CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Gi-at-0-614~14e-Pagi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per una pluralità di furti in abitazione, è inammissibile. 2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso che occupa il Mattio ed il P.G. hanno concordemente indicato la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. La pena inflitta, quindi, risulta la medesima di quella concordata tra le parti. Tanto ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di gravame. Con il che non si determina una situazione analoga a quella che si presenta allorquando il giudice applica la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In tali casi, come è noto, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Nel diverso caso dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi che attengono all'affermazione di responsabilità determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Per tale ragione già è stato formulato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 3. Il primo motivo, con il quale si lamenta la omessa motivazione in merito all'assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., è pertanto non consentito. Così anche il secondo motivo, con il quale ci si duole che il giudice non abbia reso motivazione in ordine alla quantità della pena inflitta. Invero, vale, sullo specifico punto, quanto si afferma comunemente a riguardo della sentenza di applicazione della pena ex art., 444 cod. proc. pen., ovvero che è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 - dep. 06/03/2013, Matteliano, Rv. 254980). Infatti, con riferimento alla statuizione conforme al contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha struttura analoga a quella di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il