello, senza alcun confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito 6.11 primo ed il secondo motivo del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Il ruolo di Bella nella compagine associativa era stato desunto, oltre che dal coinvolgimento nel reato di cui al capo B), dai consolidati rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] la Rosa e dal trasferimento in data 21 marzo 2017 della somma di 470, 59 euro in favore di un soggetto residente in Colombia, [OSCURATO:PERSONA], indicato da Rannirez: tale ultima circostanza valeva a dimostrare che i rapporti con i colombiani risalivano ad un periodo antecedente l'acquisito di droga del 2 agosto 2017 contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'attività della consorteria, anche al di la della vicenda sfociata nel sequestro del pacco contenente la cocaina il 2 agosto 2017 ed aveva ricevuto sostegno da [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l'arresto.

La sussistenza dell'associazione e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati, dunque, ritenuti sulla base di una motivazione coerente con i dati riportati e non illogica.

Il difensore non indica quali passaggi del percorso argomentativo della corte siano contraddittori o illogici, ma propone una diversa lettura di dati di fatto e sottolinea una presunta debolezza dimostrativa di tali dati, ovvero deduce, in ultima analisi, censure che non sono inquadrabili nel paradigma dell'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. 7.

Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata derubricazione del delitto di cui al capo B) in delitto tentato è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha in proposito rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla pianificazione della importazione della cocaina proveniente dalla Colombia ed aveva offerto il suo contributo causale a tale importazione, che poi si era perfezionata indipendentemente dal suo arresto avvenuto qualche giorno prima dell'arrivo in Italia della droga, a lui pervenuta tramite i correi.

La motivazione della Corte di appello non si presta a censure, in quanto conforme alle regole che governano il concorso di persone del reato.

Invero i giudici hanno precisato che l'evento, nel caso di specie rappresentato dall'ingresso nel territorio italiano della sostanza stupefacente importata, si era verificato, sicché il delitto doveva ritenersi consumato, e che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la messa a disposizione del luogo ove far pervenire la droga, aveva contribuito causalmente alla realizzazione di detto evento, indipendentemente dalla sua partecipazione, intesa quale presenza fisica, alla fase finale. 8 Al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha rilevato in proposito che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da quattro precedenti specifici, l'ultimo dei quali relativo ai fatti per cui era stato arrestato in flagranza in data 29 luglio 2017 e ha quindi ritenuto che i fatti oggetto del processo fossero espressione di una abitudine di vita impermeabile alle vicissitudini giudiziarie.

Si tratta di motivazione esaustiva e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez 3 n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, Rv 283413; Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685).

9. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

La Corte di Appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità dei fatti nelle loro modalità concrete (reiterate importazioni dall'estero di significativi quantitativi di cocaina) ed hanno, pertanto, adottato una motivazione esaustiva e completa che non presenta profili di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà, tali da giustificare il sindacato di questa Corte.

10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) ed in ordine a tre distinti delitti scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi B, D, E) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. contestata al capo A) e non applicata la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 13 mesi 7 e giorni 10 di reclusione. Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 (capo A) ed in ordine ad un delitto scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo B). I giudici hanno ritenuto provati la costituzione di un'associazione dedita alla importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia e al successivo spaccio sul territorio al cui vertice operava [OSCURATO:PERSONA] e della quale facevano parte, fra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A), oltre che i singoli delitti scopo relativi alla importazione dalla Colombia di grammi 919 di cocaina contenenti un principio attivo di 168 grammi circa occultati in chicchi di caffè in data 2 agosto 2017 (capo B), alla cessione di n. 18 dosi di sostanza stupefacente di tipo nndma e cocaina a soggetti non identificati per un importo di 250 euro tra il 9 e il 10 settembre 2017 (capo D) e alla importazione dalla Colombia di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina dietro corresponsione della somma di circa euro 5000 trasferita all'estero mediante pagamenti con il canale [OSCURATO:PERSONA] (capo E). 2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato quattro motivi. 2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. In maniera discorsiva, senza fare riferimento a specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata, la difesa lamenta che non si sarebbe raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. A tal fine rileva che [OSCURATO:PERSONA]:- aveva avuto solo sporadici contatti con gli altri associati e aveva inviato dei soldi a Sangrigoli, altro associato, non già per mantenerlo, ma solo perché questi gli aveva dato una mano nella gestione di un chiosco; - per un certo periodo si era trasferito con la fidanzata a Malta dove aveva trovato lavoro e non aveva avuto contatti con nessuno in Italia se non con certo [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare la droga che secondo l'accusa Interlando, ovvero altro associato, teneva a casa a disposizione del gruppo criminale; in realtà Interlando non aveva restituito nulla e si era reso irreperibile, dimostrando così di non aver rivestito il ruolo contestato nella imputazione di custode della droga per conto del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] effettivamente l'imputato si era recato per due volte a Barcellona per incontrare Ramirez (associato con il compito di tenere i contatti con i fornitori colombiani), senza che vi sia prova che tali incontri fossero correlati a traffici illeciti; - si era recato in Spagna solo tre volte per restituire il denaro, controvalore di una partita di droga che era stata sequestrata; - aveva ammesso di avere un piccolo giro di amici cui era solito smerciare sostanza stupefacente, ricavando i soldi per una sorta di consumo di gruppo; - effettivamente aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA] di entrare con lui in affari per acquistare della cocaina proveniente dalla Colombia, ma [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato e, quando era stato arrestato, la compagna si era rivolta a lui in quanto amico di vecchia data, sicché egli aveva colto l'occasione per entrare in affari con i soggetti colombiani che fornivano la droga; - dal novembre 2017 fino al febbraio 2018 non aveva più avuto contatti con i correi; - solo in tre occasioni aveva inviato denaro in Colombia per un totale di 5810,00 euro; Il ricorrente, sempre al fine di sostenere l'assenza di prova in relazione al reato associativo, ha sottolineato che nel corso dell'indagine non era mai stata rinvenuta sostanza stupefacente (tranne che il 2 agosto 2017 quando era stato sequestrato un pacco proveniente dalla Colombia contenente cocaina destinato ad altri correi e non a [OSCURATO:PERSONA]) ed era emersa solo un'attività di spaccio di droga ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per un valore di soli 250 euro, utilizzati per acquistare altra droga destinata, peraltro, al suo consumo personale. Con lo stesso motivo la difesa ha censurato anche la mancata configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990 sottolineando che in Colombia, quale controvalore della droga acquistata, erano stati inviati in totale solo 5810,00 euro e che in due anni di indagine era risultato provato un solo episodio di spaccio con un ricavato di soli 250,00 euro.2.1.2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente chiede l'assoluzione, ma fa riferimento ad altra vicenda processuale riguardante una imputata e non già l'odierno ricorrente, sicché è verosimile che tali motivi siano un refuso di altro ricorso, sul quale è stato sovrascritto quello in esame. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato cinque motivi. 2.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente, dopo ampia premessa giuridica in cui delinea i tratti distintivi dell'associazione rispetto al mero concorso di persone nel reato, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza di un contesto dedito ad una pluralità indeterminata di delitti e dotato di una struttura organizzativa. La Corte di Appello, muovendo dalla premessa corretta del coinvolgimento degli imputati nell'importazione di un modesto quantitativo di cocaina sequestrato il 2 agosto 2017 contestato al capo B e dell'accertato trasferimento della somma di euro 470,59 effettuato nel marzo del 2017 in favore di un soggetto residente in Colombia, era giunta alla conclusione, secondo il difensore irragionevole, che dal marzo 2017 all'ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sangricoli avevano posto in essere almeno tre operazioni di traffico con i Colombiani, dando vita ad un organismo associativo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte non avrebbe indicato le ragioni per cui era stato ritenuto che i trasferimenti di denaro effettuati da [OSCURATO:PERSONA] riguardassero attività illecite anche di [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe spiegato le ragioni per cui il versamento di euro 470.59 effettuato da [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere l'acconto del prezzo dell'unica importazione del 2 agosto 2017 in cui il ricorrente era stato coinvolto. La Corte, inoltre, avrebbe valorizzato le conversazioni intercettate nei colloqui in carcere di Sangrigoli in cui lo stesso aveva accennato alla sua aspettativa di sostegno economico da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva considerato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a coinvolgerlo nel trasporto della droga rinvenuta in occasione del sequestro del 2 agosto e non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] era risultato coinvolto in un solo delitto scopo ovvero quello di cui al capo B). 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe apoditticamente tratto dal coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo B) la prova della sua partecipazione alla associazione, senza soffermarsi sull'elemento piscologico, ovvero sulla consapevolezza dell'imputato di apportare contributi per lo sviluppo e per la sopravvivenza dell'organismo associativo.2.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo B in quello di cui all'art. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte nel ritenere che il reato si fosse consumato sarebbe incorsa in una contraddizione, in quanto dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] le trattative con i colombiani erano state portate a termine da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata, dunque, in una fase prodromica alla realizzazione dell'evento, per un fatto indipendente dalla sua volontà, ovvero per l'arresto e [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto partecipare alla fase conclusiva della importazione perfezionatasi con la spedizione. 2.2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La Corte di appello avrebbe ritenuto di non potere escludere la recidiva sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da quattro precedenti specifici, l'ultimo dei quali conseguente all'arresto del 29 luglio 2017, e non si sarebbe invece soffermata, come sarebbe stato necessario, sulla relazione qualificata tra tali precedenti ed il reato sub iudice, atta a dimostrare una accresciuta pericolosità. I giudici avrebbe dovuto verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità in ragione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui erano il segno e di ogni possibile parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. 2.2.5 Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe valorizzato a tal fine i precedenti penale e la gravità della condotta, ma non avrebbe tenuto conto che la qualità della sostanza sequestrata era pessima (con un principio attivo pari al 16%) e che l'associazione aveva una organizzazione rudimentale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Allo scopo di chiarire quale debba essere il metro di giudizio della Corte di legittimità in ordine alle censure dedotte si deve ricordare che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep. 04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615). Allo stesso fine si deve ribadire che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Si è anche precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Secondo la Corte di appello nell'arco temporale delle indagini gli imputati, fra cui gli odierni ricorrenti, avevano operato in maniera coordinata e si erano approvvigionati di droga attraverso il canale costituito dagli associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vivevano in Spagna e avevano operato come intermediari con i fornitori colombiani. Le intercettazioni in atti ed in particolare la conversazione del 19 ottobre 2017 con la compagna Settipani, pure associata, valevano a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] in varie occasioni aveva inviato denaro in Colombia, sicchè i documentati viaggi a Malta e in Spagna dover si trovavano Ramirez e Hechevarria non potevano essere giustificati solo da ragioni di lavoro. Nell'arco temporale dal marzo 2017 all'ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sangricoli, sfruttando le relazioni dei due intermediari residenti in Spagna, avevano attivato un canale di rifornimento continuo di cocaina dalla Colombia che [OSCURATO:PERSONA] aveva poi spacciato sul territorio: i tre correi avevano concluso almeno tre operazioni con i trafficanti colombiani, ovvero quella sottesa al trasferimento di denaro in Colombia del marzo 2017, quella sfociata nel sequestro della droga il 2 agosto 2017 contestato al capo B) e quella del mese di ottobre in cui era rimasto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo E). Quanti ai singoli ruoli - secondo i giudici di merito- dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] era il punto di riferimento degli altri associati, in contatto diretto con gli intermediari che vivevano in Spagna, ove era solito recarsi proprio al fine di incontrarli, ed era colui che si premurava di risolvere i problemi del gruppo, come nel caso dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e di dare sostegno economico, come nel caso della carcerazione di Sangricoli. 4.11 primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua, coerente con i dati di fatto e immune da vizi censurabili in questa sede. Sotto la rubrica del vizio di motivazione, il difensore non deduce in realtà alcun vizio del percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a ribadire, come detto in maniera discorsiva, la estraneità dell'imputato rispetto ai reati a lui contestati, prospettando una diversa lettura degli elementi di fatto e chiedendo pertanto una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. Anche la censura relativa alla mancata configurazione in ordine al capo A dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata. La Corte di Appello ha sottolineato al riguardo che il gruppo era in grado di approvvigionarsi dalla Colombia con una certa continuità di significative partite di cocaina, che il solo fatto che gli approvvigionamenti avvenivano addirittura in sud America era indicativo di come i quantitativi trattati dal gruppo non potessero essere modesti e che in tal senso deponeva anche il sequestro operato in data 2 agosto 2017. A fronte di tale motivazione, esaustiva e coerente, il ricorrente si è limitato a riproporre lo stesso motivo già fatto valere in sede di appello, senza alcun confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito 6.11 primo ed il secondo motivo del ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Il ruolo di Bella nella compagine associativa era stato desunto, oltre che dal coinvolgimento nel reato di cui al capo B), dai consolidati rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] la Rosa e dal trasferimento in data 21 marzo 2017 della somma di 470, 59 euro in favore di un soggetto residente in Colombia, [OSCURATO:PERSONA], indicato da Rannirez: tale ultima circostanza valeva a dimostrare che i rapporti con i colombiani risalivano ad un periodo antecedente l'acquisito di droga del 2 agosto 2017 contestato al capo B). [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'attività della consorteria, anche al di la della vicenda sfociata nel sequestro del pacco contenente la cocaina il 2 agosto 2017 ed aveva ricevuto sostegno da [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l'arresto. La sussistenza dell'associazione e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati, dunque, ritenuti sulla base di una motivazione coerente con i dati riportati e non illogica. Il difensore non indica quali passaggi del percorso argomentativo della corte siano contraddittori o illogici, ma propone una diversa lettura di dati di fatto e sottolinea una presunta debolezza dimostrativa di tali dati, ovvero deduce, in ultima analisi, censure che non sono inquadrabili nel paradigma dell'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. 7. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata derubricazione del delitto di cui al capo B) in delitto tentato è manifestamente infondato. La Corte di appello ha in proposito rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla pianificazione della importazione della cocaina proveniente dalla Colombia ed aveva offerto il suo contributo causale a tale importazione, che poi si era perfezionata indipendentemente dal suo arresto avvenuto qualche giorno prima dell'arrivo in Italia della droga, a lui pervenuta tramite i correi. La motivazione della Corte di appello non si presta a censure, in quanto conforme alle regole che governano il concorso di persone del reato. Invero i giudici hanno precisato che l'evento, nel caso di specie rappresentato dall'ingresso nel territorio italiano della sostanza stupefacente importata, si era verificato, sicché il delitto doveva ritenersi consumato, e che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la messa a disposizione del luogo ove far pervenire la droga, aveva contribuito causalmente alla realizzazione di detto evento, indipendentemente dalla sua partecipazione, intesa quale presenza fisica, alla fase finale. 8 Al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato in proposito che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da quattro precedenti specifici, l'ultimo dei quali relativo ai fatti per cui era stato arrestato in flagranza in data 29 luglio 2017 e ha quindi ritenuto che i fatti oggetto del processo fossero espressione di una abitudine di vita impermeabile alle vicissitudini giudiziarie. Si tratta di motivazione esaustiva e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez 3 n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, Rv 283413; Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685). 9. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). La Corte di Appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità dei fatti nelle loro modalità concrete (reiterate importazioni dall'estero di significativi quantitativi di cocaina) ed hanno, pertanto, adottato una motivazione esaustiva e completa che non presenta profili di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà, tali da giustificare il sindacato di questa Corte. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 42028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris