Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2024

Cassazione n. 36047/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 10 febbraio 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 3 maggio 2012, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva in parte i libri e le altre scritture contabili, e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non consegnando al curatore il libro giornale successivo al 24 marzo 2010 (Capo B).

1.1. All'esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, sulla scorta dell'attività probatoria espletata: --a) la messa a disposizione in favore della curatela della documentazione incompleta e parziale, che non copriva il periodo temporale compreso tra la costituzione societaria (1° dicembre 2000) ed il fallimento 3 maggio 2012; --b) l'ultima scritturazione del libro giornale era riferita al 27 marzo 2010; --c) il ruolo gestorio dell'imputato.

1.2. L'elemento soggettivo del reato contestato, sub specie di dolo specifico, è stato desunto dal giudice di merito da una coorte di elementi: --a) la cessione in suo favore il 15 giugno 2009 dell'azienda di ristorazione il Tempio di Minerva, seppure non fittizia, prevedeva un prezzo di vendita pari a 150.000,00 euro, mentre era emersa la prova del pagamento solo di un importo pari ad euro 65.189,75; --b) la mancanza di scritture contabili non consentiva di accertare l'esistenza sui conti sociali del pagamento del prezzo residuo (per come indicato dallo stesso ricorrente), sicché non era possibile verificare l'impiego di tale denaro; --c) la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 marzo 2010 ha impedito alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita e dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato.

In particolare, il ricorrente osserva che sulla scorta dell'attività istruttoria espletata è emerso che l'imputato si occupava della gestione ordinaria del ristorante, mantenendo i rapporti con i clienti ed i fornitori, stabilendo i turni di lavoro, mentre la gestione della società era affidata alla amministratrice che provvedeva alla assunzione del personale, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, versando in banca i guadagni giornalieri.

4. Il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge relativamente alla riconosciuta utilizzabilità da parte della Corte di Appello delle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], sentita come testimone, mentre avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di indagata dì reato connesso o collegato, con conseguente inutilizzabilità delle stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

1.1. Va premesso come le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).

E dunque, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220, 13 novembre 1997 - dep. 1997, Ambrosino, Rv. 209145).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Invero, il ricorso ripropone argomenti già discussi e confutati dal giudice del gravame, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello.

Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, in motivazione).

In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, n.m.).

Pure dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Nemmeno il vizio di motivazione, però, è ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 2 /V Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

3. Sotto altro aspetto, consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione in ordine alla nozione dì amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., che postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

4. Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi si integrano in un unicum argomentativo - con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato come il Colono ricopriva il ruolo di amministratore di fatto, valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice di diritto), [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una macelleria) e D'[OSCURATO:PERSONA] (dipendente della pizzeria), che in modo convergente hanno riferito come le gestione dell'attività era realizzata esclusivamente dal ricorrente, mantenendo in via esclusiva i rapporti con i fornitori, pagando le fatture e gli stipendi ai dipendenti; la stessa corte capitolina ha ritenuto recessive con ampia e condivisibile argomentazione le dichiarazioni di altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA]).

Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso è assolutamente aspecifico sul punto, contestando in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

E per altro, non "attaccando" taluni specifici profili, non si palesa alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la censura si sostanzia in una valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità.

Infatti sono inammissibili le A, doglianze della ricorrente che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questa motivazione ed anzi omettono con confrontarsi con alcune di tali circostanze, al fine di confutarle (nulla dice la difesa in merito alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

4.1. Analogamente è irrilevante la doglianza prospettata dalla difesa relativa al versamento dell'acconto pari ad euro 101.000,00 a mezzo di bonifici ed il saldo a mezzo di assegni circolari, facendo riferimento alla documentazione bancaria a sostegno dell'assunto.

Invero, la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 marzo 2010 ha impedito alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita e dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo, giacché l'assenza di scritture contabili impedisce di accertare la destinazione e l'impiego di tale denaro.

5. Il secondo motivo del ricorso proposto dal Colono è al contempo aspecifico e manifestamente infondato.

Il ricorrente reitera un'eccezione di inutilizzabilità già valutata e confutata dai giudici di merito i quali, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno evidenziato la insussistenza della questione eccepita delle dichiarazioni rese dalla teste fino al momento in cui il Tribunale ne ha fermato la deposizione, dando gli avvisi di legge, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva anteriormente la disponibilità degli atti né essendo stato sollecitato dalle parti.

Ciò premesso deve esser rimarcato che il ricorrente, insistendo nell'eccezione di inutilizzabilità già avanzata nella fase di merito, ignora il consolidato principio di diritto secondo cui allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale di un soggetto da escutere in dibattimento, è onere della parte interessata, di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (Sez. 6, n.12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 -01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 del 28/10/2022, Morisciano, non massimata).

Pertanto, in tema di prova dichiarativa, qualora venga in rilievo la posizione che può assumere il dichiarante, è riconosciuto al giudice il potere/dovere di verificare il tipo e la consistenza degli elementi apprezzabili al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, ritenendo così rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'Autorità procedente.

Nel caso di specie, non è stato provato che il Tribunale, al momento dell'escussione della D'Achille, avrebbe potuto evincere dagli atti a sua disposizione una eventuale incompatibilità a testimoniare della donna e, di conseguenza, era onere dell'imputato indicare gli elementi attestanti l'asserita incompatibilità.

5.1. Peraltro, la censura formulata in sede di legittimità è generica in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità (salvo dolersi contraddittoriamente della generica privazione della possibilità di procedere al controesame, possibilità che non co sarebbe stata se la D'Achille avesse rivestito ab origine la qualifica di indagata), mediante l'esperimento della c.d. prova di resistenza. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829-01; da ultimo Sez. 6, n. 46792 del 28/09/2023, Dedja, non massinnata).

Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto sostenuto dal ricorrente; non consente, in altri termini, dì effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 10 febbraio 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 3 maggio 2012, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva in parte i libri e le altre scritture contabili, e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non consegnando al curatore il libro giornale successivo al 24 marzo 2010 (Capo B). 1.1. All'esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, sulla scorta dell'attività probatoria espletata: --a) la messa a disposizione in favore della curatela della documentazione incompleta e parziale, che non copriva il periodo temporale compreso tra la costituzione societaria (1° dicembre 2000) ed il fallimento 3 maggio 2012; --b) l'ultima scritturazione del libro giornale era riferita al 27 marzo 2010; --c) il ruolo gestorio dell'imputato. 1.2. L'elemento soggettivo del reato contestato, sub specie di dolo specifico, è stato desunto dal giudice di merito da una coorte di elementi: --a) la cessione in suo favore il 15 giugno 2009 dell'azienda di ristorazione il Tempio di Minerva, seppure non fittizia, prevedeva un prezzo di vendita pari a 150.000,00 euro, mentre era emersa la prova del pagamento solo di un importo pari ad euro 65.189,75; --b) la mancanza di scritture contabili non consentiva di accertare l'esistenza sui conti sociali del pagamento del prezzo residuo (per come indicato dallo stesso ricorrente), sicché non era possibile verificare l'impiego di tale denaro; --c) la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 marzo 2010 ha impedito alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita e dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. In particolare, il ricorrente osserva che sulla scorta dell'attività istruttoria espletata è emerso che l'imputato si occupava della gestione ordinaria del ristorante, mantenendo i rapporti con i clienti ed i fornitori, stabilendo i turni di lavoro, mentre la gestione della società era affidata alla amministratrice che provvedeva alla assunzione del personale, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, versando in banca i guadagni giornalieri. 4. Il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge relativamente alla riconosciuta utilizzabilità da parte della Corte di Appello delle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], sentita come testimone, mentre avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di indagata dì reato connesso o collegato, con conseguente inutilizzabilità delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato e deve essere rigettato. 1.1. Va premesso come le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). E dunque, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220, 13 novembre 1997 - dep. 1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, il ricorso ripropone argomenti già discussi e confutati dal giudice del gravame, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello. Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, n.m.). Pure dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Nemmeno il vizio di motivazione, però, è ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 2 /V Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. 3. Sotto altro aspetto, consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione in ordine alla nozione dì amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., che postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). 4. Orbene, nel caso di specie i giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi si integrano in un unicum argomentativo - con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato come il Colono ricopriva il ruolo di amministratore di fatto, valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice di diritto), [OSCURATO:PERSONA] (titolare di una macelleria) e D'[OSCURATO:PERSONA] (dipendente della pizzeria), che in modo convergente hanno riferito come le gestione dell'attività era realizzata esclusivamente dal ricorrente, mantenendo in via esclusiva i rapporti con i fornitori, pagando le fatture e gli stipendi ai dipendenti; la stessa corte capitolina ha ritenuto recessive con ampia e condivisibile argomentazione le dichiarazioni di altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA]). Con tali profili, non si confronta il ricorso, cosicché lo stesso è assolutamente aspecifico sul punto, contestando in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento, che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). E per altro, non "attaccando" taluni specifici profili, non si palesa alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la censura si sostanzia in una valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità. Infatti sono inammissibili le A, doglianze della ricorrente che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Invero, le censure svolte sul punto dalla difesa non si confrontano con questa motivazione ed anzi omettono con confrontarsi con alcune di tali circostanze, al fine di confutarle (nulla dice la difesa in merito alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 4.1. Analogamente è irrilevante la doglianza prospettata dalla difesa relativa al versamento dell'acconto pari ad euro 101.000,00 a mezzo di bonifici ed il saldo a mezzo di assegni circolari, facendo riferimento alla documentazione bancaria a sostegno dell'assunto. Invero, la sottrazione integrale del libro giornale per il periodo successivo al 24 marzo 2010 ha impedito alla curatela di soddisfare le ragioni creditorie, compromesse dalla vendita e dalla sparizione del prezzo ad essa corrispettivo, giacché l'assenza di scritture contabili impedisce di accertare la destinazione e l'impiego di tale denaro. 5. Il secondo motivo del ricorso proposto dal Colono è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente reitera un'eccezione di inutilizzabilità già valutata e confutata dai giudici di merito i quali, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno evidenziato la insussistenza della questione eccepita delle dichiarazioni rese dalla teste fino al momento in cui il Tribunale ne ha fermato la deposizione, dando gli avvisi di legge, tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva anteriormente la disponibilità degli atti né essendo stato sollecitato dalle parti. Ciò premesso deve esser rimarcato che il ricorrente, insistendo nell'eccezione di inutilizzabilità già avanzata nella fase di merito, ignora il consolidato principio di diritto secondo cui allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale di un soggetto da escutere in dibattimento, è onere della parte interessata, di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (Sez. 6, n.12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 -01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 del 28/10/2022, Morisciano, non massimata). Pertanto, in tema di prova dichiarativa, qualora venga in rilievo la posizione che può assumere il dichiarante, è riconosciuto al giudice il potere/dovere di verificare il tipo e la consistenza degli elementi apprezzabili al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, ritenendo così rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'Autorità procedente. Nel caso di specie, non è stato provato che il Tribunale, al momento dell'escussione della D'Achille, avrebbe potuto evincere dagli atti a sua disposizione una eventuale incompatibilità a testimoniare della donna e, di conseguenza, era onere dell'imputato indicare gli elementi attestanti l'asserita incompatibilità. 5.1. Peraltro, la censura formulata in sede di legittimità è generica in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità (salvo dolersi contraddittoriamente della generica privazione della possibilità di procedere al controesame, possibilità che non co sarebbe stata se la D'Achille avesse rivestito ab origine la qualifica di indagata), mediante l'esperimento della c.d. prova di resistenza. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829-01; da ultimo Sez. 6, n. 46792 del 28/09/2023, Dedja, non massinnata). Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto sostenuto dal ricorrente; non consente, in altri termini, dì effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 36047/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris