CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CPP LCN79T24 C349 H).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78D08 H703 M).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2845/5/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 29aprile 2024, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] ed in sede di riconvocazione in data 9 giugno2026.1. Oggetto di controversia sono gli avvisi in atti con cui l’Ufficioriliquidava, in rettifica, l’IMU relativa agli anni 2013/2017, dopo lapronuncia giudiziale nelle more intervenuta sulle medesime pretesegià azionate con avvisi in precedenza notificati nell’anno 2018.2. La Corte di secondo grado respingeva l’appello proposto dalcontribuente, premettendo che gli avvisi di accertamento impugnati,emessi il 22 giugno 2021, erano stati adottati «in “rettifica” di quelliemessi nell’anno 2018, dopo la sentenza della CTR 1288/2021 (del10/2/2021) ma prima del suo passaggio in giudicato», per poiassumere – per quanto ora occupa - in relazione al motivo diimpugnazione - che:- «non si verte in alcuna decadenza dal potere di rettifica,trattandosi di nuovo accertamento d’ufficio emesso entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione oil versamento sono stati o avrebbero dovuto(i) essere effettuati, eche già per il primo anno di imposta (2013) la decadenza è stataimpedita dall’esercizio dell’azione impo-esattiva della PA attraverso gliavvisi emessi il 14/11/2018»;- «i rinnovati calcoli riportati negli avvisi di accertamento d’ufficioin rettifica sono espressione del potere di autotutela conformativadella PA che, nel rispetto dei termini suddetti, ha adeguato la pretesaNumero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/2026impositiva al dictum della pronuncia della CTR n.1288/21» (così nellasentenza impugnata).3. Avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso percassazione, notificato il 26 novembre 2024 sulla base di un unicomotivo.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controdeduzionidepositate il 2 gennaio 2025.5. Il Consigliere designato ha proposto, con decreto del 13settembre 2025, la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.c.p.c.6. L’istante ha chiesto il 13 ottobre 2025 la decisione della causaed ha poi presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, conv. dalla legge n. 656/1994 edel successivo d.m. n. 37 del 1997, anche con riferimento agli artt. 2,23, 53 e 97 Cost., contestando la valutazione del Giudice regionalealla luce del sopravvenuto intervento della Corte di cassazione (Cass.,Sez. Un., n. 30051/2024), in ragione del rilievo secondo il quale ilpotere di autotutela dell'Amministrazione può essere legittimamenteesercitato sino al momento in cui non sia decorso il termine didecadenza, laddove nella specie il nuovo atto, oggetto diimpugnazione, era stato notificato il 22 giugno 2021, quando ilComune era decaduto dall’esercizio del potere impositivo in relazioneagli anni di imposta in oggetto (2013/2017).2. Il motivo va respinto.Numero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/2026Come sopra illustrato, il dato fattuale accertato dalla Corte disecondo grado dà conto che:- «gli avvisi di accertamento in questa sede impugnati, emessi il22/6/2021, sono [ndr. stati] emessi in “rettifica” di quelli del 2018dopo la sentenza della CTR 1288/2021 (del 10/2.2021) ma prima delsuo passaggio in giudicato»;- si è trattato di «un nuovo accertamento di ufficio emesso entro il3 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneo il versamento sono stati o avrebbero dovuto(i) essere effettuati[…]» (così nella pronuncia impugnata).[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha, quindi, ritenuto che:- «i rinnovati calcoli riportati negli avvisi di accertamento di ufficioin rettifica sono espressione del potere di autotutela conformativadella PA, che nel rispetto dei suddetti termini, ha adeguato la pretesaimpositiva al dictum della pronuncia della CTR n. 1228/21»;- «Non si ravvisa, quindi, né una violazione del ne bis in idem(essendo diverso l’oggetto della pretesa e la fonte dell’onere diaccertamento della PA), né di doppia imposizione (perché i primiavvisi sono stati annullati e superati dai nuovi), né del giudicatosostanziale (perché proprio in ossequio ad esso la nuova pretesaresta limitata alla sola imposta senza sanzioni, salvo il cumulogiuridico applicato nei sensi indicati nel dispositivo della sentenza1228/2021)» (così nella pronuncia impugnata).3. Le ragioni dell’impugnazione – come sopra esposto – si fondanosull’eccezione di decadenza e, richiamando i contenuti della pronunciadelle Sezioni Unite di questa Corte (la n. 30051/2024), riposano sulrilievo secondo cui gli avvisi emessi nell’anno 2021 sarebberoespressione dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva da partedel Comune.Numero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/20264. Senonché, così non è.La Corte di seconda istanza ha ritenuto, con un non sindacabile(perlomeno secondo il parametro censorio prescelto) apprezzamentofattuale, che gli avvisi oggetto di impugnazione avessero costituitoespressione del potere di autotutela conformativa da parte delComune, che aveva emesso gli atti in esame in rettifica di quelli inprecedenza adottati per adeguarsi ed attuare il dictum dellamenzionata sentenza che aveva annullato gli atti emessi nell’anno2018, così ottemperando al suo disposto.Si resta, in tali termini, al di fuori dal perimetro operativodell’autotutela sostitutiva, come definita dalle Sezioni Unite di questaCorte, la cui pronuncia (n. 30051/2024) è stata invocata dalcontribuente, giacché tale istituto postula, quale suo indefettibilepresupposto che l’originario atto venga espressamente annullato daquello emesso in sede di autotutela (v. pagina n. 36 della predettasentenza), circostanza questa che nella specie manca.Ed infatti, nel caso che occupa, come ritenuto dalla Corteterritoriale di secondo grado e come documentato in atti, gli avvisi,testualmente intitolati in rettifica di quelli adottati il 14 novembre2018, emessi nell’anno 2021 ed oggetto di impugnazione, non hannorimosso i precedenti atti di accertamento, essendo statol’annullamento disposto dalla menzionata pronuncia n. 1288/2021,limitandosi, invece, a rettificare, ad adeguare cioè la pretesa fiscale inNon è, dunque, corretta la premessa fattuale da cui muove ladifesa del ricorrente secondo cui gli atti del 2018 sarebbero statiannullati in sede di autotutela, essendo stata tale “sanzione” giàdisposta dal giudice tributario ed il successivo intervento del Comuneè servito solo a conformare la pretesa fiscale al comando giudiziale.Numero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/2026In tale prospettiva, l’eccezione di decadenza non coglie nel segno,in quanto l’esercizio del potere dell’amministrazione compiutonell’anno 2021 con gli atti in esame non ha costituito espressione diuna rinnovata valutazione dei presupposti della pretesa tributaria, masolo l’attuazione del più volte citato accertamento giudiziale relativoagli atti posti nell’anno 2018, nel rispetto del termine decadenziale.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presentegrado di giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.6. Non solo. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. va anche disposta lacondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., essendola decisione assunta conforme alla proposta del consigliere delegato.7. Infine, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del [OSCURATO:PERSONA] nella somma di 2.410,00 € per competenze, oltrealla somma di 200,00 € per spese vive; nonché al pagamento semprea favore del Comune dell’importo di 2.410,00 €, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c. e della somma di 3.000,00 € a favore della cassadelle ammende a mente dell’art. 94, quarto comma, c.p.c.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Numero registro generale 26274/2024Numero sezionale 3285/2026Numero di raccolta generale 19520/2026Data pubblicazione 12/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026,riconvocata in data 9 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]