CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 32292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere, ai sensi dell'art. 630, c.p.p., la revisione della sentenza di condanna n.309/12 emessa dal Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Ostuni in data 20.12.2012, irrevocabile il 21.08.2014, che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di falsità materiale in atto pubblico, falsità per induzione e truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Legrottaglie, lamentando vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito ha omesso di motivare su un punto decisivo della proposta istanza di revisione, riguardante il fatto nuovo dell'avvenuto deposito da parte del Legrottaglie, la procura della Repubblica del tribunale di Brindisi, di un atto di denuncia- querela nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per fatti dal ricorrente appresi successivamente alla celebrazione del giudizio di merito a suo carico, al quale egli non ha partecipato, fatti, specifica il ricorrente, di cui è venuto a conoscenza solo in virtù dell'avvenuta acquisizione degli atti del procedimento penale da cui sono emersi gravi indizi di reità a carico del suddetto notaio, il quale, nel corso del proprio esame dibattimentale, riferì circostanza contrarie al vero nell'affermare che l'atto di procura speciale recante l'apparente sottoscrizione del Legrottaglie era formalmente corretto, mentre difettava di alcuni requisiti essenziali. 3. Con requisitoria scritta del 16.3.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione all'uopo delegato, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, In questa prospettiva, è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071). L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", dunque, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (cfr. Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Rv. 270414). Alla luce dei richiamati principi appare evidente l'inammissibilità dell'istanza di revisione e dei motivi di ricorso esposti dal Legrottaglie, in quanto la posizione del notaio [OSCURATO:PERSONA] (la cui condotta, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata in grado di escludere la sussistenza del delitto di falsità per induzione) ha formato oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici di merito, come rilevato del resto dalla corte territoriale nell'impugnata ordinanza, sicché l'istanza di revisione ha assunto il contenuto di un'inammissibile richiesta di rinnovata valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dela ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa