CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti a llegata a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentat i e difes i per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrenti averso la sentenza n. 1678/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata il 19. 6. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 34478/2018.Con sentenza n. 1678del 19. 6. 2018, la Corte di appello di Bologna confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato le domand e propost e da [OSCURATO:PERSONA] di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita di immobile stipulato in data 20. 12. 2003 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con contestuale riduzione del prezzo in ragione d ella impossibilità di traferire l’uso esclusivo della corteespressamente previsto in contratto, e di risarcimento dei danni, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, dichiarato legittimo il loro recesso dal contratto per inadempimento della controparteed il loro conseguente diritto a trattenere le somme ricevute atitolo di caparra ed acconto prezzo. La Corte motivò la decisione rilevando che la contestazione sollevata dalla Tonti di inadempimento nei confronti della controparte, circa la loro impossibilità di trasferire l’uso esclusivo del cortile dell’immobile compromesso, non era fondata, dal momento che il Tribunale di Rimini, decidendo un giudizio di divisione di immobili tra i promittenti venditori e altre parti, richiamato espressamente dai contraenti nel contratto preliminare per cui è causa, aveva attributo, diversamente da quanto dedotto dalla appellante, l’uso esclusivo della corte a Nuzzo e Papadia, sicché nulla ostacolava la cessione di tale diritto, reputando per l’effetto ingiustificato che la Tonti, allegando tale fatto, non avesse dato corso alle richieste dell’altra parte di stipulate il contratto definitivo, ma chiesto invece di rinegoziare gli accordi al fine di ottenere la riduzione del prezzo. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 3. 12. 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in cameradi consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso,denunziando violazione e /o falsa applicazione de ll’ar t.1454 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il recesso dal contratto esercitato dalle controparti attribuendo alle lettere da loro inviate natura di diffida ad adempiere, nonostante non contenessero alcuna intimazione e fissazione di termini, con la conseguenza che, no n avendo la R.G. N. 34478/2018.data fissata per la stipula del contratto definitivo natura di termine essenziale, la esponente, al momento in cui il recesso venne esercitato, non avrebbe potuto considerarsi inadempiente. Il motivo è inammissibile. L’inammissibilità deriva dalla considerazione che la censura sollevata non investe l’effettiva ratiodella decisione impugnata. Dalla lettura della decisione emerge che la Corte di appello ha ritenuto l’odierna ricorrente inadempiente non in ragione del fatto che l’altra parte gli aveva comunicato una diffida ad adempiere rimasta senza effetto, ma a causa del suo persistente rifiuto di stipulare il contratto definitivo e della sua risposta, alle lettere che la sollecitavano alla stipula, di rinegoziare l’accordo ottenendo una riduzione del prezzo di acquisto, adducendo a giustificazione il motivo, che la Corte ha ritenuto del tutto infondato, della non trasferibilità del diritto all’uso esclusivo del cortile. La Corte ha valutato il comportamento complessivo della parte e rilevato che esso aveva ormai dato luogo ad un inadempimento definitivo, tale da legittimare il recesso della controparte. Il relativo giudizio, che è di mero fatto e non è investito in modo specifico e puntuale dal motivo, supera il rilievo della ricorrente circa la non essenzialità deltermine previsto per la conclusione delcontratto definitivo, che non può evidentemente esercitare alcuna rilevanza a fronte di un inadempimento ormai considerato definitivo. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1375 cod. civ. e dell’art. 2 Cost., per avere la Corte di appello riconosciuto il diritto dei convenuti a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra ed acconti versati, omettendo di rilevare che la relativa clausola del contratto, che riconosceva ai promittenti venditori tale facoltà, era nulla in quanto stabiliva un ingiustificato vantaggio nei loro confronti, atteso che essa prevedeva che, in caso di loro inadempimento, la promissaria acquirente avrebbe potuto ottenere solo la restituzione di quanto versato, non il doppio. Il motivo è inammissibile, in quanto introduce una questione nuova, non risultando dallo stesso ricorso e dalla lettura della sentenza impugnata che la odierna ricorrente abbia mai posto questione in ordine alla validità della clausola negoziale che regolava gli effetti dell’inadempimento delle parti. M erita R.G. N. 34478/2018.aggiungereche il rilievo è comunque infondato. La clausola suddetta, per come in concreto applicata, ripete la disciplina posta dall’art. 1385, comma 2, cod. civ., in tema di caparra confirmatoria, che dà diritto all ’ accipiens , a fronte dell’inadempimento della controparte, di recedere dal contratto e trattenere la caparra versata.Rientra inoltre nel potere di autonomia negoziale dei contraenti regolare in modo diverso le conseguenze dell’inadempimento a carico di ciascuna di esse. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna ilricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 13.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deci