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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 16021/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria depositata in data 5.2.2026 dalla difesa del ricorrente; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di prove a sostegno della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

In concreto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale tratto dalle risultanzeprobatorie, in sé incontroverse, inferenze logicamente argomentate e - contrariamente all'assunto difensivo - idoneamente convergenti su un esito dimostrativo preciso.

Quadro in cui, anzi, il compendio che, in modo autosufficiente fonda la prova dell'accusa, è corroborato - senza alcuna inversione del relativo onere - dalla carenza di ogni allegazione di pagamento offerta dall'imputato nell'immediatezza.

La memoria depositata in data 5.2.2026 dalla difesa nulla aggiunge ai profili già esaminati.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria depositata in data 5.2.2026 dalla difesa del ricorrente; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di prove a sostegno della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In concreto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale tratto dalle risultanzeprobatorie, in sé incontroverse, inferenze logicamente argomentate e - contrariamente all'assunto difensivo - idoneamente convergenti su un esito dimostrativo preciso. Quadro in cui, anzi, il compendio che, in modo autosufficiente fonda la prova dell'accusa, è corroborato - senza alcuna inversione del relativo onere - dalla carenza di ogni allegazione di pagamento offerta dall'imputato nell'immediatezza. La memoria depositata in data 5.2.2026 dalla difesa nulla aggiunge ai profili già esaminati. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16021/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris