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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25887/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvmarcopanozzi@cnfpec.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato “ope legis”con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-nonché controMinistero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4412/2025depositata il 10/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Preso atto, che nelle more del termine di 40 giorni dalla comunicazione dicui all’art. 380 bis secondo comma c.p.c., il ricorrente ha rinunciato alNumero registro generale 4428/2026Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 25887/2026Data pubblicazione 28/09/2026ricorso con richiesta di compensazione delle spese e che non vi è stataaccettazione della parte controricorrente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 25/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore avvmarcopanozzi@cnfpec.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato “ope legis”con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-nonché controMinistero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4412/2025depositata il 10/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Preso atto, che nelle more del termine di 40 giorni dalla comunicazione dicui all’art. 380 bis secondo comma c.p.c., il ricorrente ha rinunciato alNumero registro generale 4428/2026Numero sezionale 557/2026Numero di raccolta generale 25887/2026Data pubblicazione 28/09/2026ricorso con richiesta di compensazione delle spese e che non vi è stataaccettazione della parte controricorrente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 25/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO
Sentenza Cassazione n. 25887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris