CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 29959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2024 il Tribunale di Frosinone dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 646 e 61 nn. 7) e 11) cod. pen. ascrittogli per intervenuta remissione di querela e successiva accettazione; il Tribunale, in particolare, applicava il disposto di cui all'art. 152 terzo comma n. 1) cod. pen. a tenore del quale si ha remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; per l'appunto nel caso di specie il querelante [OSCURATO:PERSONA], regolarmente citato per rendere testimonianza all'udienza del 16 febbraio 2024, non era comparso senza addurre alcuna giustificazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma chiedendone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio e articolando un unico motivo, con il quale deduceva che nella specie, essendo il querelante una persona giuridica e il testimone citato il legale rappresentante della stessa, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 152 comma 3 n. 1) su citato poiché il comportamento incompatibile con la manifestazione della volontà punitiva, costituito dalla mancata comparizione all'udienza, era stato posto in essere da un soggetto diverso dal querelante, considerato che chi propone querela in nome e per conto di una persona giuridica non si identifica con essa; osservava altresì che nel caso di specie non era neppure certo che il testimone citato, [OSCURATO:PERSONA], alla data della mancata comparizione fosse ancora il legale rappresentante della persona giuridica querelante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 1, comma 1, lett. h), del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella legge delega, la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Tale modifica legislativa ha richiesto, coerentemente, l'introduzione, ad opera dell'art, 41, comma 1, lett. t), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. La stessa modifica legislativa ha richiesto altresì, sempre per evidenti ragioni di coerenza del sistema, l'introduzione, ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. d) del medesimo d. Igs. n. 150 del 2022, della disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 133 cod. proc. pen., a tenore della quale la disposizione di cui al precedente comma 1, concernente l'accompagnamento coattivo del testimone regolarmente citato che omette di comparire senza un legittimo impedimento, non si applica nel caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. Tale ultima precisazione ("limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela") si è resa necessaria in ragione dell'esistenza, per l'appunto, di casi in cui tale meccanismo, previsto tendenzialmente in termini di automaticità, non opera; il riferimento è all'art. 152, comma 4, cod. pen., pure introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, che, a tutela dei soggetti deboli, prevede una serie di eccezioni all'operatività del disposto di cui al precedente comma 3 n. 1), concernenti i casi di incapacità del querelante, o di querelante in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 quater cod. proc. pen., o di querela sporta in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore o di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121 cod. pen.; si è osservato, nella relazione illustrativa, che in tali casi la limitazione degli effetti dell'automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela tende a scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi del rappresentato. Come si vede, la legge non contempla il caso, qui in esame, di querela sporta dal soggetto in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. La questione da esaminare, rispetto alla quale non costano precedenti, è dunque la seguente: se la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Si deve innanzitutto osservare che la disposizione in argomento recepisce una prassi diffusa dettata da intenti deflattivi, recepita dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239; conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484). Non sono mancate, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce che hanno opportunamente posto l'accento sul fatto che la volontà di rimettere la querela, manifestata dal querelante citato a comparire in qualità di testimone e non comparso, debba essere effettiva, ciò che del resto è suggerito dallo stesso tenore letterale della disposizione di nuovo conio, che collega l'effetto della remissione alla mancata comparizione del querelante "senza giustificato motivo". Si è, in particolare, osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321, che ha osservato che "la costituzione di parte civile, ritualmente intervenuta nel caso di specie all'udienza ... rappresenta, all'evidenza, un elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela, sicché essa imponeva la verifica di tale volontà"). Si è, coerentemente, ritenuto, "in maniera sistematicamente inevitabile (e in linea di continuità con la riflessione giurisprudenziale i cui esiti sono stati poi trasfusi nella Novella; cfr. Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, B., Rv. 277555, secondo cui i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela devono essere non equivoci obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità)", che l'attivazione della sequenza procedi mentale diretta all'accertamento della sopravvenuta improcedibilità per facta condudentia debba essere necessariamente ancorata "ad una valutazione non superficiale del requisito della mancanza di giustificazioni della mancata comparizione ... Spetterà dunque al giudice, anche di ufficio, svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un'illecita interferenza. Solo all'esito di un simile doveroso controllo (laddove necessario), l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole" (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064 - 01). Del resto, già anteriormente all'introduzione della disposizione in argomento la giurisprudenza di legittimità aveva posto l'accento sulla necessità di accertare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela. Si era, in particolare, osservato che "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese). Come si vede, sia il tenore letterale della nuova disposizione in tema di remissione tacita di querela che le pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema enucleano il principio secondo il quale, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, il giudice deve procedere all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo - vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimità dell'impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone - sorgano dubbi al riguardo. Ritiene la Corte che nel caso qui trattato tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma. Deve, innanzitutto, essere accertato che il legale rappresentante dell'ente- persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo.Risulta, invero, del tutto evidente che la mancata comparizione di un testimone che alla data dell'udienza non sia più legato da alcun rapporto giuridico con l'ente-persona offesa non consente di riferire in alcun modo tale comportamento alla persona giuridica querelante, così che viene a mancare il presupposto - costituito dalla mancata comparizione del querelante - per l'attivazione del meccanismo previsto dalla disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela. Invero, la riferibilità all'ente rappresentato del comportamento concludente previsto dalla norma di nuovo conio e adottato dal legale rappresentante può essere ritenuta in termini di certezza soltanto con la espressa previsione, nello statuto dell'ente, del potere del legale rappresentante di rimettere la querela semplicemente non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone; in assenza di una tale previsione statutaria residuerebbe sempre il dubbio circa la riferibilità del comportamento costituente remissione tacita all'ente-persona offesa, piuttosto che al teste persona fisica non comparso. Nel caso di specie dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, emerge che entrambe le suddette condizioni non risultano verificate, così che non vi può essere certezza della riferibilità del comportamento del testimone citato e non comparso all'udienza di gravame all'ente-persona offesa, ciò che impedisce l'attivazione del meccanismo automatico previsto dall'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a