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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28710/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, contesta rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla penale responsabilità riconosciuta in capo al prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La sentenza impugnata, con riguardo al primo motivo di censura, ha argomentato che il ricorrente, socio unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto le scritture contabili desumendo in modo certo tale circostanza dall'emissione di fatture consegnate alla P.G. operante dai clienti, sicchè la documentazione contabile non esibita ma istituita, era stata occultata.

Quanto al profilo oggetto di censura nel secondo motivo, il fine di evadere le imposte si evinceva dalla circostanza per cui il predetto, pur avendo conseguito dei redditi, non aveva presentato la prescritta dichiarazione (Cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).

La sentenza impugnata è congruamente motivata e giuridicamente corretta.

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] . r <97 p ut stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, contesta rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla penale responsabilità riconosciuta in capo al prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata, con riguardo al primo motivo di censura, ha argomentato che il ricorrente, socio unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto le scritture contabili desumendo in modo certo tale circostanza dall'emissione di fatture consegnate alla P.G. operante dai clienti, sicchè la documentazione contabile non esibita ma istituita, era stata occultata. Quanto al profilo oggetto di censura nel secondo motivo, il fine di evadere le imposte si evinceva dalla circostanza per cui il predetto, pur avendo conseguito dei redditi, non aveva presentato la prescritta dichiarazione (Cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello). La sentenza impugnata è congruamente motivata e giuridicamente corretta. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] . r <97 p ut stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris