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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22805/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 1 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla prova del tempus commissi delicti della ricettazione, al fine di rilevare l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché viola il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede, come avvenuto nella specie, che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525), e il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi a prospettare censure prive di concreta specificità; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'errata qualificazione giuridica dello stesso, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 1 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla prova del tempus commissi delicti della ricettazione, al fine di rilevare l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché viola il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede, come avvenuto nella specie, che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525), e il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi a prospettare censure prive di concreta specificità; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'errata qualificazione giuridica dello stesso, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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