CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1996
Cassazione n. 03133/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria con la quale si chiede la riassegnazione alla sezione ordinaria proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché volto a prospettare doglianze in fatto che si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito e in un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), e che risultano caratterizzate da evidente genericità nella loro formulazione, in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione posta dai giudici di appello a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6, ove sono stati opportunamente indicati gli elementi correttamente valorizzati come comprovanti la responsabilità dell'odierna ricorrente); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; vedi anche: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) - deve ritenersi che i giudici di appello abbiano congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto, individuando quali ragioni ostative all'applicazione delle suddette attenuanti le artificiose modalità del fatto e l'importo non irrisorio dell'assegno oggetto di ricettazione; rilevato che nella memoria viene lamentato che il giudice avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, motivo inammissibile in quanto non proposto con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno