CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 20863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in data 6/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in data 6/06/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, assolse [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, Angelo, Marco e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del loro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi avverso la predetta sentenza, depositata in data 26/07/2022, sono stati spediti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante lettera raccomandata pervenuta il 24/11/2022. Pertanto, gli stessi risultano presentati senza rispettare il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Per tale motivo, i presenti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett. c), 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere estensore Il