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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44086/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2020, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 luglio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede per essersi impossessato di n. 6 tubi discendenti di rame sradicandoli, mediante rottura degli appositi ganci di sostegno, dalle grondaie di alcune cappelle gentilizie site all'interno del cimitero di Paravati nonché per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in quanto trovato in possesso di documenti di identificazione falsi.

2. Avverso la indicata sentenza propone ricorso il Balderramaf deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Nullità della sentenza e vizio di motivazione per avere la sentenza eluso i temi e le osservazioni trattati dalla difesa nei motivi di appello.

In particolare, il vizio di motivazione riguarderebbe il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1/nn. 2 e 7 cod. pen.

Con riferimento all'aggravante della esposizione alla pubblica fede si osserva che la stessa torte di appello avrebbe evidenziato che "dall'istruttoria dibattimentale non emerge con certezza che i luoghi di causa fossero sottoposti ad una custodia continua e dirett9 idonea ad impedire il furto o a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa" così mettendo in dubbio la sussistenza degli indici fattuali per il riconoscimento dell'aggravante.

Analogamente, la torte avrebbe errato nel riconoscere l'aggravante della violenza sulle cos, non essendosi accertato se i discendenti oggetto del furto fossero ancorati alle cappelle gentilizie.

Si denuncia, quindi, la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Al venir meno delle aggravanti conseguirebbe l'improcedibilità del reato per difetto di querela.

2.2. Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione risalendo i fatti al 14 dicembre 2012.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibileiin quanto manifestamente infondato.

2. Per quanto attiene al denunciato vizio di motivazione circa la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede, occorre rilevare che le contestazioni mosse dal ricorrente alla ricostruzione accolta dai giudici di merito si limitano in realtà ad alcune generiche osservazioni circa la valutazione degli elementi di prova che, fra loro coordinati, sono stati ritenuti chiaramente convergenti nel senso recepito sia nella sentenza di primo grado chè dfappllo.

E', infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla torte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

3. Non può, poi, non considerarsi che, ricorrendo una doppia conforme sentenza di condanna, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un unico corpo motivazionale al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Inoltre, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e delle circostanze ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4. Poste tali premesse, si rileva che le pronunce di merito hanno adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle contestate aggravanti osservando, per quanto attiene innanzitutto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen 7che la prospettazione difensiva relativa alla collocazione della res in un luogo dotato di cancello e recinzione oltre che di custode non aveva trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale/ non risultando accertato che i luoghi di causa fossero sottoposti ad una custodia continua e diretta.

Sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia risulta conforme al costante orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (da ultimo Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01).

5. Analogamente, avuto riguardo all'aggravante della violenza sulle cose, è noto che in tema di 1-A Z.Irt P a t4 furto, sussiste _jr.Irose-pgniqualvolta il soggetto, per commettere il f et t4 reato, uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889 - 01).

E', altresì, noto che ; in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energià fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima. (Fattispecie concernente il taglio di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari), (Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 (dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è del tutto rispettosa di tali principi avendo ritenuto congrua e condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in contestazione essendo emerso che il Balderramat aveva sradicato i tubi di rame oggetto dell'impossessamento dalle grondaie delle cappelle gentiliziel provocando la rottura dei ganci di sostegno.

6. Anche l'ultima doglianza, con cui si eccepisce la intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondata non avendo il ricorrente adempiuto. all'onere su di lui gravante di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, ed in ogni caso deve escludersi che ad oggi sia maturata la prescrizione per entrambi i reati contestat non essendo ancora decorso il relativo termine di cui all'art. 157 cod. pen. 7.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2020, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 luglio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede per essersi impossessato di n. 6 tubi discendenti di rame sradicandoli, mediante rottura degli appositi ganci di sostegno, dalle grondaie di alcune cappelle gentilizie site all'interno del cimitero di Paravati nonché per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in quanto trovato in possesso di documenti di identificazione falsi. 2. Avverso la indicata sentenza propone ricorso il Balderramaf deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Nullità della sentenza e vizio di motivazione per avere la sentenza eluso i temi e le osservazioni trattati dalla difesa nei motivi di appello. In particolare, il vizio di motivazione riguarderebbe il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1/nn. 2 e 7 cod. pen. Con riferimento all'aggravante della esposizione alla pubblica fede si osserva che la stessa torte di appello avrebbe evidenziato che "dall'istruttoria dibattimentale non emerge con certezza che i luoghi di causa fossero sottoposti ad una custodia continua e dirett9 idonea ad impedire il furto o a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa" così mettendo in dubbio la sussistenza degli indici fattuali per il riconoscimento dell'aggravante. Analogamente, la torte avrebbe errato nel riconoscere l'aggravante della violenza sulle cos, non essendosi accertato se i discendenti oggetto del furto fossero ancorati alle cappelle gentilizie. Si denuncia, quindi, la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Al venir meno delle aggravanti conseguirebbe l'improcedibilità del reato per difetto di querela. 2.2. Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione risalendo i fatti al 14 dicembre 2012. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibileiin quanto manifestamente infondato. 2. Per quanto attiene al denunciato vizio di motivazione circa la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede, occorre rilevare che le contestazioni mosse dal ricorrente alla ricostruzione accolta dai giudici di merito si limitano in realtà ad alcune generiche osservazioni circa la valutazione degli elementi di prova che, fra loro coordinati, sono stati ritenuti chiaramente convergenti nel senso recepito sia nella sentenza di primo grado chè dfappllo. E', infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla torte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3. Non può, poi, non considerarsi che, ricorrendo una doppia conforme sentenza di condanna, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un unico corpo motivazionale al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Inoltre, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e delle circostanze ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. 4. Poste tali premesse, si rileva che le pronunce di merito hanno adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle contestate aggravanti osservando, per quanto attiene innanzitutto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen 7che la prospettazione difensiva relativa alla collocazione della res in un luogo dotato di cancello e recinzione oltre che di custode non aveva trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale/ non risultando accertato che i luoghi di causa fossero sottoposti ad una custodia continua e diretta. Sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia risulta conforme al costante orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (da ultimo Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01). 5. Analogamente, avuto riguardo all'aggravante della violenza sulle cose, è noto che in tema di 1-A Z.Irt P a t4 furto, sussiste _jr.Irose-pgniqualvolta il soggetto, per commettere il f et t4 reato, uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889 - 01). E', altresì, noto che ; in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energià fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima. (Fattispecie concernente il taglio di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari), (Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 (dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata è del tutto rispettosa di tali principi avendo ritenuto congrua e condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in contestazione essendo emerso che il Balderramat aveva sradicato i tubi di rame oggetto dell'impossessamento dalle grondaie delle cappelle gentiliziel provocando la rottura dei ganci di sostegno. 6. Anche l'ultima doglianza, con cui si eccepisce la intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondata non avendo il ricorrente adempiuto. all'onere su di lui gravante di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, ed in ogni caso deve escludersi che ad oggi sia maturata la prescrizione per entrambi i reati contestat non essendo ancora decorso il relativo termine di cui all'art. 157 cod. pen. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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