CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 38748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria difensiva in data 3 luglio 2023, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire memoria scritta di conclusioni e nota spese in data 28 giugno 2023. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Potenza, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Lagonegro, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche e dell'avvenuta esclusione, in primo grado, dell'aggravante di cui all'art. 219 primo comma r.d. n. 267 del 1942 - e per quanto di interesse per il presente giudizio - ha rideterminato le pene principali ed accessorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado, in concorso, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), in esso assorbita la contestazione di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 220 e 16 n. 3 r.d. n. 267/42 - sub B) - ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, condannati per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen.,223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 r.d. n. 267/42 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) - sub C) - limitatamente alle condotte di cui ai punti 1,11 e III, commessi nella veste di amministratori della IM.PRE.SIM. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 27 maggio 2011. 1.11 ricorso per cassazione, promosso per entrambi col patrocinio di unico difensore, ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione - in relazione ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - perché la sentenza d'appello avrebbe omesso di dare ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sub A), consistente nel dolo specifico, pur in presenza di puntuale motivo di gravame; la Corte di merito si sarebbe limitata ad insistere sul requisito dell'inidoneità delle scritture a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, elemento attinente la diversa condotta punita dalla medesima norma incriminatrice, assistita dal dolo generico. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato - con il richiamo dei medesimi vizi - la lacuna della motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe accolto la richiesta di disporre perizia contabile, formulata dalla difesa, per dirimere il contrasto tra i pareri dei consulenti tecnici delle parti del processo a riguardo dei comportamenti fraudolenti ascritti agli imputati, con particolare riferimento al valore commerciale dell'azienda ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - sub punto II) del capo C) - e alla concreta ricostruibilità della contabilità; ancora, non sarebbe stata valutata l'assenza di un contributo di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni commerciali successive al 23 aprile 2009, data di cessazione dalla carica di amministratore, mentre alcun comportamento distrattivo potrebbe essere ravvisato in capo a [OSCURATO:PERSONA], dal momento che oggetto della cessione di ramo d'azienda sarebbero state semplici certificazioni, utili a partecipare a gare d'appalto pubblico. 1.3. Il terzo motivo - assumendo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - si è soffermato sulla insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per l distrazione a riguardo della vendita degli immobili in corso di costruzione a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per un corrispettivo notevolmente inferiore a quello di mercato - capo C), punto III - perchè essi, di tipo strettamente commerciale e del valore effettivamente indicato nel rogito del notaio Quadri del 21 ottobre 2010, avrebbero dovuto essere distinti dal resto del complesso degli immobili, di valore intrinseco più elevato, includente anche cespiti destinati ad abitazione; inoltre, non si sarebbe tenuto conto che il curatore fallimentare aveva potuto disporre di un significativo patrimonio immobiliare, a garanzia dei creditori, del valore economico di euro 703.000, facente parte del medesimo compendio ed erroneamente incluso nella quantificazione della stima che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe fornito la prova della distrazione. 1.4. Il quarto motivo si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla prova del reato di bancarotta distrattiva, in quanto l'elemento soggettivo della fattispecie deve rappresentarsi e volere lo stato d'insolvenza dell'impresa. Considerato in diritto Preliminarmente, va solo dato atto della tardività della richiesta di discussione orale formulata dal difensore dei ricorrenti, inoltrata alla cancelleria a mezzo PEC senza rispettare il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del citato D.L. n. 137 del 2020. Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.E' necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2. Ed è costante principio di diritto, espresso da questa Corte, che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è da ritenersi generico quando sia fondato su argomenti che ripropongano le stesse ragioni già discusse e reputate infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 3. Va aggiunto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in recenti e condivisibili arresti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente ha l'onere di puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (in termini, Sez. 2, n.35164 del 8/5/2019, Talamanca, Rv. 276432). D'altra parte, sono inammissibili per genericità quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (v., di recente, Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071). 4. Ebbene, il primo motivo di ricorso è invero generico, perché non si confronta con la "ratio decidendí"delle sentenze di merito, in doppia conforme. La sentenza di primo grado - pag. 8, richiamata dalla sentenza impugnata, pag. 9 - si è chiaramente e pianamente espressa, con argomentazione certo non illogica, nel senso che "quanto all'elemento soggettivo, il reato di bancarotta documentale fraudolenta è punibile a titolo di dolo specifico, che nel caso di specie può ravvisarsi sia nella volontà degli imputati di occultare, eliminare e non consegnare agli organi fallimentari tutte le scritture in loro possesso, sia nella volontà di tenere quasi sistematicamente le altre scritture in maniera illegittima ed irregolare, il tutto proprio in guisa da impedire di conoscere il patrimonio o il movimento degli affari e da non rendere possibile la ricostruzione di questi ultimi nonché da arrecare intenzionalmente danno ai creditori, con conseguente loro vantaggio patrimoniale". Le osservazioni così riportate possono, del resto, essere collegate ad altre articolazioni della struttura complessiva della motivazione, come quelle che - sempre a pag. 8 - si soffermano sulla esistenza e sull'avvenuto occultamento di rapporti commerciali, risalenti agli anni 2008/2009, da cui sono scaturite significative situazioni debitorie in capo all'impresa fallita ("E' inoltre indubbio che già dal 2008-2009 e fino alla dichiarazione di fallimento, esistevano in capo alla decotta IM.PRE.SIM. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. delle passività insolute e quindi erano pendenti dei rapporti connessi con l'attività commerciale precedentemente svolta: 9; nella medesima prospettiva, volta ad illustrare gli indicatori della finalità di trarne un profitto ingiusto e di cagionare un nocumento alla massa creditizia, attraverso l'omessa tenuta dell'impianto contabile, debbono essere lette le conclusioni rassegnate dalla sentenza del giudice di prime cure a pag. 10 e 11, nella parte in cui hanno stigmatizzato le rilevanti lacune annotative riguardanti la registrazione dei ricavi ottenuti dai pagamenti delle prestazioni eseguite a favore della clientela, dissimulata dall'appostazione di crediti fittizi, funzionale ad occultare l'incameramento di profitti e la loro successiva destinazione, in frode ai creditori ("Non è superfluo aggiungere a tal proposito che non è allegato in atti alcun documento o semplice appunto giustificativo dai quali evincere per quali attività sociali e più in generale il modo in cui tali somme sarebbero state, eventualmente, utilizzate') . D'altro canto, ed affinchè valga ad ulteriore sostegno delle pertinenti riflessioni delle sentenze di merito e a conferma che sia stato dato conto, opportunamente, dello scopo precipuo di pregiudicare le aspettative dei creditori e di comprimere ogni possibilità di tracciamento delle risorse incassate dalle singole negoziazioni, vi è da rimarcare che nessuna scrittura contabile - ad eccezione del libro giornale del 2009 e di raffazzonata documentazione di supporto (pochi mastrini contabili), a sua volta inattendibile (pag. 6 sent. primo grado) - sia stata resa ostensibile alla curatela; sul punto, fuori fuoco e inconcludente è l'obiezione difensiva, secondo la quale la pronuncia impugnata avrebbe concentrato l'attenzione solo sulla inaffidabilità di un compendio contabile effettivamente esistente, la cui condotta renderebbe sufficiente la prova del dolo generico, perché in realtà la sentenza di primo grado, condivisa dai giudice di secondo grado, ha ripetutamente e precipuamente sottolineato la mancata consegna della documentazione contabile ed è recente giurisprudenza, ormai in fase di consolidamento - ed alla quale i giudici del merito si sono conformati - quella che (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904) equipara, senza dubbio alcuno, "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta", affermando, contrariamente a quanto sostenuto da una corrente interpretativa risalente, una netta distinzione tra la diade "occultamento-omessa tenuta" delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall., appunto connotata dall'elemento soggettivo del dolo generico. 5.11 secondo motivo di ricorso è, a sua volta, aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente, nell'evocare un frammento della deposizione resa dal consulente tecnico di parte ed a confutazione della contestazione di bancarotta patrimoniale cui al capo C), punto II, per il quale è intervenuta condanna, si è limitato, da un lato, a richiamare il verdetto della Commissione tributaria regionale di Potenza, che ha annullato l'estimo eseguito dall' Agenzia delle Entrate sul valore del ramo d'azienda venduto dalla di poi fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo irrisorio di 110.000 euro; e, dall'altro, a ribadire che l'atto negoziale avrebbe riguardato soltanto le "certificazioni", utili a consentire la partecipazione della cessionaria alle gare d'appalto, e non il complesso dei beni insito nell'ordinaria nozione di azienda. In verità, il motivo d'impugnazione in nulla si misura con le diverse ed ulteriori argomentazioni, dotate di efficacia decisiva, declinate dalle sentenze di merito. In particolare, la sentenza di primo grado (pagg. 11-14,avallata dalla sentenza d'appello, pag.9) - nel far leva sui convergenti apporti tecnici ed investigativi del curatore fallimentare, della guardia di finanza e del consulente tecnico del pubblico ministero - ha chiarito, nel dettaglio, che l'atto di cessione di ramo d'azienda del 28 luglio 2009 - stipulato per un prezzo di euro 110.856,47, di cui euro 20.000 di avviamento - comprendeva beni strumentali per un valore di euro 90.856,47, l'avviamento, tutti i crediti - benchè non quantificati - e tutte le posizioni contrattuali in essere, mentre i debiti rimanevano in capo alla società cedente, tenuta a rimborsare all'acquirente quanto quest'ultima avesse mai erogato per il relativo adempimento ai sensi dell'art. 2560 comma 2 cod. civ.; correttamente la sentenza del giudice di prime cure, nel condividere le valutazioni del curatore e del consulente tecnico dell'accusa, ha ritenuto - inquadrando la cessione aziendale come atto, già in sé, intrinsecamente depauperativo - che "la stessa avrebbe comportato, considerati i debiti...l'impossibifità per la società cedente di proseguire la sua attività, con la conseguente impossibilità di affrontare la situazione debitoria"; che l'Agenzia delle entrate di Potenza aveva quantificato il valore dell'avviamento, al tempo della cessione, in euro 451.748, come peraltro sostenuto anche dall'elaborato del consulente del pubblico ministero; che, in ogni caso, anche a non attribuire rilievo pregnante a tale stima, la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. ha rivenduto il medesimo compendio aziendale, nel marzo del 2011, ad una terza società, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., per il prezzo di euro 150.000, di cui euro 140.000 di avviamento, con una plusvalenza, rispetto a quanto corrisposto alla fallita nel luglio del 2009 a tale titolo, di euro 120.000, pari al 600% del costo di acquisto; ancora, la sentenza di secondo grado(pag.9) - nel silenzio, sul punto, dei motivi di ricorso - ha precisato che l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle entrate da parte della Commissione tributaria di Potenza - adita, peraltro, non dalla di poi fallita, ma dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - era avvenuto per ragioni di rito, riguardanti il profilo formale della carenza di motivazione, e non perché la determinazione del valore fosse stata ritenuta irrimediabilmente sproporzionata ed incongrua. Quanto al segmento del contributo offerto dal consulente di parte, Padula, a riguardo del contenuto dei bilanci di esercizio che avrebbe fornito al curatore un ausilio ai fini della ricostruibilità delle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, è agevole osservare che, in base al consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, i bilanci non sono scritture contabili, da cui vanno tenuti ben distinti e non rientrano nell'oggetto della condotta tipizzata dall'art. 216 comma 1 n. 2 I.f. (Cass. sez.5 n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503; Cass. sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E.,Rv. 273925; Cass. pen. sez. 5, n. 6772 del 2020, ud. 18/12/2019, ric. Sala, non massimata). Invero, mentre la contabilità è il sistema di determinazione ed espressione degli accadimenti aziendali, fondato sulla diretta ed analitica rilevazione dei dati fattuali e documentali di supporto, il bilancio rappresenta il prospetto di sintesi finale di tale articolato e complesso meccanismo di ricostruzione e trasposizione, e non può elencare poste o voci che non abbiano rigoroso riscontro nella contabilità aziendale; è dunque evidente che un bilancio di esercizio mancante della documentazione sottostante è un atto monco, privo di qualsiasi proprietà dimostrativa. 6.Le obiezioni poi formulate dal ricorrente in ordine alla natura distrattiva dell'operazione di vendita degli immobili di Lauda, C.da S.Alfonso, si palesano inammissibili, sotto diversi aspetti. In primo luogo, non si confrontano, se non in modo apodittico ed assertivo, con l'articolata ricostruzione dell'ordito motivazionale della pronuncia di primo grado, in quanto - senza allegare la documentazione idonea a fornirne appagante dimostrazione - sostengono che il prezzo dei 10 locali commerciali in costruzione, oggetto del rogito del 21 ottobre 2010, non includerebbe l'entità dei lavori quantificata dall'attestazione del geom. Boccia in euro 1.698.791,10 alla data del 11.12.2017, né quella - illustrata dal consulente tecnico del pubblico ministero - desumibile dall'allegato B dell'atto di cessione d'azienda del 28 luglio 2009, sopracitato, che ha cristallizzato l'ammontare dei lavori eseguiti, a quella data, in euro 2.412.558,72. La sentenza di primo grado - pagg. 14 e 15 - ha fornito di contro evidenza della stretta attinenza di tali valori patrimoniali all'oggetto dell'imputazione, con ciò traendone la prova della vendita "sottocosto" dei beni immobili e, pertanto, della natura dissipativa, prima che distrattiva, della loro alienazione; e, in tale ambito, non ha tralasciato di affrontare l'inattendibilità delle riflessioni del consulente di parte, Padula, che ha valutato la congruità del prezzo di euro 496.800, pattuita nell'atto di compravendita, sull'erroneo presupposto che esso inglobasse il valore numerano del mutuo oggetto di accollo, quando di quest'ultimo si era invece tenuto conto nella determinazione del corrispettivo, non pagato con risorse fresche se non in minima parte; né in proposito si comprende la pertinenza della "porzione" della testimonianza del secondo curatore fallimentare, Romanelli, sommariamente citata nel ricorso, in base alla quale la procedura concorsuale, a garanzia del diritto dei creditori al soddisfacimento del proprio credito, avrebbe fruito di disponibilità immobiliari per un valore stimato di "703.000 euro", in assenza di puntuale individuazione dei cespiti di riferimento e della loro connessione con il thema probandum;in secondo luogo, sono tese a sollecitare la Corte ad una corposa rivisitazione del materiale probatorio, quando il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo" - debitamente allegati nella loro integralità, come non avvenuto nel caso in esame - restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 7.Quanto alla responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo C) - punti H e III - la difesa del ricorrente ha lamentato che costui sarebbe stato amministratore della fallita fino al 23 aprile 2009 - data in cui è stato nominato amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] - e che, pertanto, erroneamente gli sarebbero state attribuite le responsabilità delle operazioni distrattive ivi contestate, perfezionate nei mesi di luglio 2009 ed ottobre 2010; al ricorso è stata allegata la visura camerate della società fallita al 23 luglio 2013. Osserva il collegio che la censura deve essere ricondotta, nella sostanza, al vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (per introduzione nel processo di un'informazione inesistente o per omessa considerazione di un elemento di prova rilevante) ed in quanto tale, deve essere ritenuta inammissibile sotto un duplice profilo. Per un verso - ribadito il contesto della c.d. doppia conforme sulla responsabilità penale - il travisamento della prova, se ritenuto addebitabile (come nel nostro caso) al giudice di primo grado, deve essere lamentato al giudice d'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Cass. sez. 5 n. 48703 del 24/09/2014, Blondetti, Rv. 261438); i motivi di appello - riassunti dalla sentenza impugnata a pag. 7 - non includono la specifica lagnanza, avendo essi investito i profili del travisamento probatorio sulla concreta possibilità di ricostruzione della situazione contabile societaria, l'erronea valutazione della consistenza probatoria della sentenza della Commissione tributaria potentina sulla congruità del prezzo dell'azienda venduta, l'insussistenza della prova del dolo specifico della bancarotta documentale fraudolenta, l'insussistenza della circostanza aggravante, la possibile riconduzione delle condotte al reato di bancarotta semplice, il trattamento sanzionatorio; per altro verso, il vizio in esame sussiste soltanto quando l'accertata distorsione disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione; e la portata dimostrativa del dato processuale/probatorio, in termini di decisività, deve essere innanzitutto esplicitata dalla parte interessata. Non è dato cogliere alcuno di tali indefettibili presupposti, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] era comunque l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., società beneficiaria delle significative operazioni spoliative, come enunciato nel capo d'imputazione, ribadito nella motivazione della sentenza di primo grado e non contestato nel ricorso per cassazione; in tale veste (di "extraneus", comunque penalmente rilevante), e così anche a prescindere dalla successione formale della compagine amministrativa della fallita, egli ha contribuito al dirottamento dell'azienda - poi peraltro ulteriormente veicolata dall'impresa da lui amministrata, costituita ad hoc a ridosso del primo trasferimento, sulla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sempre riconducibile alla famiglia Fittipaldi (pag. 12 sent. primo grado) - e a quello del patrimonio immobiliare. 8.Parimenti generico e manifestamente infondato è il rilievo che lamenta il mancato ricorso allo strumento della perizia contabile attraverso le forme della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen.. Per un verso, in disparte quanto già illustrato supra nel "punto 5" e nel "punto 6", il motivo di ricorso non si misura con le conclusioni rassegnate dal tribunale di primo grado a pag. 14, che, con motivazione coerente, logica e condivisibile, hanno verificato la piena compatibilità delle osservazioni del consulente tecnico della difesa con la fondatezza della contestazione di bancarotta distrattiva del ramo d'azienda in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto "anche tale consulente, ritenendo congruo il valore del ramo d'azienda di euro 150.000 (cessione Impresim-Fas), di cui 140.000 per l'avviamento, conferma che il valore di euro 20.000 era del tutto sottostimato e non corrispondente a quello reale". In questo scenario, deve essere richiamato il convincente principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "non si configura un vizio di motivazione della sentenza che utilizzi i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero escludendo la necessità di una perizia, in difetto di un effettivo e documentato contrasto con la tesi contrapposta prospettata dal consulente dell'imputato" (sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058). Per altro verso, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta d'integrazione istruttoria, formulata ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. "in ragione della ritenuta completezza dell'istruttoria svolta innanzi al tribunale e caratterizzata dalla plurima convergenza di diversi e molteplici elementi di prova, sia di dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche, sia di acquisizioni documentali"; ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata"(ex multis, Sez.6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). E tale motivazione, che rinvia al solido costrutto probatorio sul quale si è fondata la struttura della sentenza di primo grado, più volte richiamato, è davvero immune da censure in questa sede di legittimità. 9. Il quarto motivo è, a sua volta, generico e manifestamente infondato. Le sentenze di merito - primo grado, pag. 16, secondo grado, pag. 9 - hanno già chiarito, in difetto di adeguato confronto degli enunciati del ricorso ed allineandosi allo stabile approdo di questa Corte, che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.266805). 10.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 11.Gli imputati devono essere infine condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 1844, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.