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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 1968

Cassazione n. 20689/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 23/12/1968 avverso la sentenza emessa il 14/05/2025 dalla CORTE di APPELLO di BARI Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso ed esaminati gli atti; dato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p., in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria tempestivamente trasmessa, nell'interesse del ricorrente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito la conclusiva richiesta di annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza con la quale, in data 12/01/2024, il Tribunale di Bari aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, condannando l'imputato in ordine al delitto di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, in difetto di una sentenza che abbia accertato definitivamente la configurabilità del reato presupposto della ricettazione; in presenza di indizi debolissimi; in assenza di un profitto penalmente rilevante) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Il primo motivo, concernente il difetto di prova adeguata della commissione del reato presupposto, è infondato.

Questa Corte (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01) ha, da tempo, chiarito con orientamento mai successivamente contraddetto, che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche.

Nella specie, è risultato congruamente provato che il MORELLI non fosse abilitato a stipulare abbonamenti per la visione dei contenuti criptati in oggetto, non agendo per conto delle emittenti televisive coinvolte.

2. Gli altri motivi sono privi della necessaria specificità, poiché non considerano le incensurabili argomentazioni poste a fondamento delle contestate statuizioni.

La Corte di appello ha, infatti, compiutamente illustrato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con motivazione certamente "rafforzata" rispetto a quella che aveva indotto il Tribunale a deliberarne l'assoluzione in difetto di prova dell'acquisto, da parte dell'imputato, dell'abusivo abbonamento, o comunque di quanto necessario per vedere abusivamente programmi criptati, valorizzando l'effettuazione documentata su base mensile di otto bonifici (recanti causali inequivocabili) in favore di MORELLI 2GIOVANNI, soggetto che, in cambio, forniva all'imputato l'abilitazione per la visione abusiva di programmi televisivi criptati.

D'altro canto, l'imputato non ha asserito di non essere a conoscenza dei pagamenti, né ha in alcun modo indicato quale fosse, in ipotesi, la diversa contropartita lecita delle somme mensilmente versate al MORELLI.

2.1. Nessun dubbio può nutrirsi sulla patrimonialità del profitto conseguito, consistente nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati in oggetto, pacifico essendo che esse fossero superiori rispetto a quelle corrisposte al MORELLI (neppure l'imputato ha affermato il contrario)..

2.2. Nessun elemento legittimava, infine, il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, risultando a tal fine insignificanti gli elementi indicati in ricorso, poiché: - ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., la mera incensuratezza non può di per sé legittimare il beneficio de quo; - non è stato indicato in cosa consista la meritevolezza dell'invocato comportamento processuale (neppure specificato); - l'incertezza probatoria è invocabile a fondamento di una richiesta di assoluzione, ma non certo per legittimare il riconoscimento delle attenuanti in parola; - il fatto accertato, insistentemente reiterato, e comportante un profitto non esiguo, non appare di lieve entità.

3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] (MI) il 23/12/1968 avverso la sentenza emessa il 14/05/2025 dalla CORTE di APPELLO di BARI Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso ed esaminati gli atti; dato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p., in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria tempestivamente trasmessa, nell'interesse del ricorrente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito la conclusiva richiesta di annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza con la quale, in data 12/01/2024, il Tribunale di Bari aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, condannando l'imputato in ordine al delitto di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, in difetto di una sentenza che abbia accertato definitivamente la configurabilità del reato presupposto della ricettazione; in presenza di indizi debolissimi; in assenza di un profitto penalmente rilevante) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Il primo motivo, concernente il difetto di prova adeguata della commissione del reato presupposto, è infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01) ha, da tempo, chiarito con orientamento mai successivamente contraddetto, che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. Nella specie, è risultato congruamente provato che il MORELLI non fosse abilitato a stipulare abbonamenti per la visione dei contenuti criptati in oggetto, non agendo per conto delle emittenti televisive coinvolte. 2. Gli altri motivi sono privi della necessaria specificità, poiché non considerano le incensurabili argomentazioni poste a fondamento delle contestate statuizioni. La Corte di appello ha, infatti, compiutamente illustrato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con motivazione certamente "rafforzata" rispetto a quella che aveva indotto il Tribunale a deliberarne l'assoluzione in difetto di prova dell'acquisto, da parte dell'imputato, dell'abusivo abbonamento, o comunque di quanto necessario per vedere abusivamente programmi criptati, valorizzando l'effettuazione documentata su base mensile di otto bonifici (recanti causali inequivocabili) in favore di MORELLI 2GIOVANNI, soggetto che, in cambio, forniva all'imputato l'abilitazione per la visione abusiva di programmi televisivi criptati. D'altro canto, l'imputato non ha asserito di non essere a conoscenza dei pagamenti, né ha in alcun modo indicato quale fosse, in ipotesi, la diversa contropartita lecita delle somme mensilmente versate al MORELLI. 2.1. Nessun dubbio può nutrirsi sulla patrimonialità del profitto conseguito, consistente nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati in oggetto, pacifico essendo che esse fossero superiori rispetto a quelle corrisposte al MORELLI (neppure l'imputato ha affermato il contrario).. 2.2. Nessun elemento legittimava, infine, il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, risultando a tal fine insignificanti gli elementi indicati in ricorso, poiché: - ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., la mera incensuratezza non può di per sé legittimare il beneficio de quo; - non è stato indicato in cosa consista la meritevolezza dell'invocato comportamento processuale (neppure specificato); - l'incertezza probatoria è invocabile a fondamento di una richiesta di assoluzione, ma non certo per legittimare il riconoscimento delle attenuanti in parola; - il fatto accertato, insistentemente reiterato, e comportante un profitto non esiguo, non appare di lieve entità. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.M
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