CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 luglio 2022
Cassazione n. 27030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14397/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], PREFETTURA- [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso ordinanza del Giudice di pace di Perugia n. 3293/2021 depositata il 13.5.2022. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto di espulsione del 12.11.2021, notificato in pari data, il Prefetto di Perugia ha disposto l'espulsione amministrativa dal territorio dello Stato Italiano, ex art. 13 e 14 del d.lgs.286/1998, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cittadino albanese, in Italia dal 20.4.1997. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento dinanzi al Giudice di pace di Perugia che con ordinanza del 13.5.2022 ha respinto il ricorso confermando il decreto di espulsione. 2. Avverso la predetta ordinanza, notificata in pari data, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 13.6.2022 all’Avvocatura generale dello Stato e alla Questura di Perugia svolgendo due motivi. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura – UTG di Perugia e la Questura di Perugia hanno depositato «atto di costituzione» del 25.7.2022, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, al solo fine di prender parte ad eventuale udienza di discussione orale. Con ordinanza interlocutoria n.8025 deliberata all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 20.3.2023 questa Corte ha disposto la «rinotificazione del ricorso al Prefetto di Perugia presso la sua sede entro giorni dalla comunicazione della presente ordinanza» e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 3. La predetta ordinanza è affetta da evidente errore materiale omissivo, laddove non indica il numero di giorni entro i quali la parte ricorrente deve provvedere all’adempimento ordinatole. Tale errore può essere corretto d’ufficio dalla Corte ai sensi dell’art.391 bis cod.proc.civ., comma 1, secondo periodo, che dispone che la correzione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. Nel caso la correzione va disposta con l’inserimento della parola «trenta» nel dispositivo tra «entro» e «giorni» e delle parole «dell’ordinanza di correzione» tra le parole «comunicazione» e «della», sì da suonare ««rinotificazione del ricorso al Prefetto di Perugia presso la sua sede entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di correzione della presente ordinanza». P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo dell’ordinanza interlocutoria n.8025 del 20.3.2023 con l’inserimento della parola «trenta» nel dispositivo tra «entro» e «giorni» e delle parole «dell’ordinanza di correzione» tra le parole «comunicazione» e «della», sì da suonare nel testo corretto «rinotificazione del ricorso al Prefetto di Perugia presso la sua sede entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di correzione della presente ordinanza». Manda alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di rito. Così deciso in