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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14557/2025

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tivamente domiciliatipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] di Sirmione(BS), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 2021, n. 240, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Brescia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn . 314 e 404 dell’8 novembre 2017 da parte del Comune di Sirmione (BS) per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013 nella rispettiva misura di € 7.319,00 e di € 3.540,00 su terreni e fabbricati, disconoscendosi per un fabbricato la ruralitàe per alcuni terreni la conduzione diretta a titolo di comodato da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio di impresa agricola, ha rigettato l’appello proposto da i medesimi n e i confronti d el Comune di Sirmione (BS) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 13 febbraio 2019, n. 129/04/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario de i contribuent i - sul rilievoche: a) il contraddittorio preventivo non era obbligatorio, esulandosi dal campo dei tributi armonizzati; b) il fabbricato censito in catasto con la particella 143 sub. 5 del folio 16 non era accatastato ed i contribuenti non aveva no chiesto l’agevolazione per la ruralità; c) i fabbricati censiti in catasto con le particelle 143 sub. 6, 143 sub. 7 e 143 sub. 8 del folio 16 erano accatastati come rurali, per cui essi avevano beneficiato dell’agevolazione; d) i terreni censiti con le particelle 142, 264 e 744 del folio 16 erano stati soggetti ad imposta per carenza della destinazione all’esercizio di impresa agricola; e) i restanti terreni erano stati soggetti ad imposta per i periodi di possesso effettivo; f) i contribuenti non avevano documentato l’attribuzione delle categorie catastali “qualificanti” la ruralità, né l’annotazione in catasto in base al d.m. 26 luglio 2012; g) nemmeno i giudicati formatisi inter partes in altri giudizi su diverse annualità della medesima imposta erano vincolanti con riguardo al riconoscimento della ruralità, trattandosi di decisioni in rito oppure di affermazioni incidentali; h) i fabbricati per i quali la ruralità era stata riconosciuta dovevano soggiacere all’imposta in misura ridotta nell’anno 2012, essendo stata prevista l’esenzione con decorrenza dall’anno 2013; i) il contribuente che ne era proprietario non aveva diritto all’esenzione per l’abitazione principale, non essendo state documentate la residenza anagrafica né la dimora abituale presso l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 34, che risultava essere stato concesso in comodato a terzi; l) i terreni risultavano appartenere ad uno dei contribuenti nell’anno 2013 in base alla documentazione catastale e non risultavano esseri destinati all’esercizio dell’attività agricola. 3.Il Comune di Sirmione (BS) ha resistito con controricorsoed hadepositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato aquattro motivi;

2. Con il primo motivo, si denuncia: «1.Violazione degli artt.1241, 1243, 2697, 2702, 2706, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 163, 215, 228, 229, 324, 348-ter, ultimo comma, 373, primo comma, seconda parte, e 387 cod. proc. civ., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., relativamente al giudicato esterno e interno, formatosi tra Comune di Cremona e avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ex art. 111, settimo comma, Cost., per doppia conforme, anche ex art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed art. 54-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134».

Con il secondo motivo si denuncia: «2.Violazione degli artt.1241, 1243, 2697, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 215, 228, 229, 324 e 348 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., stante il giudicato esterno ed interno». 2.1 I predetti motivi sono inammissibili. 2.2 Invero, i mezzi si risolvono nel la s equenza di massime giurisprudenziali, senza fornire alcuna spiegazione su come la pletora di norme elencate sia stata violata o disapplicata dalla sentenza impugnata, per di più con riguardo all’invocazione di giudicati formatisi su sentenze intervenute inter alios, essendo ente impositore il Comune di Cremona.Per cui, al di là del la scarsa intelligibilità, le censure non attingono in alcun modo la ratio decidendidella sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo, si denuncia: «3.Violazione del giudicato interno formatosi ex art. 2909 cod. civ. ed art. 324 cod. proc. civ., nel giudicato emesso dalla CTR Lombardia – sezione staccata Brescia n. 12/67/2009». 3.1 Il predetto motivo è inammissibile. 3.2 Anzitutto, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (anche se solo in forma di stralci) dei richiamati giudicati, che neppure sono stati prodotti in questa sede, non bastando il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di parte nel giudizio di merito. 3.3 Invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (trale tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^- 5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n. 2717; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259). 3.4 Per cui, nella specie, vi è assoluta carenza a monte dei presupposti per l’idonea formulazione in ricorso dell’exceptio iudicati.

4. Con il quarto motivo, si denuncia: «4.

Erronea ricognizione degli artt. 2703, 2704, 2712, 2715, 2719 e 2720 cod. civ., 13, comma 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ. 4.1 Il predetto motivo è inammissibile. 4.2 Al di là della scarsa intelligibilità, tale censura si risolve nella vaga contestazione dell’accertamento in fatto del giudice di appello e nella generica pretesa alla revisione del meritoda parte del giudice di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 7 dicembre 2017, n. 29404;Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34573; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29071; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41213; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2022, n. 37995; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2023, n. 32468; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32181 ; Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13345).

5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, l’inammissibilità dei motivi dedotti comporta l’inammissibilità dell’interoricorso.

6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del r icorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliatipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] di Sirmione(BS), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 2021, n. 240, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Brescia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn . 314 e 404 dell’8 novembre 2017 da parte del Comune di Sirmione (BS) per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013 nella rispettiva misura di € 7.319,00 e di € 3.540,00 su terreni e fabbricati, disconoscendosi per un fabbricato la ruralitàe per alcuni terreni la conduzione diretta a titolo di comodato da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio di impresa agricola, ha rigettato l’appello proposto da i medesimi n e i confronti d el Comune di Sirmione (BS) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 13 febbraio 2019, n. 129/04/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario de i contribuent i - sul rilievoche: a) il contraddittorio preventivo non era obbligatorio, esulandosi dal campo dei tributi armonizzati; b) il fabbricato censito in catasto con la particella 143 sub. 5 del folio 16 non era accatastato ed i contribuenti non aveva no chiesto l’agevolazione per la ruralità; c) i fabbricati censiti in catasto con le particelle 143 sub. 6, 143 sub. 7 e 143 sub. 8 del folio 16 erano accatastati come rurali, per cui essi avevano beneficiato dell’agevolazione; d) i terreni censiti con le particelle 142, 264 e 744 del folio 16 erano stati soggetti ad imposta per carenza della destinazione all’esercizio di impresa agricola; e) i restanti terreni erano stati soggetti ad imposta per i periodi di possesso effettivo; f) i contribuenti non avevano documentato l’attribuzione delle categorie catastali “qualificanti” la ruralità, né l’annotazione in catasto in base al d.m. 26 luglio 2012; g) nemmeno i giudicati formatisi inter partes in altri giudizi su diverse annualità della medesima imposta erano vincolanti con riguardo al riconoscimento della ruralità, trattandosi di decisioni in rito oppure di affermazioni incidentali; h) i fabbricati per i quali la ruralità era stata riconosciuta dovevano soggiacere all’imposta in misura ridotta nell’anno 2012, essendo stata prevista l’esenzione con decorrenza dall’anno 2013; i) il contribuente che ne era proprietario non aveva diritto all’esenzione per l’abitazione principale, non essendo state documentate la residenza anagrafica né la dimora abituale presso l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 34, che risultava essere stato concesso in comodato a terzi; l) i terreni risultavano appartenere ad uno dei contribuenti nell’anno 2013 in base alla documentazione catastale e non risultavano esseri destinati all’esercizio dell’attività agricola. 3.Il Comune di Sirmione (BS) ha resistito con controricorsoed hadepositato memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato aquattro motivi; 2. Con il primo motivo, si denuncia: «1.Violazione degli artt.1241, 1243, 2697, 2702, 2706, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 163, 215, 228, 229, 324, 348-ter, ultimo comma, 373, primo comma, seconda parte, e 387 cod. proc. civ., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., relativamente al giudicato esterno e interno, formatosi tra Comune di Cremona e avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ex art. 111, settimo comma, Cost., per doppia conforme, anche ex art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed art. 54-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134». Con il secondo motivo si denuncia: «2.Violazione degli artt.1241, 1243, 2697, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 215, 228, 229, 324 e 348 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., stante il giudicato esterno ed interno». 2.1 I predetti motivi sono inammissibili. 2.2 Invero, i mezzi si risolvono nel la s equenza di massime giurisprudenziali, senza fornire alcuna spiegazione su come la pletora di norme elencate sia stata violata o disapplicata dalla sentenza impugnata, per di più con riguardo all’invocazione di giudicati formatisi su sentenze intervenute inter alios, essendo ente impositore il Comune di Cremona.Per cui, al di là del la scarsa intelligibilità, le censure non attingono in alcun modo la ratio decidendidella sentenza impugnata. 3. Con il terzo motivo, si denuncia: «3.Violazione del giudicato interno formatosi ex art. 2909 cod. civ. ed art. 324 cod. proc. civ., nel giudicato emesso dalla CTR Lombardia – sezione staccata Brescia n. 12/67/2009». 3.1 Il predetto motivo è inammissibile. 3.2 Anzitutto, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (anche se solo in forma di stralci) dei richiamati giudicati, che neppure sono stati prodotti in questa sede, non bastando il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di parte nel giudizio di merito. 3.3 Invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (trale tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^- 5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n. 2717; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259). 3.4 Per cui, nella specie, vi è assoluta carenza a monte dei presupposti per l’idonea formulazione in ricorso dell’exceptio iudicati. 4. Con il quarto motivo, si denuncia: «4. Erronea ricognizione degli artt. 2703, 2704, 2712, 2715, 2719 e 2720 cod. civ., 13, comma 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ. 4.1 Il predetto motivo è inammissibile. 4.2 Al di là della scarsa intelligibilità, tale censura si risolve nella vaga contestazione dell’accertamento in fatto del giudice di appello e nella generica pretesa alla revisione del meritoda parte del giudice di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 7 dicembre 2017, n. 29404;Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34573; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29071; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41213; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2022, n. 37995; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2023, n. 32468; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32181 ; Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13345). 5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, l’inammissibilità dei motivi dedotti comporta l’inammissibilità dell’interoricorso. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del r icorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris