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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20202/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 7/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è tenuto con trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udita la discussione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 7/2/2022, parzialmente riformando la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce in data 9/4/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 c.p., rideterminando la pena per i restanti delitti di usura, tentata estorsione, violazione di domicilio e danneggiamento, a lui ascritti.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di usura avendo il giudice di appello valorizzato, a fini di condanna, le dichiarazioni della p.o. 244, costituita parte civile, il cui narrato non sarebbe supportato da alcune elemento documentale dimostrativo della asserita restituzione di somme di denaro date a prestito (e che avrebbero determinato la quantificazione dei tassi usurari individuati dal CTU).

3. Con il secondo motivo Minghetti contesta la qualificazione giuridica della condotta di estorsione di cui al capo 2), che andrebbe valutata in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero di minaccia, posto che il numero delle chiamate telefoniche fatte dall'imputato alla p.o. non sarebbe indicativo della contestata tentata estorsione (vi sarebbe solo un messaggio whattsapp) e la pretesa creditoria dell'imputato, diversamente da quanto affermato in sentenza, è tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria posto che quella insuscettibile di accedere alla tutela giudiziaria è solo la pretesa non contemplata normativamente.

4. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge ( art 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 635 c.p., in particolare ritiene il ricorrente che la Corte d'appello ha erroneamente attribuito valenza individualizzante a rilievi dattiloscopici delle impronte del Minghetti trovate sugli infissi divelti.

5. Con quarto ed ultimo motivo si contesta il riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla P.G. in base all'abbigliamento indossato dall'imputato, invero privo di valenza individualizzante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente introduce sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano la Corte ad una rilettura del materiale probatorio, quando in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Si intende qui ribadire che alla Corte di legittimità non si può chiedere la rivalutazione di una prova o di un indizio (o, addirittura, la diretta interpretazione di un elemento del procedimento), ma solo il controllo sulle modalità con le quali il detto elemento è stato raccolto, nonché il controllo sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita.

In particolare, con riferimento ala credibilità della persona offesa le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 , Rv. 253214).

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo 2 t. f , • convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

3. Nel caso in esame la Corte d'appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ravvisato il delitto di usura posto in essere dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo il rapporto debitorio valorizzando non solo le dichiarazioni della p.o. ma anche in base ad elementi probatori di natura documentale, in particolare gli appunti rinvenuti sul calendario del Minghetti che attestavano sia la rateizzazione del debito, sia la consistenza della rata, sia le vicende intermedie intercorse tra i due giungendo così a ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che l'accordo tra Minghetti e Olimpio prevedeva che, a fronte di un prestito di euro 3.500,00 Olimpio dovesse restituire in otto mesi euro 4.900,00 ( rate da 600 euro cui venivano aggiunti 100 euro per il ritardo di una rata) e che nonostante il versamento di 5 rate (e 100 euro per il ritardo), non riuscendo la p.o. ad onorare l'accordo, pur avendo versato 3.100,00, e residuando un debito di euro 2.300,00, trascorsi pochi mesi, tra i due interveniva una scrittura privata, ricognitiva del debito, per un importo di 3.400,00 da corrispondere in otto rate mensili di euro 400 ciascuna.

La sentenza a proposito dell'entità del tasso qualificato come usurario, ha richiamato la consulenza tecnica riscontrando le dichiarazioni della p.o, con le indicazioni contenute negli appunti rinvenuti sul calendario sequestrato al Minghetti sul quale, in coerenza con quanto riferito dall'Olimpio, era indicato l'importo della rata ( euro 600), la scadenza del debito, il sovrappiù dovuto per il ritardo della rata di aprile e la circostanza relativa alla dazione di euro ulteriori euro 500,00 da parte del Minghetti che sommati alla rata di euro 600,00 non pagata, determinava l'importo di euro 1.100,00 ( pag. 3 e 4 della sentenza) La Corte d'appello ha poi puntualmente risposto in merito alle doglianze difensive, riproposte in sede di legittimità, concernenti l'asseritamente erronea ricostruzione del rapporto debitorio sul'assunto che Minghetti avesse elargito ad Olimpio ulteriori somme di denaro, fornendo spiegazioni logiche, coerenti con il materiale processuale.

In particolare ha escluso che Minghetti avesse corrisposto euro 200 per spese mediche, risalendo queste ad un periodo non ricompreso nel piano di rientro del prestito; ha motivatamente escluso che Minghetti avesse elargito ad Olimpio ulteriori 500 euro per consentirgli di acquistare un Fiat 500 le cui targhe erano state rinvenute presso l'abitazione del Mighetti, non essendo verosimile che Olimpio avesse bisogno del prestito per venire in possesso dell'autovettura dello zio le cui targhe, tra l'altro, erano state rinvenute, inspiegabilmente, presso l'abitazione del Minghetti ed ha evidenziato come si trattasse di somme estranee al contenuto della ricognizione di debito (pag. 5 della sentenza impugnata).

4. Quanto alla tentata estorsione la Corte d'appello ha evidenziato } a supporto dell'ipotesi accusatoria, non solo il tenore chiaramente minatorio del messaggio inviato alla p.o. il 1 aprile 2019 in vista della scadenza della rata del primo maggio, " poco fa sono passato da casa tua ed ho visto un manifesto mortuario, spero per te che non sia tua madre comunque ti porgo le mie condoglianze anche se passi dritto senza fermarti dopo tante stronzate ke sento in giro è possibile che ti abbiano influenzato contro di me arrivederci al primo maggio" , ma anche le ulteriori minacce riferite dalla p.o. e riscontrate dell'elevatissimo numero di chiamate telefoniche fatte pervenire al denunciante nell'arco temporale in contestazione, per indurlo a pagare le somme di denaro oggetto del patto usurario, sicchè correttamente è stata ritenuta integrato la fattispecie di tentata estorsione e non quella meno grave di cui all'art. 393 c.p..

In proposito occorre ribadire quanto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui è sempre configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967).

E' stato altresì precisato da questa Corte che è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, Rv. 262566; Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 12/05/2017 Ud. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 269968).Nel caso di specie, invece, la sentenza ha chiarito che anche il patto novativo intervenuto tra le parti prevedeva la corresponsione di interessi di natura usuraria posto che a fronte di un debito rinegoziato di euro 3.400,00 Olimpio avrebbe dovuto pagare otto rate mensili da 400 euro(pag. 4) .

5. Parimenti inammissibili perché generiche e tese ad una rivalutazione del materiale probatorio conformemente valutato dai giudici di primo e secondo grado le censure di cui ai motivi 3 e 4 posto che in presenza di doppia conforme il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., può essere dedotto, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno convenuto sul risultato probatorio dei rilievi dattiloscopici e sul riconoscimento effettuato dalla polizia ai fini di ritenere riconducibile a Minghetti i reati di cui a capi 5 e 7, le censure difensive non si confrontano con la motivazione resa dal giudice di merito ( pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), limitandosi a rilievi di contenuto meramente confutativo.

6. L'inammissibilità del ricorso che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale, rende irrilevante il mutato regime di procedibilità del reato di violazione di domicilio, ( per il quale è comunque intervenuta la querela) (S.Unite, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551).

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 7/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è tenuto con trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udita la discussione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 7/2/2022, parzialmente riformando la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce in data 9/4/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 c.p., rideterminando la pena per i restanti delitti di usura, tentata estorsione, violazione di domicilio e danneggiamento, a lui ascritti. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di usura avendo il giudice di appello valorizzato, a fini di condanna, le dichiarazioni della p.o. 244, costituita parte civile, il cui narrato non sarebbe supportato da alcune elemento documentale dimostrativo della asserita restituzione di somme di denaro date a prestito (e che avrebbero determinato la quantificazione dei tassi usurari individuati dal CTU). 3. Con il secondo motivo Minghetti contesta la qualificazione giuridica della condotta di estorsione di cui al capo 2), che andrebbe valutata in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero di minaccia, posto che il numero delle chiamate telefoniche fatte dall'imputato alla p.o. non sarebbe indicativo della contestata tentata estorsione (vi sarebbe solo un messaggio whattsapp) e la pretesa creditoria dell'imputato, diversamente da quanto affermato in sentenza, è tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria posto che quella insuscettibile di accedere alla tutela giudiziaria è solo la pretesa non contemplata normativamente. 4. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge ( art 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 635 c.p., in particolare ritiene il ricorrente che la Corte d'appello ha erroneamente attribuito valenza individualizzante a rilievi dattiloscopici delle impronte del Minghetti trovate sugli infissi divelti. 5. Con quarto ed ultimo motivo si contesta il riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla P.G. in base all'abbigliamento indossato dall'imputato, invero privo di valenza individualizzante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente introduce sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano la Corte ad una rilettura del materiale probatorio, quando in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si intende qui ribadire che alla Corte di legittimità non si può chiedere la rivalutazione di una prova o di un indizio (o, addirittura, la diretta interpretazione di un elemento del procedimento), ma solo il controllo sulle modalità con le quali il detto elemento è stato raccolto, nonché il controllo sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. In particolare, con riferimento ala credibilità della persona offesa le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 , Rv. 253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo 2 t. f , • convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. 3. Nel caso in esame la Corte d'appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ravvisato il delitto di usura posto in essere dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo il rapporto debitorio valorizzando non solo le dichiarazioni della p.o. ma anche in base ad elementi probatori di natura documentale, in particolare gli appunti rinvenuti sul calendario del Minghetti che attestavano sia la rateizzazione del debito, sia la consistenza della rata, sia le vicende intermedie intercorse tra i due giungendo così a ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che l'accordo tra Minghetti e Olimpio prevedeva che, a fronte di un prestito di euro 3.500,00 Olimpio dovesse restituire in otto mesi euro 4.900,00 ( rate da 600 euro cui venivano aggiunti 100 euro per il ritardo di una rata) e che nonostante il versamento di 5 rate (e 100 euro per il ritardo), non riuscendo la p.o. ad onorare l'accordo, pur avendo versato 3.100,00, e residuando un debito di euro 2.300,00, trascorsi pochi mesi, tra i due interveniva una scrittura privata, ricognitiva del debito, per un importo di 3.400,00 da corrispondere in otto rate mensili di euro 400 ciascuna. La sentenza a proposito dell'entità del tasso qualificato come usurario, ha richiamato la consulenza tecnica riscontrando le dichiarazioni della p.o, con le indicazioni contenute negli appunti rinvenuti sul calendario sequestrato al Minghetti sul quale, in coerenza con quanto riferito dall'Olimpio, era indicato l'importo della rata ( euro 600), la scadenza del debito, il sovrappiù dovuto per il ritardo della rata di aprile e la circostanza relativa alla dazione di euro ulteriori euro 500,00 da parte del Minghetti che sommati alla rata di euro 600,00 non pagata, determinava l'importo di euro 1.100,00 ( pag. 3 e 4 della sentenza) La Corte d'appello ha poi puntualmente risposto in merito alle doglianze difensive, riproposte in sede di legittimità, concernenti l'asseritamente erronea ricostruzione del rapporto debitorio sul'assunto che Minghetti avesse elargito ad Olimpio ulteriori somme di denaro, fornendo spiegazioni logiche, coerenti con il materiale processuale. In particolare ha escluso che Minghetti avesse corrisposto euro 200 per spese mediche, risalendo queste ad un periodo non ricompreso nel piano di rientro del prestito; ha motivatamente escluso che Minghetti avesse elargito ad Olimpio ulteriori 500 euro per consentirgli di acquistare un Fiat 500 le cui targhe erano state rinvenute presso l'abitazione del Mighetti, non essendo verosimile che Olimpio avesse bisogno del prestito per venire in possesso dell'autovettura dello zio le cui targhe, tra l'altro, erano state rinvenute, inspiegabilmente, presso l'abitazione del Minghetti ed ha evidenziato come si trattasse di somme estranee al contenuto della ricognizione di debito (pag. 5 della sentenza impugnata). 4. Quanto alla tentata estorsione la Corte d'appello ha evidenziato } a supporto dell'ipotesi accusatoria, non solo il tenore chiaramente minatorio del messaggio inviato alla p.o. il 1 aprile 2019 in vista della scadenza della rata del primo maggio, " poco fa sono passato da casa tua ed ho visto un manifesto mortuario, spero per te che non sia tua madre comunque ti porgo le mie condoglianze anche se passi dritto senza fermarti dopo tante stronzate ke sento in giro è possibile che ti abbiano influenzato contro di me arrivederci al primo maggio" , ma anche le ulteriori minacce riferite dalla p.o. e riscontrate dell'elevatissimo numero di chiamate telefoniche fatte pervenire al denunciante nell'arco temporale in contestazione, per indurlo a pagare le somme di denaro oggetto del patto usurario, sicchè correttamente è stata ritenuta integrato la fattispecie di tentata estorsione e non quella meno grave di cui all'art. 393 c.p.. In proposito occorre ribadire quanto espresso da questa Corte di legittimità secondo cui è sempre configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967). E' stato altresì precisato da questa Corte che è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, Rv. 262566; Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 12/05/2017 Ud. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 269968).Nel caso di specie, invece, la sentenza ha chiarito che anche il patto novativo intervenuto tra le parti prevedeva la corresponsione di interessi di natura usuraria posto che a fronte di un debito rinegoziato di euro 3.400,00 Olimpio avrebbe dovuto pagare otto rate mensili da 400 euro(pag. 4) . 5. Parimenti inammissibili perché generiche e tese ad una rivalutazione del materiale probatorio conformemente valutato dai giudici di primo e secondo grado le censure di cui ai motivi 3 e 4 posto che in presenza di doppia conforme il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., può essere dedotto, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie i giudici di merito hanno convenuto sul risultato probatorio dei rilievi dattiloscopici e sul riconoscimento effettuato dalla polizia ai fini di ritenere riconducibile a Minghetti i reati di cui a capi 5 e 7, le censure difensive non si confrontano con la motivazione resa dal giudice di merito ( pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), limitandosi a rilievi di contenuto meramente confutativo. 6. L'inammissibilità del ricorso che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale, rende irrilevante il mutato regime di procedibilità del reato di violazione di domicilio, ( per il quale è comunque intervenuta la querela) (S.Unite, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551). 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
Sentenza Cassazione n. 20202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris