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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 27118/2026

Testo disponibile della fonte

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, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;letti i motivi nuovi e contestuale memoria di replica depositata in data 5 maggio2026 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensoridei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delriesame, rigettava gli appelli proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e PietroPaolo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l’attività diimpresa anche in forma societaria per il periodo di mesi dodici e nei confronti diPalumbo quella del divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale diavvocato per il periodo di mesi dodici, con riferimento al delitto di cui al capo 9)dell’imputazione provvisoria.L’addebito è quello di truffa aggravata perpetrata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ilquale, anche avvalendosi della cooperazione prestata dal cognato [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi aggiudicato, in qualità di titolare del ristorante [OSCURATO:PERSONA] delMare, il lotto n. 2 nella gara pubblica bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione di concessione demaniale di una area sita in via [OSCURATO:PERSONA] quale svolgere attività di ristorazione, subentrava anche nel lotto n. 3aggiudicato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a lui riferibile in quanto ceduta nel 2021 a suoiprestanome, così usufruendo di due aree in violazione dell’art. 4 del bando che nefaceva divieto.2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputatitramite i difensori di fiducia che, con un unico atto, hanno articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 640 cod. pen. in puntodi ritenuta sussistenza di gravità indiziaria per il reato di truffa aggravata, oggettodi imputazione provvisoria, che non si configura mancando l’elemento costitutivodel danno patrimoniale cagionato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, le difese ricorrenti richiamano l’art. 23, comma 1 lettere e), f) h),del regolamento sulle concessioni demaniali che prevede la facoltà dellaamministrazione comunale di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensidell’art. 47 cod. nav. per abusiva sostituzione di altri nel godimento dellaconcessione.La facoltà, non già l’obbligo, per il Comune di procedere alla revoca dellaconcessione, esclude ogni danno patrimoniale, sino a quando tale strumento nonvenga attivato; nel caso di specie l’ente territoriale non ha assunto tale iniziativa,né potrà assumerla in seguito poiché [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi prestanome hannorinunciato ai rispettivi lotti con atti del 20 gennaio 2026, prodotti al Tribunale edallegati al ricorso.Nella specie, si è pertanto al cospetto di un tentativo di truffa con recessovolontariamente, prima che il danno si fosse prodotto) la cui pena massima, paria due anni e tre mesi di reclusione, non consente l’applicazione di misure cautelaricoercitive o interdittive.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 34, comma secondo bis d.p.r. 380/2001 e 11 legge n. 241 del 1990, nonchéil vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha ritenuto, sul piano del ravvisato pericolo direiterazione, che gli indagati siano dotati della capacità di indurre la PubblicaAmministrazione, direttamente o attraverso figure professionali, ad emettereprovvedimenti illegittimi in loro favore.Tale affermazione contrasta con la realtà fattuale, ma anche con precisedisposizioni di legge.Le difese ricorrenti evidenziano che l’intera vicenda prende le mosse daviolazioni edilizie ascritte al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quali nasceva un contrasto tra unfunzionario dell’ufficio tecnico del comune (architetto Masi) ed il dirigente(architetto Camera) poiché il primo assumeva che il ripristino dello stato dei luoghida parte di [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuto per mancata eliminazione di un abuso indeminutio, mentre il secondo riteneva, invece, perfezionata l’ottemperanza.Di tale divergenza e della corretta decisione del dirigente dell’ufficio tecnico(scevra da condizionamenti esterni) era stato dato conto al collegio della cautelacon memoria del 21 gennaio 2026 (allegata anche al ricorso), tesa ad evidenziareche il disposto ripristino era conforme all’art. 34, comma 2 bis, del testo unicosull’edilizia e che l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 consente contatti tral’amministrazione e gli interessati, sicché le relazioni tra gli indagati e la dirigentedell’ufficio tecnico emerse dalla messaggistica whatsapp rinvenuta sui telefonisequestrati erano semplicemente volte ad ottenere la corretta applicazione dellanormativa edilizia.Il collegio della cautela non ha preso in considerazione la normativasoprarichiamata che imponeva di ritenere avvenuto il completo ripristino, comedecretato dalla dirigente dell’ufficio, e i contatti tra costei ed i professionisti diIl Tribunale non si è neppure confrontato con la denuncia per omissione di attidi ufficio presentata in data 8 giugno 2024 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’architettoMasi (allegata alla memoria difensiva ed anche al presente ricorso) per molteplicicomportamenti ostruzionistici ed omissivi tenuti da costui (risalenti anche ad anniprecedenti) e per il ritardo con il quale aveva proceduto alla verifica dell’avvenutoripristino.Di contro, il collegio ha attribuito rilievo al decreto di annullamento inautotutela della decisione dell’arch.

Camera emesso dal nuovo dirigente dell’ufficiotecnico, che tuttavia è un provvedimento abnorme come argomentato nellamemoria difensiva prodotta nel procedimento camerale.3.

Con nota depositata in data 5/05/2026 le difese hanno proposto motivinuovi e replicato alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale.3.1.

Ad integrazione del primo motivo di ricorso, si ribadiscono leconsiderazioni già svolte e si rappresenta ulteriormente che oggetto della verificademandata al Tribunale del riesame era stabilire se con il subentro mascherato direalizzata una truffa in danno di ente pubblico e, in caso affermativo, se il comunedi [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto un danno patrimoniale.Non si ravvisa da parte di [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di artifici o raggiri cheabbiano indotto in errore l’ente atteso che il subentro del prestanome di Fornitonella società aggiudicataria del lotto 3 si è realizzato al di fuori di ogni contattocon l’ente al quale non era stato neppure comunicato il cambio della compaginesociale.La possibilità di una declaratoria di decadenza con possibile sanzione a caricodel contravventore porta ad inquadrare la vicenda in una mera irregolarità.Nessun danno patrimoniale è stato arrecato e si configura, anzi, il recesso3.2.

Ad integrazione del secondo motivo di ricorso, si evidenzia - conriferimento alle esigenze cautelari ravvisate in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - che ilTribunale ha valorizzato i contatti dell’indagato con la [OSCURATO:PERSONA] tale condotta è del tutto scollegata dalla attività professionale di avvocato daquesti esercitata ed inibita con la misura cautelare applicata.In ogni caso, richiamato l’art. 34 del [OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia, si ribadisce chele difformità in deminutio non costituiscono abusi edilizi e pertanto non andavanorimosse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2.Infondato è il primo motivo di ricorso con relativo motivo aggiunto.Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria per il contestato reatodi truffa in forma consumata tratteggiando sia la condotta di artifizi e raggiri,realizzata da [OSCURATO:PERSONA] con la cooperazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], sia ilconseguente ingiusto profitto con correlato danno per il comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Il collegio della cautela, sul piano fattuale, ha ricostruito l’intera vicenda conaccurata analisi del compendio indiziario dando conto che, a seguito della garapubblica bandita dall’ente avente ad oggetto la concessione demaniale di una areasita in via [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio di attività di ristorazione, l’indagatoerano aggiudicati nell’anno 2017 rispettivamente il lotto 2 ed il lotto 3 di tale area;successivamente la società Gusto era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] medesimo conprovvista personale, ma intestata fittiziamente a due prestanome con attostipulato il 4 luglio 2021 presso lo studio legale del cognato [OSCURATO:PERSONA].Con puntuale richiamo alle fonti dichiarative e ad alcune conversazioniintercettate, in gran parte riportate nel loro tenore testuale, nell’ordinanzaimpugnata viene dato conto che tale atto di disposizione patrimoniale era stato ilfrutto di un pregresso accordo intervenuto tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. secondo il quale la società avevaprestato, senza accollo di spese, i suoi requisiti per aggiudicarsi il lotto n. 3 dacedere, all’esito della ottenuta concessione, a [OSCURATO:PERSONA] che mai avrebbe potutoottenerla in quanto già aggiudicatario del lotto 2.Sulla scorta di tale quadro fattuale, non contestato nel suo sviluppo neppuredalle difese degli indagati, il Tribunale ha in primo luogo correttamente individuatol’artifizio della contestata truffa nella cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. aprestanomi, realizzata con la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che l’acquisto“schermato” di tale società aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA]– già aggiudicatario dellaconcessione demaniale relativa al lotto n. 3 - di occultare il suo subentro e pertantodi godere anche di quella rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (lotto n.2), in tal modoaggirando il divieto di assegnazione di più aree e scongiurando il provvedimentodi decadenza dalla concessione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Infondata perché inconferente è la deduzione difensiva contenuta nel ricorsoe ribadita nei motivi aggiunti secondo cui non si configurerebbe, nella specie, alcunartifizio o raggiro perché la cessione era avvenuta dopo l’aggiudicazione e, quindi,al più si sarebbe al cospetto una mera inosservanza delle regole del bandosanzionabile amministrativamente con la declaratoria di decadenza che, tuttavia,il Comune non aveva attivato.Sul punto è sufficiente evidenziare che l’ordinanza impugnata, con giudizio infatto aderente alle risultanze investigative e pertanto non censurabile in questasede, ha puntualmente ricostruito una pregressa intesa che era stata quella di farpartecipare alla gara la [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi - ad aggiudicazione avvenuta e giàcerta ancor prima del suo espletamento, in ragione della fittizietà delle offerte edelle anomalie rilevate nella consulenza tecnica in atti – ottenere il rilascio dellaconcessione del lotto 2 e cedere nel luglio 2021 la società a [OSCURATO:PERSONA], schermato daidue prestanome.Alla stregua di tale incontestata ricostruzione, l’artifizio è consistito proprionell’occultare il godimento della concessione demaniale di due lotti non consentitorispetto al quale il Comune - proprio perché indotto in errore in ordine all’effettivoaggiudicatario del lotto n. 3 in virtù del subentro schermato di [OSCURATO:PERSONA] nella Gustos.r.l.- non aveva potuto attivare la procedura di decadenza.Altrettanto correttamente il Tribunale ha individuato nella intestazione fittiziadelle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di disposizione patrimoniale tramite il qualeun ingiusto profitto, con correlato danno per il comune.Quanto al primo profilo, evidente è l’utilità derivata all’indagato a seguito delsubentro “schermato”, consistita nell’indebito godimento di due concessionidemaniale su suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristorazione.Quanto al secondo profilo censurato nel ricorso e nei motivi aggiunti relativoalla sussistenza di danno patrimoniale ed economico concreto derivato all’ente inconseguenza dell’azione fraudolenta, il Tribunale del riesame ha fattobuongoverno del principio di diritto affermato da questa Corte (che si condivide eribadisce) secondo cui integra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato odi altro ente pubblico la condotta ingannevole finalizzata all'aggiudicazione di unappalto pubblico, laddove alla [OSCURATO:PERSONA] derivi un dannoimmediato ed effettivo di natura strettamente economico-patrimoniale, che puòconsistere anche nel dispendio di risorse umane ed economiche conseguente allanecessità, a fronte di una scoperta tardiva dell'irregolarità, di revocarel'assegnazione dell'appalto ed adottare gli ulteriori provvedimenti (Sez. 2 n. 25733del 04/05/2017, Bosio, Rv. 270094).In ragione di tale principio, correttamente il Tribunale - pur a fronte delladocumentata rinuncia ai lotti 2 e 3 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei prestanome della Gustos.r.l.- ha individuato il pregiudizio patrimoniale negli oneri economici derivantidalla necessità – dopo l’emersione della induzione in errore - di bandire una nuovagara di appalto avente ad oggetto la concessione demaniale delle aree inquestione.3.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso (e correlato motivoaggiunto) in punto di sussistenza di esigenze cautelari in capo ad entrambi iricorrenti.Dalla ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza impugnata emerge in primoluogo che la truffa consumata, di cui è stata correttamente ritenuta la gravitàindiziaria, è stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività di impresa e daPalumbo nell’esercizio della professione di avvocato, entrambe interdette.Il Tribunale del riesame ha ravvisato un attuale e concreto pericolo di recidiva,pur non ignorando la risalenza nel tempo della condotta illecita ed al riguardo haapprontato un apparato argomentativo articolato confrontandosi con le deduzionidifensive (in questa sede pedissequamente riproposte senza confronto conl’ordinanza impugnata) che ha compiutamente disatteso.L’esigenza specialpreventiva si fonda sull’esame della messaggisticawhatsapp contenuta nei telefoni cellulari sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Camera (quest’ultima direttore dell’ufficio tecnico del comune e indagataper tentata concussione) che aveva disvelato nell’anno 2024, quindisuccessivamente alla truffa in contestazione, significativi rapporti tra gli indagatiad ottenere la riapertura del ristorante [OSCURATO:PERSONA] del Mare di cuinonostante il ripristino solo parziale dello stato dei luoghi.Sulla scorta di tali interlocuzioni - compiutamente descritte nel loro sviluppologico e temporale e tratteggiate in termini ben diversi dalle normali interlocuzionitra privato cittadino e [OSCURATO:PERSONA] previste dalla legge n. 241 del1990 (pag. 19 e 20 dell’ordinanza impugnata) - il Tribunale ha ravvisato in capoad entrambi i ricorrenti una significativa capacità di condizionamento dell’azioneamministrativa del comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non smentita dalla denuncia peromissione di atti di ufficio sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del tecnico Masi,motivatamente ritenuta strumentale proprio alla luce della messaggisticawhatsapp, ma al contrario corroborata dall’intervenuto annullamento in autotuteladisposto dal nuovo dirigente dell’ufficio tecnico comunale del provvedimento conil quale la Camera – riproducendo il provvedimento già interamente redatto daitecnici di [OSCURATO:PERSONA] in diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] e rinvenuto all’interno delcomputer in suo uso – aveva archiviato il procedimento sanzionatorio ediliziodel Mare.L’ordinanza impugnata offre, pertanto, su questo punto, una motivazionearticolata e non manifestamente illogica indicando più elementi fattuali ritenuti dirilievo per affermare un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati daparte di entrambi i ricorrenti, così sottraendosi a vizi sindacabili da questa Corte.4.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali relative al presente grado di giudizio.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;letti i motivi nuovi e contestuale memoria di replica depositata in data 5 maggio2026 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensoridei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delriesame, rigettava gli appelli proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e PietroPaolo [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare l’attività diimpresa anche in forma societaria per il periodo di mesi dodici e nei confronti diPalumbo quella del divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale diavvocato per il periodo di mesi dodici, con riferimento al delitto di cui al capo 9)dell’imputazione provvisoria.L’addebito è quello di truffa aggravata perpetrata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ilquale, anche avvalendosi della cooperazione prestata dal cognato [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi aggiudicato, in qualità di titolare del ristorante [OSCURATO:PERSONA] delMare, il lotto n. 2 nella gara pubblica bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione di concessione demaniale di una area sita in via [OSCURATO:PERSONA] quale svolgere attività di ristorazione, subentrava anche nel lotto n. 3aggiudicato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a lui riferibile in quanto ceduta nel 2021 a suoiprestanome, così usufruendo di due aree in violazione dell’art. 4 del bando che nefaceva divieto.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputatitramite i difensori di fiducia che, con un unico atto, hanno articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 640 cod. pen. in puntodi ritenuta sussistenza di gravità indiziaria per il reato di truffa aggravata, oggettodi imputazione provvisoria, che non si configura mancando l’elemento costitutivodel danno patrimoniale cagionato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, le difese ricorrenti richiamano l’art. 23, comma 1 lettere e), f) h),del regolamento sulle concessioni demaniali che prevede la facoltà dellaamministrazione comunale di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensidell’art. 47 cod. nav. per abusiva sostituzione di altri nel godimento dellaconcessione.La facoltà, non già l’obbligo, per il Comune di procedere alla revoca dellaconcessione, esclude ogni danno patrimoniale, sino a quando tale strumento nonvenga attivato; nel caso di specie l’ente territoriale non ha assunto tale iniziativa,né potrà assumerla in seguito poiché [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi prestanome hannorinunciato ai rispettivi lotti con atti del 20 gennaio 2026, prodotti al Tribunale edallegati al ricorso.Nella specie, si è pertanto al cospetto di un tentativo di truffa con recessovolontariamente, prima che il danno si fosse prodotto) la cui pena massima, paria due anni e tre mesi di reclusione, non consente l’applicazione di misure cautelaricoercitive o interdittive.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 34, comma secondo bis d.p.r. 380/2001 e 11 legge n. 241 del 1990, nonchéil vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha ritenuto, sul piano del ravvisato pericolo direiterazione, che gli indagati siano dotati della capacità di indurre la PubblicaAmministrazione, direttamente o attraverso figure professionali, ad emettereprovvedimenti illegittimi in loro favore.Tale affermazione contrasta con la realtà fattuale, ma anche con precisedisposizioni di legge.Le difese ricorrenti evidenziano che l’intera vicenda prende le mosse daviolazioni edilizie ascritte al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quali nasceva un contrasto tra unfunzionario dell’ufficio tecnico del comune (architetto Masi) ed il dirigente(architetto Camera) poiché il primo assumeva che il ripristino dello stato dei luoghida parte di [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuto per mancata eliminazione di un abuso indeminutio, mentre il secondo riteneva, invece, perfezionata l’ottemperanza.Di tale divergenza e della corretta decisione del dirigente dell’ufficio tecnico(scevra da condizionamenti esterni) era stato dato conto al collegio della cautelacon memoria del 21 gennaio 2026 (allegata anche al ricorso), tesa ad evidenziareche il disposto ripristino era conforme all’art. 34, comma 2 bis, del testo unicosull’edilizia e che l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 consente contatti tral’amministrazione e gli interessati, sicché le relazioni tra gli indagati e la dirigentedell’ufficio tecnico emerse dalla messaggistica whatsapp rinvenuta sui telefonisequestrati erano semplicemente volte ad ottenere la corretta applicazione dellanormativa edilizia.Il collegio della cautela non ha preso in considerazione la normativasoprarichiamata che imponeva di ritenere avvenuto il completo ripristino, comedecretato dalla dirigente dell’ufficio, e i contatti tra costei ed i professionisti diIl Tribunale non si è neppure confrontato con la denuncia per omissione di attidi ufficio presentata in data 8 giugno 2024 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’architettoMasi (allegata alla memoria difensiva ed anche al presente ricorso) per molteplicicomportamenti ostruzionistici ed omissivi tenuti da costui (risalenti anche ad anniprecedenti) e per il ritardo con il quale aveva proceduto alla verifica dell’avvenutoripristino.Di contro, il collegio ha attribuito rilievo al decreto di annullamento inautotutela della decisione dell’arch. Camera emesso dal nuovo dirigente dell’ufficiotecnico, che tuttavia è un provvedimento abnorme come argomentato nellamemoria difensiva prodotta nel procedimento camerale.3. Con nota depositata in data 5/05/2026 le difese hanno proposto motivinuovi e replicato alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale.3.1. Ad integrazione del primo motivo di ricorso, si ribadiscono leconsiderazioni già svolte e si rappresenta ulteriormente che oggetto della verificademandata al Tribunale del riesame era stabilire se con il subentro mascherato direalizzata una truffa in danno di ente pubblico e, in caso affermativo, se il comunedi [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto un danno patrimoniale.Non si ravvisa da parte di [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di artifici o raggiri cheabbiano indotto in errore l’ente atteso che il subentro del prestanome di Fornitonella società aggiudicataria del lotto 3 si è realizzato al di fuori di ogni contattocon l’ente al quale non era stato neppure comunicato il cambio della compaginesociale.La possibilità di una declaratoria di decadenza con possibile sanzione a caricodel contravventore porta ad inquadrare la vicenda in una mera irregolarità.Nessun danno patrimoniale è stato arrecato e si configura, anzi, il recesso3.2. Ad integrazione del secondo motivo di ricorso, si evidenzia - conriferimento alle esigenze cautelari ravvisate in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - che ilTribunale ha valorizzato i contatti dell’indagato con la [OSCURATO:PERSONA] tale condotta è del tutto scollegata dalla attività professionale di avvocato daquesti esercitata ed inibita con la misura cautelare applicata.In ogni caso, richiamato l’art. 34 del [OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia, si ribadisce chele difformità in deminutio non costituiscono abusi edilizi e pertanto non andavanorimosse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2.Infondato è il primo motivo di ricorso con relativo motivo aggiunto.Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria per il contestato reatodi truffa in forma consumata tratteggiando sia la condotta di artifizi e raggiri,realizzata da [OSCURATO:PERSONA] con la cooperazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], sia ilconseguente ingiusto profitto con correlato danno per il comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Il collegio della cautela, sul piano fattuale, ha ricostruito l’intera vicenda conaccurata analisi del compendio indiziario dando conto che, a seguito della garapubblica bandita dall’ente avente ad oggetto la concessione demaniale di una areasita in via [OSCURATO:PERSONA] per l’esercizio di attività di ristorazione, l’indagatoerano aggiudicati nell’anno 2017 rispettivamente il lotto 2 ed il lotto 3 di tale area;successivamente la società Gusto era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] medesimo conprovvista personale, ma intestata fittiziamente a due prestanome con attostipulato il 4 luglio 2021 presso lo studio legale del cognato [OSCURATO:PERSONA].Con puntuale richiamo alle fonti dichiarative e ad alcune conversazioniintercettate, in gran parte riportate nel loro tenore testuale, nell’ordinanzaimpugnata viene dato conto che tale atto di disposizione patrimoniale era stato ilfrutto di un pregresso accordo intervenuto tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. secondo il quale la società avevaprestato, senza accollo di spese, i suoi requisiti per aggiudicarsi il lotto n. 3 dacedere, all’esito della ottenuta concessione, a [OSCURATO:PERSONA] che mai avrebbe potutoottenerla in quanto già aggiudicatario del lotto 2.Sulla scorta di tale quadro fattuale, non contestato nel suo sviluppo neppuredalle difese degli indagati, il Tribunale ha in primo luogo correttamente individuatol’artifizio della contestata truffa nella cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. aprestanomi, realizzata con la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che l’acquisto“schermato” di tale società aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA]– già aggiudicatario dellaconcessione demaniale relativa al lotto n. 3 - di occultare il suo subentro e pertantodi godere anche di quella rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (lotto n.2), in tal modoaggirando il divieto di assegnazione di più aree e scongiurando il provvedimentodi decadenza dalla concessione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].Infondata perché inconferente è la deduzione difensiva contenuta nel ricorsoe ribadita nei motivi aggiunti secondo cui non si configurerebbe, nella specie, alcunartifizio o raggiro perché la cessione era avvenuta dopo l’aggiudicazione e, quindi,al più si sarebbe al cospetto una mera inosservanza delle regole del bandosanzionabile amministrativamente con la declaratoria di decadenza che, tuttavia,il Comune non aveva attivato.Sul punto è sufficiente evidenziare che l’ordinanza impugnata, con giudizio infatto aderente alle risultanze investigative e pertanto non censurabile in questasede, ha puntualmente ricostruito una pregressa intesa che era stata quella di farpartecipare alla gara la [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi - ad aggiudicazione avvenuta e giàcerta ancor prima del suo espletamento, in ragione della fittizietà delle offerte edelle anomalie rilevate nella consulenza tecnica in atti – ottenere il rilascio dellaconcessione del lotto 2 e cedere nel luglio 2021 la società a [OSCURATO:PERSONA], schermato daidue prestanome.Alla stregua di tale incontestata ricostruzione, l’artifizio è consistito proprionell’occultare il godimento della concessione demaniale di due lotti non consentitorispetto al quale il Comune - proprio perché indotto in errore in ordine all’effettivoaggiudicatario del lotto n. 3 in virtù del subentro schermato di [OSCURATO:PERSONA] nella Gustos.r.l.- non aveva potuto attivare la procedura di decadenza.Altrettanto correttamente il Tribunale ha individuato nella intestazione fittiziadelle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto di disposizione patrimoniale tramite il qualeun ingiusto profitto, con correlato danno per il comune.Quanto al primo profilo, evidente è l’utilità derivata all’indagato a seguito delsubentro “schermato”, consistita nell’indebito godimento di due concessionidemaniale su suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristorazione.Quanto al secondo profilo censurato nel ricorso e nei motivi aggiunti relativoalla sussistenza di danno patrimoniale ed economico concreto derivato all’ente inconseguenza dell’azione fraudolenta, il Tribunale del riesame ha fattobuongoverno del principio di diritto affermato da questa Corte (che si condivide eribadisce) secondo cui integra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato odi altro ente pubblico la condotta ingannevole finalizzata all'aggiudicazione di unappalto pubblico, laddove alla [OSCURATO:PERSONA] derivi un dannoimmediato ed effettivo di natura strettamente economico-patrimoniale, che puòconsistere anche nel dispendio di risorse umane ed economiche conseguente allanecessità, a fronte di una scoperta tardiva dell'irregolarità, di revocarel'assegnazione dell'appalto ed adottare gli ulteriori provvedimenti (Sez. 2 n. 25733del 04/05/2017, Bosio, Rv. 270094).In ragione di tale principio, correttamente il Tribunale - pur a fronte delladocumentata rinuncia ai lotti 2 e 3 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei prestanome della Gustos.r.l.- ha individuato il pregiudizio patrimoniale negli oneri economici derivantidalla necessità – dopo l’emersione della induzione in errore - di bandire una nuovagara di appalto avente ad oggetto la concessione demaniale delle aree inquestione.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso (e correlato motivoaggiunto) in punto di sussistenza di esigenze cautelari in capo ad entrambi iricorrenti.Dalla ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza impugnata emerge in primoluogo che la truffa consumata, di cui è stata correttamente ritenuta la gravitàindiziaria, è stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività di impresa e daPalumbo nell’esercizio della professione di avvocato, entrambe interdette.Il Tribunale del riesame ha ravvisato un attuale e concreto pericolo di recidiva,pur non ignorando la risalenza nel tempo della condotta illecita ed al riguardo haapprontato un apparato argomentativo articolato confrontandosi con le deduzionidifensive (in questa sede pedissequamente riproposte senza confronto conl’ordinanza impugnata) che ha compiutamente disatteso.L’esigenza specialpreventiva si fonda sull’esame della messaggisticawhatsapp contenuta nei telefoni cellulari sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Camera (quest’ultima direttore dell’ufficio tecnico del comune e indagataper tentata concussione) che aveva disvelato nell’anno 2024, quindisuccessivamente alla truffa in contestazione, significativi rapporti tra gli indagatiad ottenere la riapertura del ristorante [OSCURATO:PERSONA] del Mare di cuinonostante il ripristino solo parziale dello stato dei luoghi.Sulla scorta di tali interlocuzioni - compiutamente descritte nel loro sviluppologico e temporale e tratteggiate in termini ben diversi dalle normali interlocuzionitra privato cittadino e [OSCURATO:PERSONA] previste dalla legge n. 241 del1990 (pag. 19 e 20 dell’ordinanza impugnata) - il Tribunale ha ravvisato in capoad entrambi i ricorrenti una significativa capacità di condizionamento dell’azioneamministrativa del comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non smentita dalla denuncia peromissione di atti di ufficio sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del tecnico Masi,motivatamente ritenuta strumentale proprio alla luce della messaggisticawhatsapp, ma al contrario corroborata dall’intervenuto annullamento in autotuteladisposto dal nuovo dirigente dell’ufficio tecnico comunale del provvedimento conil quale la Camera – riproducendo il provvedimento già interamente redatto daitecnici di [OSCURATO:PERSONA] in diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] e rinvenuto all’interno delcomputer in suo uso – aveva archiviato il procedimento sanzionatorio ediliziodel Mare.L’ordinanza impugnata offre, pertanto, su questo punto, una motivazionearticolata e non manifestamente illogica indicando più elementi fattuali ritenuti dirilievo per affermare un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati daparte di entrambi i ricorrenti, così sottraendosi a vizi sindacabili da questa Corte.4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 27118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris