Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41066/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 30 marzo scorso, che, in accoglimento della richiesta di ríesame da lei avanzata, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 4 marzo precedente, che le aveva applicato gli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione.

Il Tribunale, pur ravvisando un quadro di gravità indiziaria, ha escluso l'esistenza di esigenze cautelari. (

2. Con un unico motivo, la difesa ricorrente lamenta il difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria, lamentando la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle censure difensive rassegnate su tale aspetto con l'istanza di riesame.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per difetto d'interesse e, comunque, perché fondato su censure in fatto, non consentite in questa sede.

4. Ha depositato repliche scritte la difesa ricorrente, deducendo l'interesse dell'indagata all'impugnazione, al fine della precostituzione di un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione, e ribadendo le doglianze esposte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

1.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

1.2. Nello specifico, l'impugnazione non è sorretta da alcun interesse concreto per la proponente, poiché, dall'eventuale accoglimento di essa, non deriverebbe alcun effetto favorevole per il suo status libertatis, dal momento che ella non è più sottoposta ad alcuna misura cautelare nel presente procedimento.

2. Tardiva ed irrituale, poi, è la deduzione di un interesse in prospettiva di una riparazione per l'ingiusta detenzione.

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, formulata personalmente dall'interessato ed idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa (per tutte, Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).

E tale deduzione, al pari di qualsiasi doglianza, dev'essere dedotta al giudice di legittimità con il ricorso principale, potendo al più essere sviluppata e meglio argomentata con motivi aggiunti, non potendo essere proposta - come invece è avvenuto nello specifico - per la prima volta in sede di discussione, peraltro dal solo difensore e non dall'interessato, attraverso le repliche alle conclusioni del Pubblico ministero.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giova ribadire, a tale proposito, come la causa d'inammissibilità si fosse resa manifesta già prima della proposizione del ricorso e, pertanto, in considerazione dell'evidente difetto di diligenza dell'interessata, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 30 marzo scorso, che, in accoglimento della richiesta di ríesame da lei avanzata, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 4 marzo precedente, che le aveva applicato gli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione. Il Tribunale, pur ravvisando un quadro di gravità indiziaria, ha escluso l'esistenza di esigenze cautelari. ( 2. Con un unico motivo, la difesa ricorrente lamenta il difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria, lamentando la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle censure difensive rassegnate su tale aspetto con l'istanza di riesame. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per difetto d'interesse e, comunque, perché fondato su censure in fatto, non consentite in questa sede. 4. Ha depositato repliche scritte la difesa ricorrente, deducendo l'interesse dell'indagata all'impugnazione, al fine della precostituzione di un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione, e ribadendo le doglianze esposte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 1.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. 1.2. Nello specifico, l'impugnazione non è sorretta da alcun interesse concreto per la proponente, poiché, dall'eventuale accoglimento di essa, non deriverebbe alcun effetto favorevole per il suo status libertatis, dal momento che ella non è più sottoposta ad alcuna misura cautelare nel presente procedimento. 2. Tardiva ed irrituale, poi, è la deduzione di un interesse in prospettiva di una riparazione per l'ingiusta detenzione. In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, formulata personalmente dall'interessato ed idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa (per tutte, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). E tale deduzione, al pari di qualsiasi doglianza, dev'essere dedotta al giudice di legittimità con il ricorso principale, potendo al più essere sviluppata e meglio argomentata con motivi aggiunti, non potendo essere proposta - come invece è avvenuto nello specifico - per la prima volta in sede di discussione, peraltro dal solo difensore e non dall'interessato, attraverso le repliche alle conclusioni del Pubblico ministero. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Giova ribadire, a tale proposito, come la causa d'inammissibilità si fosse resa manifesta già prima della proposizione del ricorso e, pertanto, in considerazione dell'evidente difetto di diligenza dell'interessata, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 41066/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris