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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20224/2022

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Quale imputato e parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso, e ha concluso per l'accoglimento, e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione dei reati.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA] Roberto, [OSCURATO:PERSONA] Francesco, CAMPANELLA Roberto, con cui deposita conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e nota spese cumulativa, chiedendone la liquidazione. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Siena, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di violenza privata (capo D, limitatamente alla seconda condotta descritta in imputazione per avere afferrato di peso [OSCURATO:PERSONA]), minacce e lesioni ( capo E) e lesioni ( capo F), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto distinti ricorsi per cassazione, sia in qualità di imputato che di parte civile.

I motivi vengono di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Ricorso della parte civile: con tre diversi motivi denuncia , in sintesi, l'erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. e correlati vizi della motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] la scriminante della legittima difesa.

Analoghi vizi sono denunciati per contestare l'assoluzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], e la mancata conseguente statuizione in suo favore, quale parte civile rispetto ai reati a loro ascritti.

Lamenta, infine, plurime contraddizioni e altrettanti travisamenti delle prove.

2.2. RicorsoVimputato: anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale imputato dei reati per cui ha subito condanna, il difensore di fiducia svolge tre motivi, per denunciare la violazione dell'art.530 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, nella affermazione di responsabilità del ricorrente, deducendo la insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti che gli sono ascritti, avendo i giudici condotto in maniera non corretta lo scrutinio di attendibilità delle persone offese, e dei testi a carico, così come analoghi vizi vengono denunciati nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la operatività della scriminante della legittima difesa in relazione al capo F).

3. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi.

4. Hanno presentato memorie sia il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che quello delle costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibilmente proposti. 1.La difesa dell'imputato con tre motivi di ricorso si duole dell'affermazione di penale responsabilità e del rigetto della sua domanda risarcitoria per i danni conseguiti dagli altri imputati che si erano costituiti contro di lui parte civile, proponendo ricorso per cassazione avverso una cd. doppia conforme.

2. I ricorsi - che attraverso una tecnica espositiva piuttosto confusa, ridondante e caotica, (Cass. Sez. 2 ,n.57737deI20/09/2018, Rv. 27447; Sez. 2-, n.29607de114/05/2019, Rv. 276748), si concretano in censure di mero fatto, sebbene rubricate in base alle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. - sono manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. .

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2.1. La manifesta infondatezza delle doglianze prospettate riposa sulla loro attitudine a orientare verso una inammissibile rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ricostruzione dei fatti e alla attendibilità delle persone offese.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

2.2. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep, 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio".

3. Ciò posto, si osserva che, nel riproporre una diversa ricostruzione delle testimonianze e delle dichiarazioni degli imputati, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, e anche il travisamento delle prove sui seguenti aspetti: -il mancato apprezzamento del contenuto della deposizione della figlia ([OSCURATO:PERSONA]).

In realtà, la Corte di appello ha valutato tale specifico tema, pervenendo, tuttavia, a conclusioni diverse da quelle propugnate dal [OSCURATO:PERSONA], dopo aver comparato le dichiarazioni rese dalla ragazza con il complessivo materiale probatorio. -il mancato apprezzamento delle lesioni subite, che, invece, la Corte di appello ha scrutinato, con ragionevoli argomenti, esposti in coerenza con i risultati istruttori, senza salti logici o contraddizioni rilevabili con evidenza, ritenendole l'effetto della reazione della vittima che, aggredita mentre era in auto, ha aperto lo sportello violentemente con un calcio; -l'erronea valutazione della legittima difesa invocata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Anche sotto tale profilo, tuttavia, la Corte di appello è pervenuto a diversa conclusione avendo logicamente escluso, sulla base della diversa dinamica, ricostruita in base alle dichiarazioni delle "controparti", la ricorrenza della scriminante.

4. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

4.1. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019,).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

4.2. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate e: censure, come tali, non esaminabili in questa Sede.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'av

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Quale imputato e parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso, e ha concluso per l'accoglimento, e, in subordine, per la declaratoria di prescrizione dei reati. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA] Roberto, [OSCURATO:PERSONA] Francesco, CAMPANELLA Roberto, con cui deposita conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e nota spese cumulativa, chiedendone la liquidazione. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Siena, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti di violenza privata (capo D, limitatamente alla seconda condotta descritta in imputazione per avere afferrato di peso [OSCURATO:PERSONA]), minacce e lesioni ( capo E) e lesioni ( capo F), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto distinti ricorsi per cassazione, sia in qualità di imputato che di parte civile. I motivi vengono di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Ricorso della parte civile: con tre diversi motivi denuncia , in sintesi, l'erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. e correlati vizi della motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] la scriminante della legittima difesa. Analoghi vizi sono denunciati per contestare l'assoluzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], e la mancata conseguente statuizione in suo favore, quale parte civile rispetto ai reati a loro ascritti. Lamenta, infine, plurime contraddizioni e altrettanti travisamenti delle prove. 2.2. RicorsoVimputato: anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale imputato dei reati per cui ha subito condanna, il difensore di fiducia svolge tre motivi, per denunciare la violazione dell'art.530 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, nella affermazione di responsabilità del ricorrente, deducendo la insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti che gli sono ascritti, avendo i giudici condotto in maniera non corretta lo scrutinio di attendibilità delle persone offese, e dei testi a carico, così come analoghi vizi vengono denunciati nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la operatività della scriminante della legittima difesa in relazione al capo F). 3. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi. 4. Hanno presentato memorie sia il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che quello delle costituite parti civili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibilmente proposti. 1.La difesa dell'imputato con tre motivi di ricorso si duole dell'affermazione di penale responsabilità e del rigetto della sua domanda risarcitoria per i danni conseguiti dagli altri imputati che si erano costituiti contro di lui parte civile, proponendo ricorso per cassazione avverso una cd. doppia conforme. 2. I ricorsi - che attraverso una tecnica espositiva piuttosto confusa, ridondante e caotica, (Cass. Sez. 2 ,n.57737deI20/09/2018, Rv. 27447; Sez. 2-, n.29607de114/05/2019, Rv. 276748), si concretano in censure di mero fatto, sebbene rubricate in base alle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. - sono manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.1. La manifesta infondatezza delle doglianze prospettate riposa sulla loro attitudine a orientare verso una inammissibile rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ricostruzione dei fatti e alla attendibilità delle persone offese. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2.2. A tanto deve aggiungersi che si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep, 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio". 3. Ciò posto, si osserva che, nel riproporre una diversa ricostruzione delle testimonianze e delle dichiarazioni degli imputati, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, e anche il travisamento delle prove sui seguenti aspetti: -il mancato apprezzamento del contenuto della deposizione della figlia ([OSCURATO:PERSONA]). In realtà, la Corte di appello ha valutato tale specifico tema, pervenendo, tuttavia, a conclusioni diverse da quelle propugnate dal [OSCURATO:PERSONA], dopo aver comparato le dichiarazioni rese dalla ragazza con il complessivo materiale probatorio. -il mancato apprezzamento delle lesioni subite, che, invece, la Corte di appello ha scrutinato, con ragionevoli argomenti, esposti in coerenza con i risultati istruttori, senza salti logici o contraddizioni rilevabili con evidenza, ritenendole l'effetto della reazione della vittima che, aggredita mentre era in auto, ha aperto lo sportello violentemente con un calcio; -l'erronea valutazione della legittima difesa invocata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la Corte di appello è pervenuto a diversa conclusione avendo logicamente escluso, sulla base della diversa dinamica, ricostruita in base alle dichiarazioni delle "controparti", la ricorrenza della scriminante. 4. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.1. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019,). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 4.2. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate e: censure, come tali, non esaminabili in questa Sede. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'av
Sentenza Cassazione n. 20224/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris