Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23252/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Cs) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 768/22 Corte di appello di Catanzaro del 02/05/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in primo grado, per i delitti di peculato d'uso (artt. 81, 314, secondo comma, cod. pen.) e falso ideologico (artt. 61 n. 2, 479 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle statuizioni in favore della costituita parte civile.

Le fattispecie riguardano, la prima, l'uso indebito, in qualità di membro della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dell'auto di servizio per la partecipazione a tre manifestazioni fuori territorio di competenza e l'altra, il falso commesso nella redazione di una relazione di servizio concernente una delle suddette manifestazioni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati.

2.1. Errata applicazione dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. con riferimento al silenzio assenso della [OSCURATO:PERSONA], all'occasionalità della condotta ed alle funzioni dell'impiego (Categoria D CCNL [OSCURATO:PERSONA]) Reiterando la medesima doglianza formulata con l'atto di appello, il ricorrente deduce il contrasto tra l'art. 29, comma 4 del Regolamento del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le missioni esterne al territorio comunale sono autorizzate con provvedimento del Sindaco o dello assessore delegato, con gli artt. 2 e 9 legge n. 65 del 1986 che prevedono la distinzione tra l'organo politico elettivo (Sindaco o Assessore delegato) e l'organo tecnico rappresentato dal Comandante o dal responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], dotato di piena autonomia sul piano organizzativo del servizio stesso.

Stesso principio, secondo il ricorrente, può desumersi dall'art. 6, commi 1 e 2 ‘ della legge regionale Calabria n. 58 del 30 novembre 1987, stando al quale l'organo politico non può esercitare nei confronti dell'attività svolta dei predetti soggetti poteri di avocazione.

Con riferimento, pertanto, alle cerimonie cui ebbe a prendere parte (feste dedicate alla [OSCURATO:PERSONA] e giornata della memoria dell'Olocausto), l'organo politico non avrebbe potuto in alcun modo sostituirsi in termini autorizzativi alla partecipazione all'organo tecnico.

La sentenza impugnata si pone, dunque, in violazione di legge, per avere valutato necessario l'ottenimento di una autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore al ramo per l'utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente, nonostante fosse emerso che nel Comune in questione non era stato istituito il Corpo di [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato apparteneva alla Categoria D del CCNL [OSCURATO:PERSONA], come tale componente più alto in grado della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. in riferimento alla relazione di servizio del 30 gennaio 2016.

Il reato falso deve ritenersi insussistente, dal momento che l'omissione addebitata al ricorrente (omessa menzione di avere partecipato ad una festa patronale) non era riferita a dichiarazioni da lui ricevute in veste di pubblico ufficiale, bensì alla parziale e/o mancata indicazione nella sua completezza delle attività dallo stesso svolte.

Non si comprende, del resto, quale fosse nel caso in esame la rilevanza giuridica dell'atto, compilato al solo fine di rispondere alla richiesta di un assessore di conoscere le attività svolte dall'imputato.

2.3. Carenza di motivazione e violazione di legge processuale della sentenza di primo grado per mancata applicazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'emissione di detta pronuncia da collegio con mutamento di un componente che non ha mai preso parte al processo.

2.4. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non essendosi prodotto alcun danno per l'ente locale in seguito alle condotte in addebito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va come tale dichiarato inammissibile.

2. Iniziando con l'esaminare il primo motivo di censura, ai sensi della legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, i Comuni nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale (art. 1), disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora delle legge 30 marzo 2001, n.165).

Dunque, per la disciplina del servizio di polizia locale i Comuni, singoli o in forma associata, adottano obbligatoriamente un regolamento (approvato dal Consiglio Comunale) che, all'art. 4 della legge - quadro, deve contenere le seguenti disposizioni: le attività vengono svolte in uniforme (tranne in casi necessari e autorizzati);i distacchi e i comandi sono consentiti solo quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza; l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale è stato comandato; sono autorizzate le missioni fuori dal territorio dell'ente di appartenenza per soli fini di collegamento delle attività di polizia o di rappresentanza; in caso di flagranza dell'illecito, sono ammesse le operazioni esterne di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio e nel territorio di appartenenza; sono ammesse missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri Corpi oppure per servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo fra le amministrazioni interessate.

Il regolamento mira a disciplinare lo stato giuridico del personale appartenente alla polizia locale e in particolar modo ne stabilisce (art. 7) il contingente numerico degli addetti al servizio (in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio - economiche della comunità locale) nonché il tipo di organizzazione del Corpo (considerando la densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane).

Sempre con Regolamento i Comuni definiscono ordinamento e organizzazione del Corpo di polizia locale.

L'ordinamento si articola in responsabile del corpo (Comandante), addetti al coordinamento e al controllo e operatori (agenti).

L'organizzazione del Corpo deve necessariamente basarsi sul principio del decentramento delle circoscrizioni o per zone e sul criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

Anche nei comuni dove non si costituisce un corpo, il servizio di polizia locale ha, pertanto, un suo regolamento.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha rilevato che non vi è nessun contrasto tra le previsioni della legge quadro e quelle del Regolamento comunale che, all'art. 29, comma 4, ha legittimamente devoluto all'assessore delegato dal Sindaco il ruolo di responsabile del servizio e il conseguente potere di autorizzare le missioni di rappresentanza esterne al territorio comunale.

Pacifico il quadro di riferimento normativo, la censura risulta manifestamente infondata e comunque generica, poiché reitera pedissequamente una questione devoluta alla Corte di merito e da questa affrontata e risolta correttamente in diritto e con motivazione congrua ed immune da censure di ordine logico- a rgomentativo .Va poi aggiunto che la sentenza impugnata ha avuto anche modo di puntualizzare (pag. 2) che la condotta in concreto seguita dall'imputato, il quale aveva presentato richiesta di partecipazione alle manifestazioni fuori territorio all'assessore competente, dimostra come egli fosse pienamente consapevole della necessità di conseguire l'autorizzazione e quindi la sussistenza del dolo del delitto di peculato d'uso, rilievo che non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente.

3. Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendí né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214; conf.

Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, dep. 2011, Conforti e al., Rv. 249701).

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non irrilevante nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 261651).

4. Il terzo motivo di censura, oltre che esposto in termini generici, non risulta previamente dedotto in appello, risultando di conseguenza improponibile.

5. Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di ricorso, che oltre tutto ricollega la possibilità di fruire dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'assenza di danno tout court per la [OSCURATO:PERSONA], introducendo, quindi, un elemento spurio rispetto agli elementi indicati dalla legge.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. 5 cf P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Cs) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 768/22 Corte di appello di Catanzaro del 02/05/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in primo grado, per i delitti di peculato d'uso (artt. 81, 314, secondo comma, cod. pen.) e falso ideologico (artt. 61 n. 2, 479 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle statuizioni in favore della costituita parte civile. Le fattispecie riguardano, la prima, l'uso indebito, in qualità di membro della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dell'auto di servizio per la partecipazione a tre manifestazioni fuori territorio di competenza e l'altra, il falso commesso nella redazione di una relazione di servizio concernente una delle suddette manifestazioni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati. 2.1. Errata applicazione dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. con riferimento al silenzio assenso della [OSCURATO:PERSONA], all'occasionalità della condotta ed alle funzioni dell'impiego (Categoria D CCNL [OSCURATO:PERSONA]) Reiterando la medesima doglianza formulata con l'atto di appello, il ricorrente deduce il contrasto tra l'art. 29, comma 4 del Regolamento del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le missioni esterne al territorio comunale sono autorizzate con provvedimento del Sindaco o dello assessore delegato, con gli artt. 2 e 9 legge n. 65 del 1986 che prevedono la distinzione tra l'organo politico elettivo (Sindaco o Assessore delegato) e l'organo tecnico rappresentato dal Comandante o dal responsabile del Servizio di [OSCURATO:PERSONA], dotato di piena autonomia sul piano organizzativo del servizio stesso. Stesso principio, secondo il ricorrente, può desumersi dall'art. 6, commi 1 e 2 ‘ della legge regionale Calabria n. 58 del 30 novembre 1987, stando al quale l'organo politico non può esercitare nei confronti dell'attività svolta dei predetti soggetti poteri di avocazione. Con riferimento, pertanto, alle cerimonie cui ebbe a prendere parte (feste dedicate alla [OSCURATO:PERSONA] e giornata della memoria dell'Olocausto), l'organo politico non avrebbe potuto in alcun modo sostituirsi in termini autorizzativi alla partecipazione all'organo tecnico. La sentenza impugnata si pone, dunque, in violazione di legge, per avere valutato necessario l'ottenimento di una autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore al ramo per l'utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente, nonostante fosse emerso che nel Comune in questione non era stato istituito il Corpo di [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato apparteneva alla Categoria D del CCNL [OSCURATO:PERSONA], come tale componente più alto in grado della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. in riferimento alla relazione di servizio del 30 gennaio 2016. Il reato falso deve ritenersi insussistente, dal momento che l'omissione addebitata al ricorrente (omessa menzione di avere partecipato ad una festa patronale) non era riferita a dichiarazioni da lui ricevute in veste di pubblico ufficiale, bensì alla parziale e/o mancata indicazione nella sua completezza delle attività dallo stesso svolte. Non si comprende, del resto, quale fosse nel caso in esame la rilevanza giuridica dell'atto, compilato al solo fine di rispondere alla richiesta di un assessore di conoscere le attività svolte dall'imputato. 2.3. Carenza di motivazione e violazione di legge processuale della sentenza di primo grado per mancata applicazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'emissione di detta pronuncia da collegio con mutamento di un componente che non ha mai preso parte al processo. 2.4. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non essendosi prodotto alcun danno per l'ente locale in seguito alle condotte in addebito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va come tale dichiarato inammissibile. 2. Iniziando con l'esaminare il primo motivo di censura, ai sensi della legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, i Comuni nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale (art. 1), disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora delle legge 30 marzo 2001, n.165). Dunque, per la disciplina del servizio di polizia locale i Comuni, singoli o in forma associata, adottano obbligatoriamente un regolamento (approvato dal Consiglio Comunale) che, all'art. 4 della legge - quadro, deve contenere le seguenti disposizioni: le attività vengono svolte in uniforme (tranne in casi necessari e autorizzati);i distacchi e i comandi sono consentiti solo quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza; l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale è stato comandato; sono autorizzate le missioni fuori dal territorio dell'ente di appartenenza per soli fini di collegamento delle attività di polizia o di rappresentanza; in caso di flagranza dell'illecito, sono ammesse le operazioni esterne di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio e nel territorio di appartenenza; sono ammesse missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri Corpi oppure per servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo fra le amministrazioni interessate. Il regolamento mira a disciplinare lo stato giuridico del personale appartenente alla polizia locale e in particolar modo ne stabilisce (art. 7) il contingente numerico degli addetti al servizio (in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio - economiche della comunità locale) nonché il tipo di organizzazione del Corpo (considerando la densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane). Sempre con Regolamento i Comuni definiscono ordinamento e organizzazione del Corpo di polizia locale. L'ordinamento si articola in responsabile del corpo (Comandante), addetti al coordinamento e al controllo e operatori (agenti). L'organizzazione del Corpo deve necessariamente basarsi sul principio del decentramento delle circoscrizioni o per zone e sul criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo. Anche nei comuni dove non si costituisce un corpo, il servizio di polizia locale ha, pertanto, un suo regolamento. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha rilevato che non vi è nessun contrasto tra le previsioni della legge quadro e quelle del Regolamento comunale che, all'art. 29, comma 4, ha legittimamente devoluto all'assessore delegato dal Sindaco il ruolo di responsabile del servizio e il conseguente potere di autorizzare le missioni di rappresentanza esterne al territorio comunale. Pacifico il quadro di riferimento normativo, la censura risulta manifestamente infondata e comunque generica, poiché reitera pedissequamente una questione devoluta alla Corte di merito e da questa affrontata e risolta correttamente in diritto e con motivazione congrua ed immune da censure di ordine logico- a rgomentativo .Va poi aggiunto che la sentenza impugnata ha avuto anche modo di puntualizzare (pag. 2) che la condotta in concreto seguita dall'imputato, il quale aveva presentato richiesta di partecipazione alle manifestazioni fuori territorio all'assessore competente, dimostra come egli fosse pienamente consapevole della necessità di conseguire l'autorizzazione e quindi la sussistenza del dolo del delitto di peculato d'uso, rilievo che non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente. 3. Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendí né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214; conf. Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, dep. 2011, Conforti e al., Rv. 249701). Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non irrilevante nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 261651). 4. Il terzo motivo di censura, oltre che esposto in termini generici, non risulta previamente dedotto in appello, risultando di conseguenza improponibile. 5. Del tutto generico è, infine, il quarto motivo di ricorso, che oltre tutto ricollega la possibilità di fruire dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'assenza di danno tout court per la [OSCURATO:PERSONA], introducendo, quindi, un elemento spurio rispetto agli elementi indicati dalla legge. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. 5 cf P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
Sentenza Cassazione n. 23252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris