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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04061/2026

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26618/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 11/4 MILANO, in persona dell’amministratore pro temporeLeandro Belloni, rappresentato e difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., società di diritto ceco, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Casetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] COMPANY, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A., Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, in persona del procuratore ad negotia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1831/2020, depositata il 15 luglio 2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestoil rigetto di tutti i ricorsi; sentitil’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.o.; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere; gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le restanti controricorrenti, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] di Milano ingiunse al Condominio di via Brera 11/B –Milano (d’innanzi: “il Condominio”) il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d ’ innanzi: “[OSCURATO:PERSONA]”) , dell’importo di €175.057,42 oltre accessori, pari a tre rate del corrispettivo previsto dal contratto d’appalto concluso il 2 luglio 2009, con il quale era stata commissionata all ’ impresa l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell’edificio condominiale. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione invocando la garanzia dell’appaltatrice ex art. 1667 c.c. in relazione a diversi vizi e difformità riscontrati nell’opera, accertati in un giudizio ex art. 696-bis c.p.c. che esso aveva precedentemente instaurato ; domandò, in via riconvenzionale, la condanna dell’impresa al pagamento di tutte le somme necessarie ad eliminare i vizi riscontrati, oltre al risarcimento del danno.

Costituendosi, l’appaltatrice chiamò a malleva la propria compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) nonché [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale aveva subappaltato la fornitura e posa in opera dei parapetti zincati che,secondo quanto prospettato dal committente, risultavano affetti da vizi; quest’ultima società, a sua volta, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale aveva commissionato la zincatura dei parapetti e che, pure, ottenne di estendere il contraddittorio alla propria compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse parzialmente l ’ opposizione, limitando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i vizi delle opere eseguite al 25%, essendo le quote restanti da ripartire fra M.T.M. (50%) e [OSCURATO:PERSONA] (25%).

Conseguentemente, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Condominio al pagamento, in favore dell’impresa, della minor somma di €34.257,68; disattese, tuttavia, le domande di malleva formulate dall’appaltatrice nei confronti di M.T.M. e da quest’ultima verso la propria subappaltatrice, per intervenuta decadenza dallerelative garanzi e ; respinse anche la domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sua compagnia di assicurazione, perché le condizioni di polizza non prevedevano la copertura del danno lamentato; dispose , infine, l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

2. La sentenza fu oggetto di appello principale da parte dell’impresa e di appello incidentale, per il solo capo inerente alle spese, da parte del Condominio.

La Corte d’appello di Milano, in via preliminare, disattese l’eccezione di litispendenza proposta in limine litis da M.P.M., e già sollevata in primo grado, con riferimento al giudizio da quest’ultima promosso, innanzi al Tribunale di Bergamo , contro [OSCURATO:PERSONA] per l’ottenimento del corrispettivo di subappalto.

Nel merito, accolse parzialmente l’appello principale, rilevando: -che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere mallevata da M.P.M. (sia pure nella misura del 50%,come acclarata dalla consulenza tecnica esperita), poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vi era prova della tempestiva denunzia dei vizi, e dalla propria compagnia assicurativa, sulla base del regolamento contrattuale; -che, al contrario, M.P.M. non poteva invocare il rapporto di subappalto con [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova di una formale denuncia dei vizi riscontrati; - che, infine, operata la «compensazione atecnica» fra il residuo corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] e il credito risarcitorio vantato dal Condominio nei confronti di quest’ultima– la quale aveva diritto a vedersi riconosciuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, previsti dal regolamento contrattuale – l ’ impresa risulta va creditrice dell ’ importo di €46.512,38.

La Corte territoriale respinse, infine, l’appello incidentaledel Condominio, osservando che il Tribunale aveva compensato le spese fra le parti del rapporto principale per la reciproca soccombenzae, nei confronti delle altre parti, ravvisando giusti motivi, circostanze che l ’ appellante incidentale non aveva validamente confutato.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata dal Condominio con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Tutte le parti intimate hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì proposto ricorso incidentale, anch’esso affidato a quattro motivi.

Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «[n]ullità della sentenza per omessa motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e n. 5), per violazionedell ’ art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.».

Secondo il Condominio ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di motivare «l’entità del credito vantato dall’appellante», poiché ha preso a riferimento , per operare il successivo calcolo compensatorio, l’importo oggetto dell’originario ricorso per ingiunzione (€175.057,42) , senza tener contoné del corrispettivo stabilito nel contratto, né dei successivi pagamenti effettuati all’impresa nel corso del rapporto, come già accertatidal Tribunale di Milano nel giudizio di primo grado.

Inoltre, e in termini rilevanti nell’ottica del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nel suo controcredito risarcitorio non era stata computatal’Iva al 10%.

2. Con il secondo mezzo, nuovamente deducendo un’ipotesi di nullità della sentenza per ragioni attinenti alla motivazione, il Condominio denunzia la contradditorietà fra questa e il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte concernente l ’ entità del residuo credito dell’impresa.

Osserva, infatti, che la sentenza, dopo aver affermato in motivazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto «[a] gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, dalla domanda al soddisfo,sulla somma di cui risulta creditrice […] ovvero € 46.512,38 », reca nel dispositivo la condanna, nei suoi confronti, al pagamento dell’importo «di €82.032,66, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla domanda al soddisfo».

3. Con il terzo motivo, denunziando l ’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto all’appaltatrice gli interessi di mora al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002.

La Corte territoriale, per un verso, avrebbe trascurato d i considerare che, a termini di contratto, tale riconoscimento era impedito dall’eccezione di inadempimento so llevat a dopo il riscontro dei vizi e delle difformità.

Del pari, non avrebbe tenuto conto del fatto che la sospensione dei pagamenti era stata disposta dopo che, in corso d’opera, il direttore dei lavori, per conto della committenza,aveva accertato i vizi già denunziati, precisando che il collaudo avrebbe potuto aver luogo solo dopo la relativa eliminazione.

4. Il quarto motivo, infine, è rubricato «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per omessa/apparente motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., sul rigetto dell ’ appello incidentale in merito alla compensazione delle speseprocessuali di primo grado, di ATPe di CTU».

Il ricorrente censura il capo della sentenza che ha deciso sull’appello incidentale relativo alla regolazione delle spese da parte del giudice di primo grado.

Sul punto, la decisione sarebbe sorretta da motivazione meramente apparente , in quanto riferita a una “reciproca soccombenza” fra le parti del contratto d’appalto, invece non sussistente,e, per il resto, all’ esistenza di “gravi motivi” neppure enunciati.

5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., sollevata dal ricorrente con la memoria integrativa,sul rilievo del difetto di potere rappresentativo dell’ente da parte di colui che risulta aver sottoscritto la procura speciale, conferendo incarico ai difensori indicati in epigrafe.

L’eccezione è fondata.

La procura speciale a proporre controricorso risulta conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società, il 11 novembre 2020; in tale data, tuttavia , la società era rappresentata da diversa persona (tale [OSCURATO:PERSONA]), come indicato nell’estratto dal [OSCURATO:PERSONA] di Praga, rilasciato dal Tribunale Municipale diPraga il 18 gennaio 2021, allegato alla memoria di parte ricorrente.

Tale circostanza, alla quale il controricorrente non ha contrapposto validi argomenti, evidenzia che il conferente la procura speciale era in realtà privo del potere di rappresentare la società sul piano sostanziale e, di conseguenza,designa il difetto di ius postulandi dei difensori dallo stesso nominat i , con conseguente inammissibilità del controricorso.

6. Sempre in via preliminare, va rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato di aver raggiunto un accordo conciliativo con la propria chiamante [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento al rapporto processuale corrispondente.

Nel dare atto di tale attestazione, si deve tuttavia osservare che il rapporto fra l’appaltatrice e la sua compagnia assicuratrice non è inciso dalle questioni ancora in contestazione, che costituiscono oggetto del presente giudizio. 7.Ciò premesso, e passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo è fondato, sia pur nei limiti che si precisano.

È noto che – a seguito della riformulazione dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012– non sono più ammissibili, nel ricorso per cassazione , le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata.

Su tale base, la giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. sez.

U,7/4/2014, n. 8053, , ha chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale”richiesto dall’art. 111, comma sesto, della Costituzione, individuabile nelle ipotesi –che si convertono in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza –di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “ manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “ motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In questo senso, se rimane estranea al predetto vizio di legittimità ogni contestazione volta a criticare il convincimento che il Giudice si è formato in esito all a lettura degli atti ed all’esame del materiale probatorio, che è attività non inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (così Cass. 3/3/2022, n. 7090; Cass. 12/10/2017, n. 23940 ) , dev’essere invece consentito un sindacato sul percorso logico attraverso il quale il giudice è pervenuto a tale convincimento.

È necessario, in particolare, che la sentenza impugnata , nel dar conto dei motivi sui quali la decisione è basata , non rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (così, fra le numerose altre, Cass. 28/1/2025, n. 1986, Cass. 1/3/2022, n. 6758).

Su tale premessa, colgono nel segno le doglianze del ricorrente in ordine al credito iniziale dell’impresa appaltatrice, che la sentenza impugnata ha individuato nell’importo nominale oggetto della pretesa monitoria senza operare alcun riferimento alla successiva quantificazione operata dal tribunale all’esito del giudizio di primo grado.

Nel determinare tale credito, in particolare, il tribunaleaveva svolto specifiche considerazioni sui pagamenti parziali e sulle contestazioni che il condominio committente aveva effettuato nel corso del rapporto; e tali circostanze, decisive per la determinazione del quantum debeatur , sono stat e del tutto trascuratedalla Corte d’appello.

Ciò, peraltro, conduce ad escludere che nella specie ricorra un’ipotesi di mero errore materiale, emendabile mediante il procedimento di correzione.

L’errore materiale, infatti, «si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepita e rilevat a ictu oculi , senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile senza incertezza» (così Cass.10/11/2023, n. 31359; Cass. 11/8/2020, n. 16877 ; Cass.11/1/2019, n.572); l’omissione qui ravvisata, come si è detto, ha invece inciso sull ’ idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il percorso che ha condotto i giudici d’appello alla loro statuizione.

Sotto tale profilo, pertanto, sussiste la denunziata anomalia motivazionale.

Il giudizio di fondatezza in parte qua del primo motivo del ricorso principale ne importa l’accoglimento, e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché si provveda al ricalcolocomplessivo del credito residuo dell’ impresa; restano così logicamente assorbiti tanto il restante pr ofilo di censura, attinente al computo dell’Iva su detto credito, quanto il secondo e il terzo motivo, del pari riferiti almedesimo tema.

L’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, infine, comporta di ritenere assorbito anche il quarto motivo, concernente le spese.

8. Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., il primo motivodenunzia violazione delle norme sulla competenza quando nonne è prescritto il regolamento, ai sensi dell ’ art. 360, commaprimo, n. 2), c.p.c.

La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha respinto l’eccezione di litispendenza sollevata in appello da M.P.M., in mancanza di un apposito motivo di gravame che desse conto della permanenza dei relativi presupposti.

La ricorrente assume chela questione, attenendo a un profilo pregiudiziale di rito, poteva essere anche rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, con conseguente insussistenza di un onere di espressa riproposizione,da parte sua, per gli effetti di cui all ’ art.346 c.p.c.

In ogni caso, osserva che la sua eccezione non era stata oggetto «di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado», e che, nel relativo giudizio, essa già aveva interamente assolto al proprio onere di dimostrarne i presupposti, del resto mai contestati, neppure in appello, dalla propria chiamante.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di litispendenza osservando che, in sede di appello, M.T.M. non aveva «addotto alcun elemento nuovo che dia contezza dello stato di quel giudizio anteriormente proposto»e sottolineando che « la parte che eccepisce la litispendenza deve dimostrarne non solo l’esistenza, ma anche la persistenza dei relativi presupposti» (pagg. 16-17).

Così statuendo, i giudici d’appello si sono uniformat i al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la questione relativa alla sussistenza della litispendenza dev’esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d ’ ufficio, quale quella della litispendenza (così, fra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26862; Cass. 3/7/2013, n. 16634).

9. Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente lamenta infatti che, nel respingere la domanda di malleva da lei avanzata nei confronti della propria subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova circa la tempestiva denunzia, la Corte d ’ appello avrebbe trascurato di considerare la raccomandata da lei prodotta, all’uopo inviata alla controparte e da questa ricevuta il 20 aprile 2012.

La censura è fondata.

La stessa – anzitutto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla subappaltatrice chiamata in malleva – supera il vaglio di ammissibilità.

La ricorrente indica, infatti, di aver inviato alla controparte una “denuncia di vizi e difetti dell’opera”, prodotta in giudizio, ricevuta in data tale da impedire il maturare della decadenza; e ciò appare sufficiente a ritenere adempiuto l’onere, da parte sua, di illustrare la potenziale decisività della circostanza di cui lamenta l’omesso esame.

Ciò posto, occorre poi rilevare che, in punto all’operatività del rapporto di malleva, la sentenza impugnata ha espressamente affermato (pag. 22) «[n]on risulta […] agli atti alcun elemento probatorio analogo a quello depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] [vale a dire una tempestiva denunzia] che attesti l’avvenuta denuncia dei vizi da parte della M.P.M. alla [OSCURATO:PERSONA],a cui a sua volta aveva verbalmente subappaltato una parte dei lavori de quo».

Tale passaggio della motivazione appare chiaramente significativo del fatto che, nell’ottica della complessiva ricostruzione del rapporto di subappalto, i giudici d’appello hanno ritenuto decisiva l’insussistenza di una tempestiva denuncia dei vizi, circostanza che, invece, M.T.M. ha dimostrato d’aver documentato.

La sentenza impugnata, pertanto, appare viziata in parte qua dall’omessa considerazione di tale produzione.

10. Il terzo motivo denunzia «violazione degli artt. 1655 ss. in materia di appalto e subappalto».

Secondo la ricorrente, i giudici d’appello non avrebbero rilevato la specificità del caso concreto, applicando al rapporto di subappalto la stessa disciplina dell’appalto dal quale esso era scaturito, mediante «acritico recepimento» delle conclusioni svolte dall’ausiliario nominato dal tribunale nel procedimento di consulenza tecnica preventiva.

L’impresa appaltatrice aveva infatti assunto, verso il Condominio, l’obbligo di realizzare una zincatura dei parapetti con lavorazione «non plus ultra» (ovvero “con immersione a caldo”), per contro commissionandole la stessa opera con tecnica meno performante (mediante “bagno elettrolitico”); da qui l’errore della sentenza impugnata, che aveva ritenuto M.T.M. responsabile per inadempimento in relazione ad una prestazione oggetto del contratto principale, ma estranea al contenuto del subappalto.

Il motivo è inammissibile per come formulato.

Con esso, infatti, la ricorrente, pur nell’apparente denunzia della violazione di precetti normativi, sollecita in realtà questa Corte a una rilettura del regolamento di subappalto, in termini diversi da quella fatta propria dalla Corte d’appello.

Si tratta, quindi, di doglianza avente ad oggetto l’interpretazionedel contenuto del contratto .

Tale ultima attività, tuttavia, è riservata al giudice di merito; pertanto, essa è sindacabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art. 360, num. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Quest’ultima, poi, va dedotta con la specifica indicazione, in seno al ricorso , del modo in cui il ragionamento del giudice si sarebbe discostato dai suddetti canoni, poiché,in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti si tradurrebbe nella mera proposta di un’interpretazionediversa da quella censurata, come tale inammissibile (così, fra le numerose altre, Cass. 8/1/2025, n. 353; Cass. 9/4/2021, n. 9461; Cass.14/6/2017,n. 27136).

Nel caso di specie, il mezzo di impugnazione è formulato senza tener conto di tale, imprescindibile indicazione; la ricorrente si limita infatti, e sulla base di una propria ricostruzione applicativa del principio di autonomia del subcontratto dal contratto principale, a sostenere che il giudice d’appello avrebbe «fonda[to] la propria decisione su errati presupposti di fatto», di seguito sottoponendoa questa Corte una diversa proposta ermeneutica.

11. Con il quarto mezzo, infine, la ricorrente incidentale denunzia la nullità della sentenza per irriducibile contrasto fra motivazione e dispositivo.

Osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata, in motivazione, ha limitato la sua responsabilità nei confronti della chiamante in garanzia al 50% del debito di questa, in ciò emendando la sentenza di primo grado che la aveva quantificata nel 75%.

Il dispositivo della pronunzia, tuttavia, indicava tale ultima percentuale, recando la sua condanna a far fronte anche a lla quota di debito imputata alla sua subappaltatrice, pari al 25%.

Il motivo è infondato.

La responsabilità di M.T.M. nei confronti della propria chiamante è stata infatti correttamente quantificata , come affermato in dispositivo, nella misura del 75% del danno complessivo, in ragione dell’affermata inoperatività della malleva per la parte attinente alla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta responsabile del danno per una quota pari al 25%).

12. In conclusione , il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, e nei termini di cui in motivazione, con assorbimento delle restanti censure.

Il ricorso incidentale va accolto limitatamente al secondo motivo, con rigetto per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della vicenda in parte qua e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26618/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 11/4 MILANO, in persona dell’amministratore pro temporeLeandro Belloni, rappresentato e difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., società di diritto ceco, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Casetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] COMPANY, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A., Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, in persona del procuratore ad negotia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1831/2020, depositata il 15 luglio 2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestoil rigetto di tutti i ricorsi; sentitil’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.o.; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere; gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le restanti controricorrenti, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] di Milano ingiunse al Condominio di via Brera 11/B –Milano (d’innanzi: “il Condominio”) il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d ’ innanzi: “[OSCURATO:PERSONA]”) , dell’importo di €175.057,42 oltre accessori, pari a tre rate del corrispettivo previsto dal contratto d’appalto concluso il 2 luglio 2009, con il quale era stata commissionata all ’ impresa l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell’edificio condominiale. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione invocando la garanzia dell’appaltatrice ex art. 1667 c.c. in relazione a diversi vizi e difformità riscontrati nell’opera, accertati in un giudizio ex art. 696-bis c.p.c. che esso aveva precedentemente instaurato ; domandò, in via riconvenzionale, la condanna dell’impresa al pagamento di tutte le somme necessarie ad eliminare i vizi riscontrati, oltre al risarcimento del danno. Costituendosi, l’appaltatrice chiamò a malleva la propria compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) nonché [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale aveva subappaltato la fornitura e posa in opera dei parapetti zincati che,secondo quanto prospettato dal committente, risultavano affetti da vizi; quest’ultima società, a sua volta, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale aveva commissionato la zincatura dei parapetti e che, pure, ottenne di estendere il contraddittorio alla propria compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse parzialmente l ’ opposizione, limitando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i vizi delle opere eseguite al 25%, essendo le quote restanti da ripartire fra M.T.M. (50%) e [OSCURATO:PERSONA] (25%). Conseguentemente, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Condominio al pagamento, in favore dell’impresa, della minor somma di €34.257,68; disattese, tuttavia, le domande di malleva formulate dall’appaltatrice nei confronti di M.T.M. e da quest’ultima verso la propria subappaltatrice, per intervenuta decadenza dallerelative garanzi e ; respinse anche la domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sua compagnia di assicurazione, perché le condizioni di polizza non prevedevano la copertura del danno lamentato; dispose , infine, l’integrale compensazione delle spese fra le parti. 2. La sentenza fu oggetto di appello principale da parte dell’impresa e di appello incidentale, per il solo capo inerente alle spese, da parte del Condominio. La Corte d’appello di Milano, in via preliminare, disattese l’eccezione di litispendenza proposta in limine litis da M.P.M., e già sollevata in primo grado, con riferimento al giudizio da quest’ultima promosso, innanzi al Tribunale di Bergamo , contro [OSCURATO:PERSONA] per l’ottenimento del corrispettivo di subappalto. Nel merito, accolse parzialmente l’appello principale, rilevando: -che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere mallevata da M.P.M. (sia pure nella misura del 50%,come acclarata dalla consulenza tecnica esperita), poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vi era prova della tempestiva denunzia dei vizi, e dalla propria compagnia assicurativa, sulla base del regolamento contrattuale; -che, al contrario, M.P.M. non poteva invocare il rapporto di subappalto con [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova di una formale denuncia dei vizi riscontrati; - che, infine, operata la «compensazione atecnica» fra il residuo corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] e il credito risarcitorio vantato dal Condominio nei confronti di quest’ultima– la quale aveva diritto a vedersi riconosciuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, previsti dal regolamento contrattuale – l ’ impresa risulta va creditrice dell ’ importo di €46.512,38. La Corte territoriale respinse, infine, l’appello incidentaledel Condominio, osservando che il Tribunale aveva compensato le spese fra le parti del rapporto principale per la reciproca soccombenzae, nei confronti delle altre parti, ravvisando giusti motivi, circostanze che l ’ appellante incidentale non aveva validamente confutato. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dal Condominio con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Tutte le parti intimate hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì proposto ricorso incidentale, anch’esso affidato a quattro motivi. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «[n]ullità della sentenza per omessa motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e n. 5), per violazionedell ’ art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.». Secondo il Condominio ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di motivare «l’entità del credito vantato dall’appellante», poiché ha preso a riferimento , per operare il successivo calcolo compensatorio, l’importo oggetto dell’originario ricorso per ingiunzione (€175.057,42) , senza tener contoné del corrispettivo stabilito nel contratto, né dei successivi pagamenti effettuati all’impresa nel corso del rapporto, come già accertatidal Tribunale di Milano nel giudizio di primo grado. Inoltre, e in termini rilevanti nell’ottica del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nel suo controcredito risarcitorio non era stata computatal’Iva al 10%. 2. Con il secondo mezzo, nuovamente deducendo un’ipotesi di nullità della sentenza per ragioni attinenti alla motivazione, il Condominio denunzia la contradditorietà fra questa e il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte concernente l ’ entità del residuo credito dell’impresa. Osserva, infatti, che la sentenza, dopo aver affermato in motivazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto «[a] gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, dalla domanda al soddisfo,sulla somma di cui risulta creditrice […] ovvero € 46.512,38 », reca nel dispositivo la condanna, nei suoi confronti, al pagamento dell’importo «di €82.032,66, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla domanda al soddisfo». 3. Con il terzo motivo, denunziando l ’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto all’appaltatrice gli interessi di mora al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. La Corte territoriale, per un verso, avrebbe trascurato d i considerare che, a termini di contratto, tale riconoscimento era impedito dall’eccezione di inadempimento so llevat a dopo il riscontro dei vizi e delle difformità. Del pari, non avrebbe tenuto conto del fatto che la sospensione dei pagamenti era stata disposta dopo che, in corso d’opera, il direttore dei lavori, per conto della committenza,aveva accertato i vizi già denunziati, precisando che il collaudo avrebbe potuto aver luogo solo dopo la relativa eliminazione. 4. Il quarto motivo, infine, è rubricato «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per omessa/apparente motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., sul rigetto dell ’ appello incidentale in merito alla compensazione delle speseprocessuali di primo grado, di ATPe di CTU». Il ricorrente censura il capo della sentenza che ha deciso sull’appello incidentale relativo alla regolazione delle spese da parte del giudice di primo grado. Sul punto, la decisione sarebbe sorretta da motivazione meramente apparente , in quanto riferita a una “reciproca soccombenza” fra le parti del contratto d’appalto, invece non sussistente,e, per il resto, all’ esistenza di “gravi motivi” neppure enunciati. 5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.o., sollevata dal ricorrente con la memoria integrativa,sul rilievo del difetto di potere rappresentativo dell’ente da parte di colui che risulta aver sottoscritto la procura speciale, conferendo incarico ai difensori indicati in epigrafe. L’eccezione è fondata. La procura speciale a proporre controricorso risulta conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società, il 11 novembre 2020; in tale data, tuttavia , la società era rappresentata da diversa persona (tale [OSCURATO:PERSONA]), come indicato nell’estratto dal [OSCURATO:PERSONA] di Praga, rilasciato dal Tribunale Municipale diPraga il 18 gennaio 2021, allegato alla memoria di parte ricorrente. Tale circostanza, alla quale il controricorrente non ha contrapposto validi argomenti, evidenzia che il conferente la procura speciale era in realtà privo del potere di rappresentare la società sul piano sostanziale e, di conseguenza,designa il difetto di ius postulandi dei difensori dallo stesso nominat i , con conseguente inammissibilità del controricorso. 6. Sempre in via preliminare, va rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato di aver raggiunto un accordo conciliativo con la propria chiamante [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento al rapporto processuale corrispondente. Nel dare atto di tale attestazione, si deve tuttavia osservare che il rapporto fra l’appaltatrice e la sua compagnia assicuratrice non è inciso dalle questioni ancora in contestazione, che costituiscono oggetto del presente giudizio. 7.Ciò premesso, e passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo è fondato, sia pur nei limiti che si precisano. È noto che – a seguito della riformulazione dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012– non sono più ammissibili, nel ricorso per cassazione , le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. Su tale base, la giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. sez. U,7/4/2014, n. 8053, , ha chiarito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale”richiesto dall’art. 111, comma sesto, della Costituzione, individuabile nelle ipotesi –che si convertono in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza –di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “ manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “ motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In questo senso, se rimane estranea al predetto vizio di legittimità ogni contestazione volta a criticare il convincimento che il Giudice si è formato in esito all a lettura degli atti ed all’esame del materiale probatorio, che è attività non inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (così Cass. 3/3/2022, n. 7090; Cass. 12/10/2017, n. 23940 ) , dev’essere invece consentito un sindacato sul percorso logico attraverso il quale il giudice è pervenuto a tale convincimento. È necessario, in particolare, che la sentenza impugnata , nel dar conto dei motivi sui quali la decisione è basata , non rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (così, fra le numerose altre, Cass. 28/1/2025, n. 1986, Cass. 1/3/2022, n. 6758). Su tale premessa, colgono nel segno le doglianze del ricorrente in ordine al credito iniziale dell’impresa appaltatrice, che la sentenza impugnata ha individuato nell’importo nominale oggetto della pretesa monitoria senza operare alcun riferimento alla successiva quantificazione operata dal tribunale all’esito del giudizio di primo grado. Nel determinare tale credito, in particolare, il tribunaleaveva svolto specifiche considerazioni sui pagamenti parziali e sulle contestazioni che il condominio committente aveva effettuato nel corso del rapporto; e tali circostanze, decisive per la determinazione del quantum debeatur , sono stat e del tutto trascuratedalla Corte d’appello. Ciò, peraltro, conduce ad escludere che nella specie ricorra un’ipotesi di mero errore materiale, emendabile mediante il procedimento di correzione. L’errore materiale, infatti, «si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepita e rilevat a ictu oculi , senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile senza incertezza» (così Cass.10/11/2023, n. 31359; Cass. 11/8/2020, n. 16877 ; Cass.11/1/2019, n.572); l’omissione qui ravvisata, come si è detto, ha invece inciso sull ’ idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il percorso che ha condotto i giudici d’appello alla loro statuizione. Sotto tale profilo, pertanto, sussiste la denunziata anomalia motivazionale. Il giudizio di fondatezza in parte qua del primo motivo del ricorso principale ne importa l’accoglimento, e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché si provveda al ricalcolocomplessivo del credito residuo dell’ impresa; restano così logicamente assorbiti tanto il restante pr ofilo di censura, attinente al computo dell’Iva su detto credito, quanto il secondo e il terzo motivo, del pari riferiti almedesimo tema. L’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, infine, comporta di ritenere assorbito anche il quarto motivo, concernente le spese. 8. Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., il primo motivodenunzia violazione delle norme sulla competenza quando nonne è prescritto il regolamento, ai sensi dell ’ art. 360, commaprimo, n. 2), c.p.c. La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha respinto l’eccezione di litispendenza sollevata in appello da M.P.M., in mancanza di un apposito motivo di gravame che desse conto della permanenza dei relativi presupposti. La ricorrente assume chela questione, attenendo a un profilo pregiudiziale di rito, poteva essere anche rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, con conseguente insussistenza di un onere di espressa riproposizione,da parte sua, per gli effetti di cui all ’ art.346 c.p.c. In ogni caso, osserva che la sua eccezione non era stata oggetto «di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado», e che, nel relativo giudizio, essa già aveva interamente assolto al proprio onere di dimostrarne i presupposti, del resto mai contestati, neppure in appello, dalla propria chiamante. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di litispendenza osservando che, in sede di appello, M.T.M. non aveva «addotto alcun elemento nuovo che dia contezza dello stato di quel giudizio anteriormente proposto»e sottolineando che « la parte che eccepisce la litispendenza deve dimostrarne non solo l’esistenza, ma anche la persistenza dei relativi presupposti» (pagg. 16-17). Così statuendo, i giudici d’appello si sono uniformat i al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la questione relativa alla sussistenza della litispendenza dev’esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d ’ ufficio, quale quella della litispendenza (così, fra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26862; Cass. 3/7/2013, n. 16634). 9. Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente lamenta infatti che, nel respingere la domanda di malleva da lei avanzata nei confronti della propria subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova circa la tempestiva denunzia, la Corte d ’ appello avrebbe trascurato di considerare la raccomandata da lei prodotta, all’uopo inviata alla controparte e da questa ricevuta il 20 aprile 2012. La censura è fondata. La stessa – anzitutto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla subappaltatrice chiamata in malleva – supera il vaglio di ammissibilità. La ricorrente indica, infatti, di aver inviato alla controparte una “denuncia di vizi e difetti dell’opera”, prodotta in giudizio, ricevuta in data tale da impedire il maturare della decadenza; e ciò appare sufficiente a ritenere adempiuto l’onere, da parte sua, di illustrare la potenziale decisività della circostanza di cui lamenta l’omesso esame. Ciò posto, occorre poi rilevare che, in punto all’operatività del rapporto di malleva, la sentenza impugnata ha espressamente affermato (pag. 22) «[n]on risulta […] agli atti alcun elemento probatorio analogo a quello depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] [vale a dire una tempestiva denunzia] che attesti l’avvenuta denuncia dei vizi da parte della M.P.M. alla [OSCURATO:PERSONA],a cui a sua volta aveva verbalmente subappaltato una parte dei lavori de quo». Tale passaggio della motivazione appare chiaramente significativo del fatto che, nell’ottica della complessiva ricostruzione del rapporto di subappalto, i giudici d’appello hanno ritenuto decisiva l’insussistenza di una tempestiva denuncia dei vizi, circostanza che, invece, M.T.M. ha dimostrato d’aver documentato. La sentenza impugnata, pertanto, appare viziata in parte qua dall’omessa considerazione di tale produzione. 10. Il terzo motivo denunzia «violazione degli artt. 1655 ss. in materia di appalto e subappalto». Secondo la ricorrente, i giudici d’appello non avrebbero rilevato la specificità del caso concreto, applicando al rapporto di subappalto la stessa disciplina dell’appalto dal quale esso era scaturito, mediante «acritico recepimento» delle conclusioni svolte dall’ausiliario nominato dal tribunale nel procedimento di consulenza tecnica preventiva. L’impresa appaltatrice aveva infatti assunto, verso il Condominio, l’obbligo di realizzare una zincatura dei parapetti con lavorazione «non plus ultra» (ovvero “con immersione a caldo”), per contro commissionandole la stessa opera con tecnica meno performante (mediante “bagno elettrolitico”); da qui l’errore della sentenza impugnata, che aveva ritenuto M.T.M. responsabile per inadempimento in relazione ad una prestazione oggetto del contratto principale, ma estranea al contenuto del subappalto. Il motivo è inammissibile per come formulato. Con esso, infatti, la ricorrente, pur nell’apparente denunzia della violazione di precetti normativi, sollecita in realtà questa Corte a una rilettura del regolamento di subappalto, in termini diversi da quella fatta propria dalla Corte d’appello. Si tratta, quindi, di doglianza avente ad oggetto l’interpretazionedel contenuto del contratto . Tale ultima attività, tuttavia, è riservata al giudice di merito; pertanto, essa è sindacabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art. 360, num. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Quest’ultima, poi, va dedotta con la specifica indicazione, in seno al ricorso , del modo in cui il ragionamento del giudice si sarebbe discostato dai suddetti canoni, poiché,in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti si tradurrebbe nella mera proposta di un’interpretazionediversa da quella censurata, come tale inammissibile (così, fra le numerose altre, Cass. 8/1/2025, n. 353; Cass. 9/4/2021, n. 9461; Cass.14/6/2017,n. 27136). Nel caso di specie, il mezzo di impugnazione è formulato senza tener conto di tale, imprescindibile indicazione; la ricorrente si limita infatti, e sulla base di una propria ricostruzione applicativa del principio di autonomia del subcontratto dal contratto principale, a sostenere che il giudice d’appello avrebbe «fonda[to] la propria decisione su errati presupposti di fatto», di seguito sottoponendoa questa Corte una diversa proposta ermeneutica. 11. Con il quarto mezzo, infine, la ricorrente incidentale denunzia la nullità della sentenza per irriducibile contrasto fra motivazione e dispositivo. Osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata, in motivazione, ha limitato la sua responsabilità nei confronti della chiamante in garanzia al 50% del debito di questa, in ciò emendando la sentenza di primo grado che la aveva quantificata nel 75%. Il dispositivo della pronunzia, tuttavia, indicava tale ultima percentuale, recando la sua condanna a far fronte anche a lla quota di debito imputata alla sua subappaltatrice, pari al 25%. Il motivo è infondato. La responsabilità di M.T.M. nei confronti della propria chiamante è stata infatti correttamente quantificata , come affermato in dispositivo, nella misura del 75% del danno complessivo, in ragione dell’affermata inoperatività della malleva per la parte attinente alla subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta responsabile del danno per una quota pari al 25%). 12. In conclusione , il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, e nei termini di cui in motivazione, con assorbimento delle restanti censure. Il ricorso incidentale va accolto limitatamente al secondo motivo, con rigetto per il resto. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della vicenda in parte qua e la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti i restanti;
Sentenza Cassazione n. 04061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris