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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08096/2022

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti nn. 25808/17 e 7363/18, proposti il primo (25808/17) da: -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .2,cM FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DE 1/4 .2L,34 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1 R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 ALFREDO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' FRANCESCO, GIORDANI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 ENRICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GULI' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANA' SANTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAULUCCI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 GUGLIELMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ME0 FERDINANDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettiva mente domiciliati a Roma, v.

D. Chelini n. 5, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, via Nomentana n. 403, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, difesi dall'avv.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v.le delle Milizie n. 34 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché contro l_/ -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v.

Nomentana n. 403, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 103, difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v.

Girolamo da Carpi n. 1, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNELLI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGAZU' ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], MATERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MILONE R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALU' PIETRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 elettivamente domiciliati a Roma, v.

D. Chelini n. 5, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - il secondo (7363/18) da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 362 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati a Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 luglio 2017 n. 4898; udita la relazione sui ricorsi riuniti svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] (designato da coeva ordinanza interlocutoria sul ricorso n.r.g. 7363-2018); [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 3.4.2009 varie centinaia di medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero dell'economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Nel giudizio così incardinato intervenne volontariamente, uno actu, un secondo gruppo di 424 medici, compiendo identiche allegazioni in fatto e formulando le medesime conclusioni degli attori.

3. Con sentenza n. 227 del 2011 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato dagli attori e dagli intervenuti.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 19.7.2017 n. 4898 la Corte d'appello di Roma, rigettata l'eccezione di prescrizione, ha accolto il gravame non di tutti gli appellanti, ma soltanto quello proposto da coloro che: a) avevano frequentato una scuola di specializzazione a far data dall'anno accademico 1983/84; b) avevano conseguito la specializzazione in una delle materie espressamente contemplate dagli artt. 5 o 7 della Direttiva 75/362.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

5. Avverso la suddetta sentenza sono state proposte plurime impugnazioni autonome e separate, ed in particolare: a) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso fondato su un motivo e passato per la notifica il 27.10.2017 (tale ricorso è il primo in ordine di tempo, e va perciò qualificato come ricorso principale); b) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su otto motivi e passato per la notifica il 6.12.2017; c) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con ricorso - iscritto al n.r.g. 7363-2018 - fondato su tre motivi e passato per la notifica il 19.2.2018; d) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su un motivo e passato per la notifica il 15.6.2018; e) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi passato per la notifica il 16.7.2018; f) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con ricorso fondato su sei motivi e passato per la notifica il 18.9.2018.

5. All'impugnazione principale proposta dall'Avvocatura dello Stato hanno resistito con controricorso: f) [OSCURATO:PERSONA], la quale ha altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 6.12.2017, fondato su tre motivi; g) [OSCURATO:PERSONA]Alatri ed altri, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 7.12.2017, fondato su quattro motivi; h) [OSCURATO:PERSONA]Amaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 6.12.2017, fondato su sette motivi; i) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso unitario; I) [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio non ha notificato alcun controricorso per resistere ai ricorsi incidentali, eccezione fatta per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Solo con riferimento all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ed a quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha depositato "atto di costituzione" al fine di partecipare all'eventuale discussione orale.

7. Il gruppo dei controricorrenti e ricorrenti incidentali composto da [OSCURATO:PERSONA]Alatri ed altri; il gruppo dei ricorrenti composto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

8. Con ordinanza interlocutoria adottata nell'odierna camera di consiglio, riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 7363-2018, per il quale era stato designato altro relatore, è stata disposta la riunione a quello iscritto al n.r.g. 25808- 2017, con sostituzione del relatore per esso designato, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Questioni preliminari.

Va preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ed iscritti a ruolo successivamente, al ricorso principale n. 25808-2017, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Va dato atto altresì della riunione del ricorso n. 7363-2018, disposta con la sopra indicata ordinanza interlocutoria.

1.1. Ancora in via preliminare e generale rileva la Corte che il Presidente del Collegio, con decreto adottato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ritualmente comunicato alle parti: a) ha precisato che: — «la fissazione e, quindi, la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali si sia dedotta l'iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1982»; — «per i suddetti la trattazione è differita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza, atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020»; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 b) ha invitato «i difensori interessati a prendere atto dei limiti della disposta trattazione».

Il suddetto provvedimento riguarda dunque solo quelli, tra i ricorrenti, per i quali la decisione sulla proposta impugnazione richiede necessariamente la soluzione della questione oggetto di rinvio pregiudiziale (e dunque l'attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

Quel decreto, dunque, non impedisce di esaminare la posizione di coloro che, pur essendosi iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1° gennaio 1982, hanno proposto censure o sono esposti a censure (ad es., di prescrizione) il cui vaglio in questa sede, per le ragioni che appresso saranno esposte, non implica la necessità — ma anzi esclude la possibilità — di passare all'esame della questione pregiudiziale sottoposta ai giudici di Lussemburgo.

2. Il motivo unico del ricorso principale (Presidenza del Consiglio).

Con l'unico motivo del proprio ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da alcuni degli interventori volontari, rigettando l'eccezione di prescrizione.

La difesa erariale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2943 c.p.c.

Deduce che nel giudizio di primo grado i 424 soggetti che intervennero volontariamente lo fecero con un atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Roma il 26 ottobre 1999.

Tale atto, tuttavia, non fu mai notificato alle controparti, le quali ne vennero a conoscenza soltanto alla prima udienza successiva, e cioè 1'11 novembre 1999.

Prosegue l'amministrazione ricorrente deducendo che il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di mutuo riconoscimento o dei diplomi di specializzazione in medicina è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370/99, e di conseguenza spirò il 27 ottobre 2009.

Conclude dunque la presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo che l'atto di intervento volontario depositato in cancelleria il 26 ottobre 1999 non valse ad interrompere il maturare del termine prescrizionale, perché l'effetto interruttivo R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 della prescrizione doveva ritenersi prodotto non già al momento del deposito dell'atto di intervento, ma solo nel successivo momento in cui l'atto di intervento fosse stato notificato alle controparti, oppure, in alternativa, nel momento in cui si tenne la prima udienza successiva all'intervento.

2.1. Del ricorso principale i vari controricorrenti hanno eccepito: a) la tardività; b) l'inammissibilità per novità della censura proposta; c) l'inammissibilità per genericità, ex art. 366, n. 6, c.p.c..

Tutte e tre queste eccezioni sono infondate.

2.2. L'eccezione di tardività del ricorso è infondata in quanto non tiene conto che il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742, come modificato dall'art. all'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla

I. 10 novembre 2014, n. 162).

La sentenza d'appello è stata notificata all'Avvocatura Generale dello Stato il 3 agosto 2017 e il ricorso è stato proposto il 27 ottobre 2017 e dunque prima dello scadere del 910 giorno (60 giorni ex articolo 325 c.p.c., più 31 giorni di sospensione feriale) dalla notifica.

2.3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per la novità della censura con esso proposta è infondata.

Ed infatti l'eccezione di prescrizione fu tempestivamente sollevata in primo grado ed accolta; poiché la suddetta eccezione fu rigettata in appello, solo all'esito del secondo grado di giudizio è sorto l'interesse della Presidenza del Consiglio a denunciare la violazione dell'art. 2943 c.c..

Non ha rilievo, poi, la circostanza che nel primo grado di giudizio la difesa erariale abbia invocato la prescrizione quinquennale, né fatto questione circa l'effetto interruttivo dell'atto di intervento.

Sul piano dell'allegazione, infatti, chi eccepisce la prescrizione non ha altro onere che allegare il fatto del decorso del tempo necessario a prescrivere il diritto.

E' R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 chi contrasta quell'eccezione che ha, invece, l'onere di allegare l'esistenza d'un fatto interruttivo o sospensivo della prescrizione.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che chi eccepisce la prescrizione estintiva non ha alcun onere di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016, Rv. 641583 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019, Rv. 654016 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673 - 01; tale orientamento venne condiviso anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez.

U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).

In ogni caso lo stabilire se ed a quali condizioni la domanda giudiziale produca l'effetto interruttivo della prescrizione è una questione di diritto, come tale rilevabile ex officio e non soggetta al regime delle preclusioni assertive (ex multis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018, Rv. 649249 - 01).

2.4. Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per genericità è infondata.

L'art. 366, n. 6, c.p.c., richiede a pena di inammissibilità che il ricorso indichi gli atti ed i documenti sui quali il ricorso "si fonda".

Gli atti ed i documenti sui quali il ricorso "si fonda", secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono quelli il cui esame è necessario per la decisione del ricorso (ad es., il testo del contratto che si assume interpretato in violazione delle regole legali di ermeneutica, oppure la comparsa contenente l'eccezione che si assume non esaminata).

Quell'onere dunque non sussiste, quando il ricorso sottoponga alla Corte una questione di puro diritto, la cui rilevanza emerga dagli atti prima facie.

Nel caso di specie la difesa erariale ha formulato col proprio ricorso una censura che non "si fonda" su atti processuali o documenti, ma ha sottoposto a questa Corte una questione di puro diritto: e cioè stabilire da quale momento l'atto di intervento adesivo autonomo produce l'effetto interruttivo della prescrizione.

Poiché dunque il ricorso ha posto una questione di puro diritto, l'onere di indicazione ed allegazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. non richiedeva altro R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 adempimento che l'indicazione dell'avvenuta formulazione dell'eccezione di prescrizione: indicazione contenuta a p. 2 del ricorso.

2.5. Prima di esaminare il merito del ricorso principale, si impongono ancora alcuni rilievi preliminari. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha indicato nominativamente le parti contro cui ha inteso proporre l'impugnazione.

Tra queste, tuttavia, ha indicato: a) parti già defunte al momento della sentenza d'appello; b) parti contumaci in appello; c) parti soccombenti in appello.

La prima delle suddette circostanze ha causato un vizio sanato dal fatto che gli eredi delle parti decedute hanno notificato regolarmente il proprio controricorso, difendendosi nel merito.

La seconda rende inammissibile in parte qua il ricorso principale.

La terza delle suddette circostanze rende inammissibile il ricorso nei confronti delle parti soccombenti in appello e comunque non impugnanti; nei confronti delle parti restanti è superata dal fatto che le parti soccombenti hanno proposto un ricorso incidentale, facendo così sorgere, sebbene in via sopravvenuta, l'interesse della Presidenza del Consiglio ad ottenere lo scrutinio nella presente sede della questione della prescrizione.

Ciò per le ragioni che seguono.

2.5.1. Il ricorso principale è stato notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore domiciliatario, tra gli altri, di: -) [OSCURATO:PERSONA] (che la difesa erariale indica come "Marinella"), deceduta prima della pronuncia della sentenza d'appello, e della cui morte quest'ultima dà atto (p. 56); -) [OSCURATO:PERSONA], anch'egli deceduto non solo prima della pronuncia d'appello, ma addirittura prima ancora dell'introduzione del giudizio d'appello, circostanze delle quali dà atto la stessa sentenza d'appello in più punti (p. 12 e p. 37); -) [OSCURATO:PERSONA]Aquino; -) [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), di [OSCURATO:PERSONA]Aquino ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquino) e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno notificato alla difesa erariale il proprio controricorso senza nulla osservare, così sanando il vizio della notificazione.

Non hanno invece svolto attività difensiva gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], indicati nella sentenza impugnata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inammissibile, dal momento che la circostanza della morte risultava dalla sentenza d'appello.

Va comunque rilevato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA], coltivata in appello dai suoi eredi, era stata rigettata dal giudice di secondo grado, sicché il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio, quand'anche ritualmente notificato, sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse.

2.5.2. Il ricorso principale è inammissibile nei confronti di quelle, tra le parti indicate come destinatarie dell'atto, che in grado di appello non risultano (in base all'epigrafe della sentenza impugnata) costituite, oppure non risultano destinatarie di provvedimenti decisori, e non abbiano comunque proposto impugnazione nella presente sede di legittimità.

Rispetto a queste parti, infatti, si è formato il giudicato interno sulla decisione di primo grado, che rigettò la domanda per maturata prescrizione: la sentenza impugnata non risulta pronunciata nei loro confronti.

Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

2.5.3. Il ricorso principale, poi, è inammissibile per difetto di interesse, ex art.100 c.p.c., nei confronti di quelle, tra le parti destinatarie dell'atto, che in grado di appello sono risultate soccombenti, e che non hanno proposto alcuna impugnazione nella presente sede.

Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

2.5.4. Vi è infine un terzo gruppo di soggetti cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha notificato il proprio ricorso, i quali sono rimasti soccombenti in grado di appello non sulla questione della prescrizione, ma nel merito, e che hanno anch'essi impugnato per cassazione la sentenza d'appello.

Tali soggetti sono rimasti vittoriosi in via virtuale sulla questione della maturazione della prescrizione, nel senso che essa è stata esclusa, ma la loro domanda è stata rigettata nel merito per altre ragioni e, dunque, sono stati soccombenti effettivi.

Essi sono: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEL R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAFFI L GILBERTO, LAGANA' SANTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ME0 FERDINANDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONTESANO R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]).

Rispetto a queste parti l'interesse della Presidenza del Consiglio a far valere l'eccezione di prescrizione, insussistente al momento della notifica del ricorso principale, è sopravvenuto in conseguenza della notifica dell'impugnazione incidentale da essi proposta e ciò rende ammissibile l'impugnazione principale, perché essa assume l'oggettiva valenza di un ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei ricorsi incidentali.

Non necessario che la Presidenza del Consiglio notificasse ai suddetti ricorrenti incidentali un controricorso, recante appunto un ricorso incidentale condizionato (all'eventuale accoglibilità del loro ricorso incidentale), dal momento che la questione preliminare (l'eccezione di prescrizione) ostativa all'accoglimento delle impugnazioni incidentali era già stata prospettata nel ricorso principale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 21/10/1977, la quale ha stabilito che "l'interesse del ricorrente principale al riesame di questioni preliminari decise sfavorevolmente per lui, che sorge solo dal ricorso incidentale della controparte e che perciò non consentiva, per difetto di interesse, la richiesta al riguardo nel ricorso principale, [deve] essere tutelato (...) con la proposizione di un controricorso diretto a contrastare l'efficacia del ricorso incidentale della controparte"; dal che si desume e converso che tale notifica non sia necessaria, quando la questione preliminare sia stata sollevata già nel ricorso principale).

In sostanza è il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo (di cui all'art. 156 c.p.c.), che consente di assegnare al ricorso, originariamente inammissibile per difetto di interesse (determinato dall'inesistenza di una soccombenza effettiva), il valore di ricorso incidentale condizionato, sì da rendere superflua la reiterazione della doglianza con un controricorso recante formalmente l'impugnazione incidentale condizionata.

Dovendosi rilevare, altresì, che l'eventuale sopraggiungere delle idoneità del ricorso originariamente inammissibile per difetto di interesse in un momento in cui il termine per impugnare risulterebbe decorso per chi aveva notificato l'impugnazione principale senza interesse (cioè senza essere soccombente), resterebbe circostanza neutralizzata dalla circostanza che l'impugnazione incidentale risulti R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 proposta tempestivamente (cioè entro il termine per impugnare) e non sia dunque un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334, primo comma, c.p.c.

Solo nel caso in cui invece il ricorso incidentale assuma il valore di impugnazione incidentale tardiva il sopraggiungere dell'interesse per effetto della sua proposizione non potrebbe rendere ammissibile il ricorso principale, in quanto, giusta il principio emergente dal secondo comma dello stesso art. 334, l'impugnazione incidentale risulterebbe a sua volta e prioritariamente inefficace.

Il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio (che ripropone la questione della prescrizione) andrà dunque esaminato anche nei riguardi dei soggetti che, vittoriosi sul punto della prescrizione, si sono visti rigettare la domanda per altra ragione, in quanto tali soggetti hanno proposto impugnazioni incidentali tempestive (e non tardive ai sensi dell'art. 334, primo comma, c.p.c.: si ricorda che la sentenza impugnata risulta notificata alle Amministrazioni ricorrenti principali ad iniziativa di un medico che non figura fra i ricorrenti incidentali).

In forza dei rilievi svolti va fatta applicazione del seguente principio di diritto: Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: «qualora, in un giudizio introdotto nei suoi confronti da una pluralità di parti, la parte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre sull'esito finale della lite e che sia risultata soccombente in via effettiva nei confronti delle prime e in via virtuale nei confronti delle seconde riguardo ad una questione idonea a definire il giudizio (nella specie di prescrizione), proponga un ricorso contro le une e le altre, fondato solo su un motivo inerente a detta questione, la situazione di inammissibilità originaria del ricorso contro le seconde, per non esservi nei loro confronti soccombenza effettiva del ricorrente principale, può essere superata qualora dette parti resistano con un ricorso incidentale sulle questioni che hanno determinato la loro soccombenza effettiva.

Infatti, in tal caso, la carenza di interesse originaria del ricorso principale nei loro confronti risulta superata dalla sopravvenienza dell'interesse, determinata dal ricorso incidentale.

Il detto ricorso principale, riguardo alle loro posizioni, si trasforma in un ricorso condizionato su questione che, se fondata, si profila logicamente dirimente ed assorbente rispetto all'eventuale utile scrutinio del ricorso incidentale.

Ne consegue che la sua originaria inammissibilità in parte qua viene R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 meno e si può procedere al suo esame e la sua fondatezza determina la cassazione della decisione e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Tale situazione non si verifica solo se l'impugnazione incidentale si connoti come impugnazione incidentale tardiva.».

2.5.5. Rispetto alle parti restanti (e cioè quelle che in appello erano costituite e si sono viste accogliere la domanda, vale a dire le seguenti: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTO R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M. LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso principale è fondato.

2.6. In linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatío in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte.

Questo principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte: a) con riferimento ai giudizi in materia di lavoro (Cass., Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; Sez.

L, Sentenza n. 13588 del 11/06/2009, Rv. 608824 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004, Rv. 571681 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 3373 del 06/03/2003, Rv. 560944 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 6423 del 08/05/2001, Rv. 546523 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992, Rv. 475360 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 2290 del 04/03/1987, Rv. 451498 - 01); b) con riferimento al rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (Sez. 1 - , Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, Rv. 655301 - 01); c) con riferimento al ricorso per a.t.p. (Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, Rv. 638685 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007, Rv. 598643 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000, Rv. 539740 - 01); d) con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con ricorso, che interrompe la prescrizione (ovviamente di eventuali controcrediti vantati dall'opponente) dal momento della notifica (Sez. 2, Sentenza n. 4904 del 15/05/1998, Rv. 515481 - 01, in motivazione).

2.7. Questi princìpi trovano applicazione anche con riferimento alla domanda proposta dall'interventore.

Con riferimento a tale ipotesi il principio di cui sopra è stato ribadito in fattispecie identica a quella oggi in esame, con ampia motivazione e facendo leva sul disposto dell'art. 267 c.p.c., da Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995, Rv. 491610 - 01, e da Sez. 1, Sentenza n. 20297 del 25/09/2014, Rv. 632427 - 01, affermando il seguente principio di diritto: "in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica diversamente a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, sicché il contatto tra le parti si crea nella stessa udienza di costituzione, mentre nel secondo tale contatto è posticipato alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva, nella quale il destinatario ha conoscenza dell'intervento; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, infine, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda".

E' conforme altresì a questo orientamento anche la più risalente Cass. 1253/67 (talora indicata come precedente contrario), la quale ha stabilito che l'effetto interruttivo della domanda di intervento si produce "con l'adempimento delle formalità prescritte dagli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ."(Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 06/06/1967, Rv. 327775 - 01), formalità tra le quali rientra la comunicazione, da parte del cancelliere, dell'avvenuto deposito dell'atto di intervento avvenuto fuori udienza: avviso che nel nostro caso gli interventori (sui quali incombeva il relativo onere in quanto fatto estintivo dell'eccezione di prescrizione) non hanno dimostrato essere avvenuto.

2.8. Ancora, l'orientamento in esame è corroborato dalla nota Sez.

U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015: l'atto di intervento, infatti, non era l'unico mezzo per interrompere la prescrizione, con la conseguenza che non opera in tal caso il principio della scissione degli effetti, anche sostanziali, tra l'autore e il destinatario dell'atto.

2.9. Infine, a suffragio - ad abundantiam - della conclusione appena raggiunta milita la giurisprudenza costituzionale, formatasi con riferimento all'art. 112 d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1124 (testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).

La Corte costituzionale, infatti, dichiarò incostituzionale l'art. 112, 1 0 comma, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni a favore R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale sia interrotto dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo della controversia, purché seguito dalla notificazione (Corte cost., 23-05-1986, n. 129).

Dunque proprio la circostanza che la Corte costituzionale abbia ritenuto di dichiarare incostituzionale il suddetto art. 112 TUIL dimostra che il solo deposito del ricorso non poteva interrompere la prescrizione: perché se così fosse, non ci sarebbe stato bisogno di una declaratoria di illegittimità costituzionale, ed anzi si sarebbe dovuta dichiarare la questione inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo, oppure manifestamente infondata.

2.10. La ritenuta fondatezza del ricorso principale non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo l'eccezione di prescrizione e rigettando il gravame proposto dalle parti indicate al §

2.5.54. che precede.

2.11. Quanto alla posizione dei soggetti indicati al §2.5.4., una volta considerato che il ricorso principale, pur proposto originariamente in evidente situazione di carenza di interesse e dunque inammissibile, ha, tuttavia, visto sopravvenire tale interesse per effetto delle impugnazioni incidentali (con la conseguenza della sua oggettiva trasformazione in ricorso incidentale condizionato), risulta palese, per le ragioni già esposte, che esso dev'essere accolto con la conseguenza identica a quella di cui al § precedente, cioè la cassazione senza rinvio.

Delle conseguenze sulle impugnazioni incidentali si dirà in prosieguo, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Col primo motivo i tre ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva comunitaria 82/76.

Sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1983-1984.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

3.1. Preliminarmente va rilevato che i tre ricorrenti hanno dichiarato di essersi immatricolati nelle rispettive scuole di specializzazione rispettivamente negli anni 1980 ([OSCURATO:PERSONA]); 1988 ([OSCURATO:PERSONA]) e 1990 ([OSCURATO:PERSONA]).

Il motivo dunque concerne la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], e pone a questa Corte una questione di diritto già sottoposta alla Corte di giustizia da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901.

E' dunque necessario, previa separazione come da coeva ordinanza del relativo rapporto processuale, che la decisione sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia rinviata a nuovo ruolo, nell'attesa della pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Ne segue che l'esame dei residui motivi riguarda solo le posizioni degli altri due ricorrenti.

3.2. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1 e 8 d.lgs. 257/91.

Impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui ha negato il risarcimento a quelli, tra gli attori, i quali conseguirono specializzazioni non comuni ad almeno due Stati membri (Licheri, in igiene e medicina preventiva; e Ortega, in Oncologia medica).

Nella illustrazione del motivo si sostiene, in sintesi, che le materie elencate dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362 "non sono tassative", e si invoca il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva comunitaria invocando il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il risarcimento è comunque dovuto allorché la differenza tra la specializzazione conseguita dall'interessato e le specializzazioni previste dalla direttiva 75/362 sia soltanto nominale, ma non corrisponda ad una sostanziale differenza di fatto.

3.3. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto i ricorrenti si limitano a indicare, senza nessuna ulteriore precisazione, quali specializzazioni abbiano conseguito (rispettivamente igiene e medicina preventiva ed oncologia medica), ma senza precisare: -) per quali ragioni tali specializzazioni debbano ritenersi "del tutto analoghe" a quelle previste dalla direttiva 75/362, ed a quali tra esse; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 -) e soprattutto quando e se abbiano, nei gradi di merito, dedotto la questione della "sostanziale equipollenza".

3.4. Il motivo è comunque ulteriormente inammissibile in quanto prospetta a questa Corte una questione che non è di diritto, ma è mista di fatto e diritto.

Infatti, lo stabilire se la specializzazione in una certa materia, formalmente non ricompresa fra quelle in cui lo Stato italiano era tenuto a legiferare in adempimento delle direttive nn. 75/362 e 75/363, non è una mera questione di diritto, in quanto non può essere risolta limitandosi al mero confronto nominale della specializzazione conseguita con quelle elencate dalla Direttiva.

La suddetta questione esige, per contro, che si indaghi sul contenuto effettivo degli insegnamenti impartiti nel corso di specializzazione effettivamente seguito, e sulla loro sostanziale equivalenza a quelli impartiti nelle specializzazioni comuni ad almeno due Paesi membri: un accertamento, dunque, anche di fatto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (così già Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 02).

Ad abundantiam, rileva altresì il Collegio che la specializzazione in oncologia medica (conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) è stata già ritenuta da questa Corte "non inclusa" e "non equipollente" alle specializzazioni previste dagli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362 da Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020 (obiter dictum); Cass. n. 13280 del 01/07/2020; n. 20303 del 26/07/2019.

3.5. Col terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c.

Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d'appello ha rigettato la domanda da essi proposta sul presupposto che fosse onere degli attori allegare e provare che la scuola da essi frequentata corrispondesse di fatto ad una delle scuole di specializzazione elencate negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362.

Osservano in contrario i ricorrenti che tale decisione sarebbe errata perché la non equipollenza fra la scuola da essi frequentata e quelle previste dalla direttiva non era stata espressamente contestata dall'amministrazione convenuta.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

3.6. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 366, nn. 3 e 6, c.p.c..

Va premesso in punto di diritto che già molto tempo prima della riforma dell'art.115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di un principio analogo a quello poi elevato a dignità normativa: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez.

U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez.

U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017).

Questo principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.

3.7. Nelle decisioni sopra ricordate si è affermato che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che quest'ultima sia chiara e specifica.

La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.

Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008).

Tuttavia anche l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).

Vanno quindi, ribaditi seguenti princìpi: (a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati; (b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati; (c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati; (d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017).

3.8. Applicando i suddetti princìpi al caso di specie, è agevole rilevare come nessuno dei ricorrenti (Licheri e Ortega) abbia indicato nel ricorso in quali R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 termini e con quali contenuti assolse, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da essi rispettivamente conseguite fosse da ritenersi equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell'Unione europea.

Le specializzazioni conseguite dai ricorrenti, tuttavia, non coincidevano formalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/362/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE.

In tale ipotesi (non coincidenza tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie), come già visto questa Corte ha stabilito che l'onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l'amministrazione convenuta l'onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016; così pure Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020).

3.9. Col quarto motivo i ricorrenti, prospettando la violazione dell'articolo 101 della Costituzione, tornano a lamentare che erroneamente la Corte d'appello avrebbe negato il risarcimento per gli iscritti alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 31 dicembre 1982.

Il motivo, per quanto detto, concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], e, come s'è detto, deve essere accantonato in attesa della decisione della Corte di giustizia.

3.10. Il quinto motivo del ricorso "Guamieri ed altri" contiene due distinte censure.

Con una prima censura i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Deducono che nell'ultimo capoverso di pagina 35 della sentenza d'appello è presente un anacoluto che rende incomprensibile il decisum.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la sentenza sarebbe nulla, per motivazione solo apparente, nella parte in cui ha statuito sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

3.11. La prima censura è infondata.

Quella che i ricorrenti denunciano come "carenza di motivazione" non fu che un lapsus calami, che non impediva affatto di comprendere il senso della decisione: e cioè che la condanna dello Stato va pronunciata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti dei Ministeri convenuti.

3.12. La seconda delle suesposte censure è inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c..

La Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento reputandola "del tutto generica".

I ricorrenti, incuranti di tale ratio decidendi, non spiegano, riassumono o trascrivono i termini in cui la domanda di ingiustificato arricchimento venne formulata in primo grado.

3.13. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 1226 c.c.

La censura investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha negato la rivalutazione monetaria, o il maggior danno di cui all'articolo 1224 c.c., sul credito risarcitorio.

3.14. Il motivo è inammissibile in quanto, essendo state le domande degli odierni ricorrenti rigettate, la Corte d'appello nulla doveva statuire in merito alla liquidazione del danno.

In sostanza, i ricorrenti hanno impugnato una statuizione che non li riguardava.

3.15. Col settimo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omessa pronuncia.

Deducono di avere chiesto in primo grado, con domanda reiterata in appello, che fosse accertato il loro "diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive CEE; in via subordinata la liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa".

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Sostengono che la Corte d'appello avrebbe trascurato di provvedere su tali domande.

3.16. Con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa (rectius, ingiustificato arricchimento) il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha provveduto sulla domanda di ingiustificato arricchimento, come già rilevato, a pagina 36, paragrafo 4, della propria sentenza.

Nella parte restante il motivo è tanto inammissibile quanto infondato.

I ricorrenti, infatti, assolvono in modo generico e puramente formale l'onere di chiarire quale fosse la domanda formulata in primo grado e reiterata in appello, che assumono non esaminata dal giudice di secondo grado.

In ogni caso, anche a ritenere che l'onere di cui all'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., possa ritenersi assolto dichiarando nel ricorso per cassazione di avere chiesto al giudice di merito di "accertare e dichiarare il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive CEE", la censura è infondata.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto come già detto che la specializzazione conseguita dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ortega non rientrava tra quelle per le quali lo Stato aveva l'obbligo di prevedere la remunerazione dei frequentanti, con la conseguenza che la domanda di "riconoscimento del titolo e del punteggio" restava assorbita, e correttamente la Corte d'appello non se n'è occupata.

3.17. Con l'ottavo motivo i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha stimato il danno da essi sofferto nella misura di euro 6.713,94, per ciascun anno di specializzazione.

Chiedono che il risarcimento si sarebbe dovuto liquidare nella maggior misura prevista dal d.P.C.M. 6 luglio 2007.

3.18. Il motivo è inammissibile perché, avendo la Corte d'appello rigettato le domande proposte dagli odierni ricorrenti, nulla ha statuito, e nulla doveva statuire, in punto di quantum debeatur.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

3.19. Conclusivamente, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va separato e rinviato a nuovo ruolo con separata ordinanza interlocutoria, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sulla sua domanda, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c..

4.1. Il motivo è fondato.

L'epigrafe della sentenza d'appello indica tra gli appellanti "[OSCURATO:PERSONA]", al primo rigo di p. 33, ancorché senza indicare come fosse costituito.

Tuttavia, né la motivazione, né il dispositivo (un insieme disorganico in cui si integrano parti dattiloscritte, parti manoscritte, cancellature e correzioni, ed irrispettoso dell'ordine alfabetico) dànno conto alcuno della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

4.2. La fondatezza del ricorso non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, non ha contestato il criterio di liquidazione adottato dalla Corte d'appello per gli altri appellanti, ed anzi ne ha espressamente invocato l'applicazione, formulando espressa domanda di decisione nel merito (p. 10 del ricorso).

Né sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la causa può essere decisa nel merito.

4.3. Il giudice d'appello ha stimato il danno subito da tutti gli appellanti che si trovavano in posizione analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA] in misura pari ad euro 6.713,94 (comprensivi di rivalutazione) per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, applicando il criterio da tempo indicato da questa Corte di legittimità, e che il ricorrente ha dichiarato - come già detto - di non voler contestare.

Non è mai stato in discussione, poi, che [OSCURATO:PERSONA] abbia frequentato una scuola di specializzazione della durata di anni cinque; la specializzazione R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 conseguita, inoltre (cardio-angio chirurgia), è espressamente prevista dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362 come comune ad almeno due Stati membri.

Il danno patito dall'odierno ricorrente può dunque essere liquidato nella somma di euro 33.570 (previo arrotondamento al decimo di euro superiore), oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, e cioè dal 3 aprile 2009.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sulla loro domanda, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c..

5.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata infatti, sebbene abbia indicati i cinque ricorrenti (Marziano, Nardozi, Niutta, Palombi e Picarazzi) tra le parti appellanti (p. 11 della sentenza d'appello), nulla ha statuito nei loro confronti.

5.2. In questo caso, tuttavia, non appare al Collegio possibile una decisione nel merito, in quanto: a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno iniziato la scuola di specializzazione nel 1981, sicché la sorte della loro domanda dipenderà (anche) dall'esito della decisione attesa della Corte di giustizia dell'Unione Europea già sollecitata da questa Corte, secondo quanto esposto supra, § 3.1, decisione che è ragionevole ritenere sarà pubblicata prima della conclusione del giudizio di rinvio; b) [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito una specializzazione non contemplata negli artt. 5 e 7 Direttiva 75/363, sicché spetterà al giudice del rinvio, iuxta alligata et probata, valutare se quella specializzazione sia equipollente a quelle previste in almeno due Stati membri; c) l'esame della domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esige l'accertamento della data effettiva di inizio dei corsi e della costituzione in mora dell'Amministrazione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che deciderà, tenendo conto R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'esito del ricordato pendente giudizio comunitario, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Col primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d'appello ha liquidato il danno da essi sofferto utilizzando come parametro la remunerazione annua prevista dall'articolo 11 della legge 370/99.

Deducono che l'art. 11

I. 370/99 non può essere assunto a parametro per la liquidazione equitativa del danno da essi patito.

6.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c..

La sentenza impugnata, infatti, come già accennato ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali i ricorrenti trascurano di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez.

U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021).

6.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono la questione degli effetti della mora.

I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1223, 1227, 1227 e 2056 c.c., nonché l'articolo 11 della legge 370/99 e (genericamente) l'intero d.lgs. 257/91, nonché il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".

Sostengono che la Corte d'appello ha violato le norme sopra indicate per avere trascurato di liquidare il danno da mora, sotto forma di interessi compensativi.

Deducono che il credito risarcitorio ad essi spettante era un'obbligazione di valore, e che nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valore spetta al creditore sia la rivalutazione, sia gli interessi compensativi.

Deducono che il mancato riconoscimento dei danni da mora costituisce una violazione dell'articolo 1 CEDU, che ha posto gli odierni ricorrenti in una R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 posizione deteriore rispetto ai colleghi iscrittisi a decorrere dall'anno accademico 1991/92; che la qualificazione del credito risarcitorio, compiuto dalla Corte d'appello, come "debito di valuta" anziché come "debito di valore" contrasta con la natura aquiliana del credito, e soprattutto non era sufficientemente prevedibile, e dunque non conforme al parametro di legalità; in subordine, i ricorrenti chiedono che la questione della corretta determinazione del risarcimento del danno da essi patito in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive comunitarie sia sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

6.3. I motivi sono inammissibili ex articolo 360 bis, n. 1 c.p.c., alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equítativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoría ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).

6.4. Infondata è altresì l'istanza di rimessione della questione di cui si discorre all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Infatti lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.

L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018).

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991, e coloro che le hanno frequentate in precedenza.

Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell'iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

6.5. Il quarto motivo di ricorso riguarda la posizione dei soli, tra i ricorrenti, i quali si sono visti rigettare la domanda in grado di appello, in base al presupposto che il risarcimento non spetta (né in tutto, né in proporzione) a coloro che hanno iniziato la scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, quand'anche l'avessero completata dopo tale data.

6.6. Tra questi ricorrenti, indicati alle pp. 45-48 del ricorso, un primo gruppo risulta composto da persone immatricolate negli anni 1981 o precedenti.

Questi ricorrenti sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAIERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Le impugnazioni proposte dalle persone appena indicate vanno separate - come da coeva ordinanza - dalle altre e la loro trattazione va rinviata a nuovo ruolo R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 in attesa della decisione della Corte di giustizia, in virtù di quanto già detto al precedente § 3.1.

6.7. Un secondo gruppo di ricorrenti è composto da persone che risultano iscritte alla scuola di specializzazione nell'anno 1982.

Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla sola specializzazione in fisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Le impugnazioni proposte da questi ricorrenti sono fondate, dal momento che il diritto al risarcimento del danno - com'è stato riconosciuto da una nota decisione della CGUE - spetta a coloro che si sono iscritti alla scuola di specializzazione nel corso dell'anno 1982 in poi.

Per coloro che si sono iscritti nell'anno 1982, il diritto al risarcimento spetta a partire dal 10 gennaio 1983, cioè dalla data in cui divenne cogente l'obbligo per lo Stato italiano di prevedere la remunerazione degli specializzandi (ex muli-1s, Sez. 3, Ordinanza n. 1056 del 17.1.2019).

La sentenza d'appello va dunque su questo punto cassata con rinvio, affinché la Corte d'appello provveda a liquidare il danno patito dai ricorrenti sopraindicati, previo accertamento del periodo di frequentazione successivo al 10 gennaio 1983 e degli altri presupposti della domanda risarcitoria (quali, ad esempio, la coincidenza nominale o l'equipollenza sostanziale fra la specializzazione conseguita e quelle previste dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362).

6.8. Il quinto motivo di ricorso concerne solo alcuni dei ricorrenti, ovvero coloro i quali in grado di appello si videro rigettare la domanda sul presupposto che la R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 specializzazione da essi conseguita non rientrava tra quelle comuni ad almeno due Stati membri, di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362.

Essi sono: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla specializzazione in igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina dello sport; c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in scienza dell'alimentazione; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in oncologia; e) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina legale; f) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; g) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione; h) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio; i) [OSCURATO:PERSONA], che ha conseguito la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Avverso la statuizione di rigetto delle domande proposte dai soggetti sopra indicati i ricorrenti formulano varie censure, deducendo che: -) la questione in esame non fu mai "oggetto di specifica contestazione" da parte delle amministrazioni convenute; -) igiene e medicina preventiva è una specializzazione equivalente a "community medicine", prevista dall'art. 7 della Direttiva 75/362; -) chirurgia di urgenza e pronto soccorso è una specializzazione equivalente a quella in chirurgia generale, anch'essa prevista dalla suddetta direttiva; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 -) la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione equivalente alla specializzazione in fisioterapia; -) la specializzazione in diabetologia e equivalente a quella in malattie dell'apparato digerente; -) la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e una differente denominazione della specializzazione in cardiologia; -) in ogni caso vari provvedimenti normativi adottati fra il 1992 e il 2000 hanno espressamente riconosciuto come equivalenti a quelle comuni ad almeno due Stati membri le scuole di specializzazione in oncologia, in medicina legale, in igiene e medicina preventiva ed in medicina dello sport.

6.9. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate supra, ai §§ 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e

3.8. Resta solo da aggiungere, con riferimento alle fonti normative invocate dai ricorrenti a p. 51 del ricorso, che: a) non esiste alcun "decreto legislativo" n. 257 del 1992; nell'anno 1992 il n. 257 venne assegnato ad una legge in materia di prevenzione dei danni da amianto (I. 27.3.1992 n. 257); anche ad ammettere che, per lapsus calami, la difesa dei ricorrenti abbia inteso fare riferimento al d.

Igs. 8.8.1991 n. 257, resta il fatto che l'art. 1, comma 2, di tale testo normativo nulla stabilisce circa l'equipollenza delle specializzazioni, ma si limita a delegare ad un decreto del Ministro dell'Università la pubblicazione e l'aggiornamento del relativo elenco; b) l'art. 34 d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 386 nulla stabilisce circa l'equipollenza delle specializzazioni, ma si limita anch'esso a delegare ad un decreto del Ministro dell'Università la pubblicazione e l'aggiornamento del relativo elenco; c) i decreti ministeriali i quali, a partire dal d.m. 30.10.1993 (in Gazz.

Uff. 26.11.1993, n. 278), hanno periodicamente aggiornato l'elenco delle scuole di specializzazione erano irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, e correttamente la Corte d'appello non ne ha tenuto conto.

Infatti, quale che fosse la qualificazione che volesse darsi alla condotta dello Stato il quale, tardivamente recependo una direttiva comunitaria attributiva ai singoli soggetti di diritti sufficientemente determinati, causi loro un pregiudizio economico ("fatto illecito", "obbligazione di fonte legale", od altro), quel che è R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 certo è che la stima del pregiudizio da quella condotta causato non sfugge ai principi generali in tema di risarcimento del danno.

Principio generale in tema di risarcimento del danno patrimoniale è quello di causalità, in virtù del quale in tanto si può predicare l'esistenza d'un "danno" in senso giuridico, in quanto sia possibile affermare che, se il responsabile avesse tenuto una condotta diversa da quella effettivamente tenuta, il danneggiato si sarebbe trovato in una diversa e più favorevole condizione patrimoniale.

Nel nostro caso, pertanto, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato d'un incremento patrimoniale che invece hanno perduto.

Or bene, tutti i ricorrenti hanno dedotto cui si riferisce il quinto motivo di ricorso, qui in esame, hanno allegato di avere iniziato le rispettive scuole di specializzazione ben prima del 1993.

Pertanto nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e l'iscrizione al corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva alcuna delle norme sulla "equipollenza" delle specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (d.m. 30.10.1993, d.m. 25.11.1994, d.m. 11.2.1999 e d.m. 9.3.2000).

Non è quindi giuridicamente sostenibile la pretesa che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato.

E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 75/362 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di "illecito comunitario" di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (come già ritenuto da questa Corte in molteplici occasioni: ex multis, da Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26.7.2019).

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

6.10. Il sesto motivo di ricorso (p. 54 e ss. del ricorso; erroneamente indicato come quinto motivo) concerne la posizione di soli tre ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo deduce di avere conseguito due specializzazioni, mentre la Corte d'appello ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno unicamente con riferimento ad una di esse.

La seconda deduce di avere conseguito una specializzazione in ematologia generale, mentre la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che l'odierna ricorrente avesse conseguito una specializzazione in "ematologia di laboratorio".

Il terzo deduce di avere conseguito una specializzazione in fisioterapia, mentre la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che egli avesse conseguito una specializzazione in "medicina fisica e riabilitazione".

6.11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di interesse.

Una corretta interpretazione della sentenza d'appello induce infatti ad escludere che sussista il vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente.

La Corte d'appello, infatti, dopo avere enunciato in motivazione il criterio generale di liquidazione del danno, a pagina 37 della sentenza, nella tabella ivi riportata, ha correttamente indicato che [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito due specializzazioni; ha indicato la durata di ciascuna di esse; ha annotato che per la specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, spettava all'appellante un risarcimento pari ad euro

33.570. Nulla, invece, ha annotato in corrispondenza della riga di tabella contenente l'indicazione della specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] in "patologia generale".

Nondimeno tale omissione quantitativa è superabile, e deve essere superata intendendo che la quantificazione sia implicita (e cioè euro 6.713,94 moltiplicato per quattro), e che così non possa non essere interpretata la sentenza: anche, eventualmente, dal giudice dell'esecuzione in sede di esecuzione forzata, tenuto conto dell'odierna statuizione esegetica in tal senso di questa Corte regolatrice.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021

6.12. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c..

I ricorrenti, infatti, in sostanza lamentano che la Corte d'appello avrebbe travisato il titolo specialistico da essi conseguito, per come risultante dagli atti.

Denunciare in sede di legittimità il travisamento di atti o documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" sui documenti o sugli atti del cui mancato od erroneo esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, i ricorrenti nel caso di specie non hanno assolto in modo esaustivo il primo.

Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei documenti che si assumono travisati (i "certificati di specializzazione": cfr. p. 55 del ricorso).

7. Il ricorso Gioffrè.

Col primo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello, travisando le prove, ha erroneamente ritenuto che essa si iscrisse alla scuola di specializzazione nel 1975, là dove l'iscrizione avvenne in realtà nel 1983.

7.1. Il motivo è superato dall'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (divenuto, come s'è detto, un ricorso incidentale oggettivamente condizionato e su cui è sopravvenuto l'interesse).

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], infatti, in primo grado assunse la veste non già di attrice, ma di interventore volontario.

Per quanto già detto, tuttavia, la pretesa vantata da tutte le 424 persone volontariamente intervenute con atto d'intervento depositato il 26.10.2019 - tra le quali [OSCURATO:PERSONA] - deve dichiararsi prescritta.

Pertanto l'accoglimento del ricorso principale e la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione dell'accoglimento del ricorso condizionato determinano l'assorbimento del ricorso in esame, per le ragioni già indicate in precedenza, ai §§ 2.5.4 e ss..

7.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, coi quali [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il rigetto nel merito della propria domanda risarcitoria, restano assorbiti.

8. Il ricorso incidentale di D'Alatri ed altri.

Tutti i ricorrenti incidentali appartenenti a questo gruppo assunsero, nel primo grado di giudizio, la veste di interventori volontari.

Quelli tra loro che si videro rigettare la domanda dalla Corte d'appello (vuoi per la non coincidenza tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalla Direttiva 75/363, vuoi perché iscritti prima del 1983), hanno proposto ricorso censurando nel merito il rigetto della loro domanda.

8.1. Anche in questo caso pertanto l'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, per le ragioni già esposte in precedenza, ai §§ 2.5.4 e ss..

9. Il ricorso incidentale di D'Amarlo ed altri. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assunsero anch'essi, nel primo grado del presente giudizio, la veste di interventori volontari.

Anche ad essi, ancorché soccombenti in grado di appello, è stato notificato come già detto il ricorso principale da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri.R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Anche con riferimento alle domande da essi proposte, pertanto, l'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, nei sensi già indicati.

10. Il ricorso proposto da Ma/ha [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e per lui i suoi eredi) assunsero anch'essi, nel primo grado del presente giudizio, la veste di interventori volontari.

Anche il loro ricorso (col primo motivo del quale denunciano il vizio di omessa pronuncia), pertanto, resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale proposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, nei sensi già indicati.

10.1. Residua il secondo motivo del ricorso in esame, nella parte in cui concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che in primo grado assunse la veste di attrice, e non di interventore), la cui domanda è stata espressamente rigettata dalla Corte d'appello sul presupposto che non sia dovuto il risarcimento a quanti si iscrissero alla scuola di specializzazione nell'anno 1981.

La sorte di tale impugnazione dipende, per le ragioni già esposte al § 3.1, dalla decisione che si attende sul punto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Anche la relativa posizione, pertanto, previa separazione deve - come da separata coeva ordinanza -essere separata dalle altre e rinviata a nuovo ruolo.

11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 97 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

La cassazione con decisione nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese dei gradi di merito.

A tal riguardo reputa il Collegio che le spese del primo e del secondo grado di giudizio, nelle ipotesi in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia risultata vittoriosa, possano essere compensate, in considerazione dell'alterno esito delle suddette fasi.

P.q.m.

R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 a) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. c) accoglie il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LO-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta per intervenuta prescrizione la domanda proposta dai soggetti appena indicati; d) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 33.570, oltre interessi al saggio legale dalla domanda (3.4.2009); f) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; g) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla sola specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; h) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], _-- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; i) dichiara assorbito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], previa correzione della sentenza impugnata nei sensi indicati in motivazione; I) dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LO R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; m) dichiara assorbito il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; n) dichiara assorbito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e per lui i suoi eredi); o) dispone, come da separata ordinanza, la separazione delle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAIERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORESCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti nn. 25808/17 e 7363/18, proposti il primo (25808/17) da: -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .2,cM FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DE 1/4 .2L,34 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1 R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 ALFREDO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' FRANCESCO, GIORDANI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 ENRICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GULI' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANA' SANTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAULUCCI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 GUGLIELMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ME0 FERDINANDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettiva mente domiciliati a Roma, v. D. Chelini n. 5, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, via Nomentana n. 403, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, difesi dall'avv. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v.le delle Milizie n. 34 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché contro l_/ -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. Nomentana n. 403, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 103, difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. Girolamo da Carpi n. 1, difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNELLI R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGAZU' ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], MATERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MILONE R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALU' PIETRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 elettivamente domiciliati a Roma, v. D. Chelini n. 5, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimati - il secondo (7363/18) da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 362 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati a Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 luglio 2017 n. 4898; udita la relazione sui ricorsi riuniti svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] (designato da coeva ordinanza interlocutoria sul ricorso n.r.g. 7363-2018); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 3.4.2009 varie centinaia di medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero dell'economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Nel giudizio così incardinato intervenne volontariamente, uno actu, un secondo gruppo di 424 medici, compiendo identiche allegazioni in fatto e formulando le medesime conclusioni degli attori. 3. Con sentenza n. 227 del 2011 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato dagli attori e dagli intervenuti. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 19.7.2017 n. 4898 la Corte d'appello di Roma, rigettata l'eccezione di prescrizione, ha accolto il gravame non di tutti gli appellanti, ma soltanto quello proposto da coloro che: a) avevano frequentato una scuola di specializzazione a far data dall'anno accademico 1983/84; b) avevano conseguito la specializzazione in una delle materie espressamente contemplate dagli artt. 5 o 7 della Direttiva 75/362. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 5. Avverso la suddetta sentenza sono state proposte plurime impugnazioni autonome e separate, ed in particolare: a) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso fondato su un motivo e passato per la notifica il 27.10.2017 (tale ricorso è il primo in ordine di tempo, e va perciò qualificato come ricorso principale); b) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su otto motivi e passato per la notifica il 6.12.2017; c) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con ricorso - iscritto al n.r.g. 7363-2018 - fondato su tre motivi e passato per la notifica il 19.2.2018; d) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su un motivo e passato per la notifica il 15.6.2018; e) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi passato per la notifica il 16.7.2018; f) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con ricorso fondato su sei motivi e passato per la notifica il 18.9.2018. 5. All'impugnazione principale proposta dall'Avvocatura dello Stato hanno resistito con controricorso: f) [OSCURATO:PERSONA], la quale ha altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 6.12.2017, fondato su tre motivi; g) [OSCURATO:PERSONA]Alatri ed altri, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 7.12.2017, fondato su quattro motivi; h) [OSCURATO:PERSONA]Amaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale con atto passato per la notifica il 6.12.2017, fondato su sette motivi; i) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con controricorso unitario; I) [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio non ha notificato alcun controricorso per resistere ai ricorsi incidentali, eccezione fatta per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Solo con riferimento all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ed a quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha depositato "atto di costituzione" al fine di partecipare all'eventuale discussione orale. 7. Il gruppo dei controricorrenti e ricorrenti incidentali composto da [OSCURATO:PERSONA]Alatri ed altri; il gruppo dei ricorrenti composto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. 8. Con ordinanza interlocutoria adottata nell'odierna camera di consiglio, riguardo al ricorso iscritto al n.r.g. 7363-2018, per il quale era stato designato altro relatore, è stata disposta la riunione a quello iscritto al n.r.g. 25808- 2017, con sostituzione del relatore per esso designato, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questioni preliminari. Va preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ed iscritti a ruolo successivamente, al ricorso principale n. 25808-2017, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Va dato atto altresì della riunione del ricorso n. 7363-2018, disposta con la sopra indicata ordinanza interlocutoria. 1.1. Ancora in via preliminare e generale rileva la Corte che il Presidente del Collegio, con decreto adottato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ritualmente comunicato alle parti: a) ha precisato che: — «la fissazione e, quindi, la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali si sia dedotta l'iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1982»; — «per i suddetti la trattazione è differita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza, atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020»; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 b) ha invitato «i difensori interessati a prendere atto dei limiti della disposta trattazione». Il suddetto provvedimento riguarda dunque solo quelli, tra i ricorrenti, per i quali la decisione sulla proposta impugnazione richiede necessariamente la soluzione della questione oggetto di rinvio pregiudiziale (e dunque l'attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea). Quel decreto, dunque, non impedisce di esaminare la posizione di coloro che, pur essendosi iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1° gennaio 1982, hanno proposto censure o sono esposti a censure (ad es., di prescrizione) il cui vaglio in questa sede, per le ragioni che appresso saranno esposte, non implica la necessità — ma anzi esclude la possibilità — di passare all'esame della questione pregiudiziale sottoposta ai giudici di Lussemburgo. 2. Il motivo unico del ricorso principale (Presidenza del Consiglio). Con l'unico motivo del proprio ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da alcuni degli interventori volontari, rigettando l'eccezione di prescrizione. La difesa erariale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2943 c.p.c. Deduce che nel giudizio di primo grado i 424 soggetti che intervennero volontariamente lo fecero con un atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Roma il 26 ottobre 1999. Tale atto, tuttavia, non fu mai notificato alle controparti, le quali ne vennero a conoscenza soltanto alla prima udienza successiva, e cioè 1'11 novembre 1999. Prosegue l'amministrazione ricorrente deducendo che il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di mutuo riconoscimento o dei diplomi di specializzazione in medicina è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370/99, e di conseguenza spirò il 27 ottobre 2009. Conclude dunque la presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo che l'atto di intervento volontario depositato in cancelleria il 26 ottobre 1999 non valse ad interrompere il maturare del termine prescrizionale, perché l'effetto interruttivo R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 della prescrizione doveva ritenersi prodotto non già al momento del deposito dell'atto di intervento, ma solo nel successivo momento in cui l'atto di intervento fosse stato notificato alle controparti, oppure, in alternativa, nel momento in cui si tenne la prima udienza successiva all'intervento. 2.1. Del ricorso principale i vari controricorrenti hanno eccepito: a) la tardività; b) l'inammissibilità per novità della censura proposta; c) l'inammissibilità per genericità, ex art. 366, n. 6, c.p.c.. Tutte e tre queste eccezioni sono infondate. 2.2. L'eccezione di tardività del ricorso è infondata in quanto non tiene conto che il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742, come modificato dall'art. all'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla I. 10 novembre 2014, n. 162). La sentenza d'appello è stata notificata all'Avvocatura Generale dello Stato il 3 agosto 2017 e il ricorso è stato proposto il 27 ottobre 2017 e dunque prima dello scadere del 910 giorno (60 giorni ex articolo 325 c.p.c., più 31 giorni di sospensione feriale) dalla notifica. 2.3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per la novità della censura con esso proposta è infondata. Ed infatti l'eccezione di prescrizione fu tempestivamente sollevata in primo grado ed accolta; poiché la suddetta eccezione fu rigettata in appello, solo all'esito del secondo grado di giudizio è sorto l'interesse della Presidenza del Consiglio a denunciare la violazione dell'art. 2943 c.c.. Non ha rilievo, poi, la circostanza che nel primo grado di giudizio la difesa erariale abbia invocato la prescrizione quinquennale, né fatto questione circa l'effetto interruttivo dell'atto di intervento. Sul piano dell'allegazione, infatti, chi eccepisce la prescrizione non ha altro onere che allegare il fatto del decorso del tempo necessario a prescrivere il diritto. E' R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 chi contrasta quell'eccezione che ha, invece, l'onere di allegare l'esistenza d'un fatto interruttivo o sospensivo della prescrizione. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che chi eccepisce la prescrizione estintiva non ha alcun onere di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016, Rv. 641583 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019, Rv. 654016 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673 - 01; tale orientamento venne condiviso anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002). In ogni caso lo stabilire se ed a quali condizioni la domanda giudiziale produca l'effetto interruttivo della prescrizione è una questione di diritto, come tale rilevabile ex officio e non soggetta al regime delle preclusioni assertive (ex multis, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018, Rv. 649249 - 01). 2.4. Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per genericità è infondata. L'art. 366, n. 6, c.p.c., richiede a pena di inammissibilità che il ricorso indichi gli atti ed i documenti sui quali il ricorso "si fonda". Gli atti ed i documenti sui quali il ricorso "si fonda", secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono quelli il cui esame è necessario per la decisione del ricorso (ad es., il testo del contratto che si assume interpretato in violazione delle regole legali di ermeneutica, oppure la comparsa contenente l'eccezione che si assume non esaminata). Quell'onere dunque non sussiste, quando il ricorso sottoponga alla Corte una questione di puro diritto, la cui rilevanza emerga dagli atti prima facie. Nel caso di specie la difesa erariale ha formulato col proprio ricorso una censura che non "si fonda" su atti processuali o documenti, ma ha sottoposto a questa Corte una questione di puro diritto: e cioè stabilire da quale momento l'atto di intervento adesivo autonomo produce l'effetto interruttivo della prescrizione. Poiché dunque il ricorso ha posto una questione di puro diritto, l'onere di indicazione ed allegazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. non richiedeva altro R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 adempimento che l'indicazione dell'avvenuta formulazione dell'eccezione di prescrizione: indicazione contenuta a p. 2 del ricorso. 2.5. Prima di esaminare il merito del ricorso principale, si impongono ancora alcuni rilievi preliminari. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha indicato nominativamente le parti contro cui ha inteso proporre l'impugnazione. Tra queste, tuttavia, ha indicato: a) parti già defunte al momento della sentenza d'appello; b) parti contumaci in appello; c) parti soccombenti in appello. La prima delle suddette circostanze ha causato un vizio sanato dal fatto che gli eredi delle parti decedute hanno notificato regolarmente il proprio controricorso, difendendosi nel merito. La seconda rende inammissibile in parte qua il ricorso principale. La terza delle suddette circostanze rende inammissibile il ricorso nei confronti delle parti soccombenti in appello e comunque non impugnanti; nei confronti delle parti restanti è superata dal fatto che le parti soccombenti hanno proposto un ricorso incidentale, facendo così sorgere, sebbene in via sopravvenuta, l'interesse della Presidenza del Consiglio ad ottenere lo scrutinio nella presente sede della questione della prescrizione. Ciò per le ragioni che seguono. 2.5.1. Il ricorso principale è stato notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore domiciliatario, tra gli altri, di: -) [OSCURATO:PERSONA] (che la difesa erariale indica come "Marinella"), deceduta prima della pronuncia della sentenza d'appello, e della cui morte quest'ultima dà atto (p. 56); -) [OSCURATO:PERSONA], anch'egli deceduto non solo prima della pronuncia d'appello, ma addirittura prima ancora dell'introduzione del giudizio d'appello, circostanze delle quali dà atto la stessa sentenza d'appello in più punti (p. 12 e p. 37); -) [OSCURATO:PERSONA]Aquino; -) [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), di [OSCURATO:PERSONA]Aquino ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA]Aquino e [OSCURATO:PERSONA]Aquino) e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno notificato alla difesa erariale il proprio controricorso senza nulla osservare, così sanando il vizio della notificazione. Non hanno invece svolto attività difensiva gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], indicati nella sentenza impugnata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inammissibile, dal momento che la circostanza della morte risultava dalla sentenza d'appello. Va comunque rilevato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA], coltivata in appello dai suoi eredi, era stata rigettata dal giudice di secondo grado, sicché il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio, quand'anche ritualmente notificato, sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse. 2.5.2. Il ricorso principale è inammissibile nei confronti di quelle, tra le parti indicate come destinatarie dell'atto, che in grado di appello non risultano (in base all'epigrafe della sentenza impugnata) costituite, oppure non risultano destinatarie di provvedimenti decisori, e non abbiano comunque proposto impugnazione nella presente sede di legittimità. Rispetto a queste parti, infatti, si è formato il giudicato interno sulla decisione di primo grado, che rigettò la domanda per maturata prescrizione: la sentenza impugnata non risulta pronunciata nei loro confronti. Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.3. Il ricorso principale, poi, è inammissibile per difetto di interesse, ex art.100 c.p.c., nei confronti di quelle, tra le parti destinatarie dell'atto, che in grado di appello sono risultate soccombenti, e che non hanno proposto alcuna impugnazione nella presente sede. Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.4. Vi è infine un terzo gruppo di soggetti cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha notificato il proprio ricorso, i quali sono rimasti soccombenti in grado di appello non sulla questione della prescrizione, ma nel merito, e che hanno anch'essi impugnato per cassazione la sentenza d'appello. Tali soggetti sono rimasti vittoriosi in via virtuale sulla questione della maturazione della prescrizione, nel senso che essa è stata esclusa, ma la loro domanda è stata rigettata nel merito per altre ragioni e, dunque, sono stati soccombenti effettivi. Essi sono: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEL R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAFFI L GILBERTO, LAGANA' SANTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ME0 FERDINANDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONTESANO R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]). Rispetto a queste parti l'interesse della Presidenza del Consiglio a far valere l'eccezione di prescrizione, insussistente al momento della notifica del ricorso principale, è sopravvenuto in conseguenza della notifica dell'impugnazione incidentale da essi proposta e ciò rende ammissibile l'impugnazione principale, perché essa assume l'oggettiva valenza di un ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei ricorsi incidentali. Non necessario che la Presidenza del Consiglio notificasse ai suddetti ricorrenti incidentali un controricorso, recante appunto un ricorso incidentale condizionato (all'eventuale accoglibilità del loro ricorso incidentale), dal momento che la questione preliminare (l'eccezione di prescrizione) ostativa all'accoglimento delle impugnazioni incidentali era già stata prospettata nel ricorso principale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 21/10/1977, la quale ha stabilito che "l'interesse del ricorrente principale al riesame di questioni preliminari decise sfavorevolmente per lui, che sorge solo dal ricorso incidentale della controparte e che perciò non consentiva, per difetto di interesse, la richiesta al riguardo nel ricorso principale, [deve] essere tutelato (...) con la proposizione di un controricorso diretto a contrastare l'efficacia del ricorso incidentale della controparte"; dal che si desume e converso che tale notifica non sia necessaria, quando la questione preliminare sia stata sollevata già nel ricorso principale). In sostanza è il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo (di cui all'art. 156 c.p.c.), che consente di assegnare al ricorso, originariamente inammissibile per difetto di interesse (determinato dall'inesistenza di una soccombenza effettiva), il valore di ricorso incidentale condizionato, sì da rendere superflua la reiterazione della doglianza con un controricorso recante formalmente l'impugnazione incidentale condizionata. Dovendosi rilevare, altresì, che l'eventuale sopraggiungere delle idoneità del ricorso originariamente inammissibile per difetto di interesse in un momento in cui il termine per impugnare risulterebbe decorso per chi aveva notificato l'impugnazione principale senza interesse (cioè senza essere soccombente), resterebbe circostanza neutralizzata dalla circostanza che l'impugnazione incidentale risulti R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 proposta tempestivamente (cioè entro il termine per impugnare) e non sia dunque un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334, primo comma, c.p.c. Solo nel caso in cui invece il ricorso incidentale assuma il valore di impugnazione incidentale tardiva il sopraggiungere dell'interesse per effetto della sua proposizione non potrebbe rendere ammissibile il ricorso principale, in quanto, giusta il principio emergente dal secondo comma dello stesso art. 334, l'impugnazione incidentale risulterebbe a sua volta e prioritariamente inefficace. Il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio (che ripropone la questione della prescrizione) andrà dunque esaminato anche nei riguardi dei soggetti che, vittoriosi sul punto della prescrizione, si sono visti rigettare la domanda per altra ragione, in quanto tali soggetti hanno proposto impugnazioni incidentali tempestive (e non tardive ai sensi dell'art. 334, primo comma, c.p.c.: si ricorda che la sentenza impugnata risulta notificata alle Amministrazioni ricorrenti principali ad iniziativa di un medico che non figura fra i ricorrenti incidentali). In forza dei rilievi svolti va fatta applicazione del seguente principio di diritto: Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: «qualora, in un giudizio introdotto nei suoi confronti da una pluralità di parti, la parte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre sull'esito finale della lite e che sia risultata soccombente in via effettiva nei confronti delle prime e in via virtuale nei confronti delle seconde riguardo ad una questione idonea a definire il giudizio (nella specie di prescrizione), proponga un ricorso contro le une e le altre, fondato solo su un motivo inerente a detta questione, la situazione di inammissibilità originaria del ricorso contro le seconde, per non esservi nei loro confronti soccombenza effettiva del ricorrente principale, può essere superata qualora dette parti resistano con un ricorso incidentale sulle questioni che hanno determinato la loro soccombenza effettiva. Infatti, in tal caso, la carenza di interesse originaria del ricorso principale nei loro confronti risulta superata dalla sopravvenienza dell'interesse, determinata dal ricorso incidentale. Il detto ricorso principale, riguardo alle loro posizioni, si trasforma in un ricorso condizionato su questione che, se fondata, si profila logicamente dirimente ed assorbente rispetto all'eventuale utile scrutinio del ricorso incidentale. Ne consegue che la sua originaria inammissibilità in parte qua viene R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 meno e si può procedere al suo esame e la sua fondatezza determina la cassazione della decisione e l'assorbimento del ricorso incidentale. Tale situazione non si verifica solo se l'impugnazione incidentale si connoti come impugnazione incidentale tardiva.». 2.5.5. Rispetto alle parti restanti (e cioè quelle che in appello erano costituite e si sono viste accogliere la domanda, vale a dire le seguenti: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTO R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSONE M. LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso principale è fondato. 2.6. In linea generale, quando una domanda giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatío in ius, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o legale della controparte. Questo principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte: a) con riferimento ai giudizi in materia di lavoro (Cass., Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 14862; Sez. L, Sentenza n. 13588 del 11/06/2009, Rv. 608824 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004, Rv. 571681 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3373 del 06/03/2003, Rv. 560944 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6423 del 08/05/2001, Rv. 546523 - 01; Sez. L, Sentenza n. 543 del 17/01/1992, Rv. 475360 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2290 del 04/03/1987, Rv. 451498 - 01); b) con riferimento al rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (Sez. 1 - , Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, Rv. 655301 - 01); c) con riferimento al ricorso per a.t.p. (Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, Rv. 638685 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007, Rv. 598643 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11087 del 24/08/2000, Rv. 539740 - 01); d) con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con ricorso, che interrompe la prescrizione (ovviamente di eventuali controcrediti vantati dall'opponente) dal momento della notifica (Sez. 2, Sentenza n. 4904 del 15/05/1998, Rv. 515481 - 01, in motivazione). 2.7. Questi princìpi trovano applicazione anche con riferimento alla domanda proposta dall'interventore. Con riferimento a tale ipotesi il principio di cui sopra è stato ribadito in fattispecie identica a quella oggi in esame, con ampia motivazione e facendo leva sul disposto dell'art. 267 c.p.c., da Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995, Rv. 491610 - 01, e da Sez. 1, Sentenza n. 20297 del 25/09/2014, Rv. 632427 - 01, affermando il seguente principio di diritto: "in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica diversamente a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, sicché il contatto tra le parti si crea nella stessa udienza di costituzione, mentre nel secondo tale contatto è posticipato alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva, nella quale il destinatario ha conoscenza dell'intervento; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, infine, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda". E' conforme altresì a questo orientamento anche la più risalente Cass. 1253/67 (talora indicata come precedente contrario), la quale ha stabilito che l'effetto interruttivo della domanda di intervento si produce "con l'adempimento delle formalità prescritte dagli artt. 105, 267 e 268 cod. proc. civ."(Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 06/06/1967, Rv. 327775 - 01), formalità tra le quali rientra la comunicazione, da parte del cancelliere, dell'avvenuto deposito dell'atto di intervento avvenuto fuori udienza: avviso che nel nostro caso gli interventori (sui quali incombeva il relativo onere in quanto fatto estintivo dell'eccezione di prescrizione) non hanno dimostrato essere avvenuto. 2.8. Ancora, l'orientamento in esame è corroborato dalla nota Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015: l'atto di intervento, infatti, non era l'unico mezzo per interrompere la prescrizione, con la conseguenza che non opera in tal caso il principio della scissione degli effetti, anche sostanziali, tra l'autore e il destinatario dell'atto. 2.9. Infine, a suffragio - ad abundantiam - della conclusione appena raggiunta milita la giurisprudenza costituzionale, formatasi con riferimento all'art. 112 d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1124 (testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro). La Corte costituzionale, infatti, dichiarò incostituzionale l'art. 112, 1 0 comma, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni a favore R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale sia interrotto dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo della controversia, purché seguito dalla notificazione (Corte cost., 23-05-1986, n. 129). Dunque proprio la circostanza che la Corte costituzionale abbia ritenuto di dichiarare incostituzionale il suddetto art. 112 TUIL dimostra che il solo deposito del ricorso non poteva interrompere la prescrizione: perché se così fosse, non ci sarebbe stato bisogno di una declaratoria di illegittimità costituzionale, ed anzi si sarebbe dovuta dichiarare la questione inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo, oppure manifestamente infondata. 2.10. La ritenuta fondatezza del ricorso principale non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo l'eccezione di prescrizione e rigettando il gravame proposto dalle parti indicate al § 2.5.54. che precede. 2.11. Quanto alla posizione dei soggetti indicati al §2.5.4., una volta considerato che il ricorso principale, pur proposto originariamente in evidente situazione di carenza di interesse e dunque inammissibile, ha, tuttavia, visto sopravvenire tale interesse per effetto delle impugnazioni incidentali (con la conseguenza della sua oggettiva trasformazione in ricorso incidentale condizionato), risulta palese, per le ragioni già esposte, che esso dev'essere accolto con la conseguenza identica a quella di cui al § precedente, cioè la cassazione senza rinvio. Delle conseguenze sulle impugnazioni incidentali si dirà in prosieguo, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Col primo motivo i tre ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva comunitaria 82/76. Sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1983-1984. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 3.1. Preliminarmente va rilevato che i tre ricorrenti hanno dichiarato di essersi immatricolati nelle rispettive scuole di specializzazione rispettivamente negli anni 1980 ([OSCURATO:PERSONA]); 1988 ([OSCURATO:PERSONA]) e 1990 ([OSCURATO:PERSONA]). Il motivo dunque concerne la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], e pone a questa Corte una questione di diritto già sottoposta alla Corte di giustizia da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901. E' dunque necessario, previa separazione come da coeva ordinanza del relativo rapporto processuale, che la decisione sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia rinviata a nuovo ruolo, nell'attesa della pronuncia della Corte di Lussemburgo. Ne segue che l'esame dei residui motivi riguarda solo le posizioni degli altri due ricorrenti. 3.2. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1 e 8 d.lgs. 257/91. Impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui ha negato il risarcimento a quelli, tra gli attori, i quali conseguirono specializzazioni non comuni ad almeno due Stati membri (Licheri, in igiene e medicina preventiva; e Ortega, in Oncologia medica). Nella illustrazione del motivo si sostiene, in sintesi, che le materie elencate dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362 "non sono tassative", e si invoca il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva comunitaria invocando il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il risarcimento è comunque dovuto allorché la differenza tra la specializzazione conseguita dall'interessato e le specializzazioni previste dalla direttiva 75/362 sia soltanto nominale, ma non corrisponda ad una sostanziale differenza di fatto. 3.3. Il motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto i ricorrenti si limitano a indicare, senza nessuna ulteriore precisazione, quali specializzazioni abbiano conseguito (rispettivamente igiene e medicina preventiva ed oncologia medica), ma senza precisare: -) per quali ragioni tali specializzazioni debbano ritenersi "del tutto analoghe" a quelle previste dalla direttiva 75/362, ed a quali tra esse; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 -) e soprattutto quando e se abbiano, nei gradi di merito, dedotto la questione della "sostanziale equipollenza". 3.4. Il motivo è comunque ulteriormente inammissibile in quanto prospetta a questa Corte una questione che non è di diritto, ma è mista di fatto e diritto. Infatti, lo stabilire se la specializzazione in una certa materia, formalmente non ricompresa fra quelle in cui lo Stato italiano era tenuto a legiferare in adempimento delle direttive nn. 75/362 e 75/363, non è una mera questione di diritto, in quanto non può essere risolta limitandosi al mero confronto nominale della specializzazione conseguita con quelle elencate dalla Direttiva. La suddetta questione esige, per contro, che si indaghi sul contenuto effettivo degli insegnamenti impartiti nel corso di specializzazione effettivamente seguito, e sulla loro sostanziale equivalenza a quelli impartiti nelle specializzazioni comuni ad almeno due Paesi membri: un accertamento, dunque, anche di fatto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (così già Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 02). Ad abundantiam, rileva altresì il Collegio che la specializzazione in oncologia medica (conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) è stata già ritenuta da questa Corte "non inclusa" e "non equipollente" alle specializzazioni previste dagli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362 da Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020 (obiter dictum); Cass. n. 13280 del 01/07/2020; n. 20303 del 26/07/2019. 3.5. Col terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d'appello ha rigettato la domanda da essi proposta sul presupposto che fosse onere degli attori allegare e provare che la scuola da essi frequentata corrispondesse di fatto ad una delle scuole di specializzazione elencate negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362. Osservano in contrario i ricorrenti che tale decisione sarebbe errata perché la non equipollenza fra la scuola da essi frequentata e quelle previste dalla direttiva non era stata espressamente contestata dall'amministrazione convenuta. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 3.6. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 366, nn. 3 e 6, c.p.c.. Va premesso in punto di diritto che già molto tempo prima della riforma dell'art.115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di un principio analogo a quello poi elevato a dignità normativa: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017). Questo principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile. 3.7. Nelle decisioni sopra ricordate si è affermato che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che quest'ultima sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). Tuttavia anche l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda. L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori (Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016). Vanno quindi, ribaditi seguenti princìpi: (a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati; (b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati; (c) se l'allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati; (d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017). 3.8. Applicando i suddetti princìpi al caso di specie, è agevole rilevare come nessuno dei ricorrenti (Licheri e Ortega) abbia indicato nel ricorso in quali R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 termini e con quali contenuti assolse, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da essi rispettivamente conseguite fosse da ritenersi equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell'Unione europea. Le specializzazioni conseguite dai ricorrenti, tuttavia, non coincidevano formalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n.75/362/CEE e 75/362/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE. In tale ipotesi (non coincidenza tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie), come già visto questa Corte ha stabilito che l'onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l'amministrazione convenuta l'onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016; così pure Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020). 3.9. Col quarto motivo i ricorrenti, prospettando la violazione dell'articolo 101 della Costituzione, tornano a lamentare che erroneamente la Corte d'appello avrebbe negato il risarcimento per gli iscritti alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 31 dicembre 1982. Il motivo, per quanto detto, concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], e, come s'è detto, deve essere accantonato in attesa della decisione della Corte di giustizia. 3.10. Il quinto motivo del ricorso "Guamieri ed altri" contiene due distinte censure. Con una prima censura i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Deducono che nell'ultimo capoverso di pagina 35 della sentenza d'appello è presente un anacoluto che rende incomprensibile il decisum. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la sentenza sarebbe nulla, per motivazione solo apparente, nella parte in cui ha statuito sulla domanda di ingiustificato arricchimento. 3.11. La prima censura è infondata. Quella che i ricorrenti denunciano come "carenza di motivazione" non fu che un lapsus calami, che non impediva affatto di comprendere il senso della decisione: e cioè che la condanna dello Stato va pronunciata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non nei confronti dei Ministeri convenuti. 3.12. La seconda delle suesposte censure è inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c.. La Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento reputandola "del tutto generica". I ricorrenti, incuranti di tale ratio decidendi, non spiegano, riassumono o trascrivono i termini in cui la domanda di ingiustificato arricchimento venne formulata in primo grado. 3.13. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 1226 c.c. La censura investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha negato la rivalutazione monetaria, o il maggior danno di cui all'articolo 1224 c.c., sul credito risarcitorio. 3.14. Il motivo è inammissibile in quanto, essendo state le domande degli odierni ricorrenti rigettate, la Corte d'appello nulla doveva statuire in merito alla liquidazione del danno. In sostanza, i ricorrenti hanno impugnato una statuizione che non li riguardava. 3.15. Col settimo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omessa pronuncia. Deducono di avere chiesto in primo grado, con domanda reiterata in appello, che fosse accertato il loro "diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive CEE; in via subordinata la liquidazione di un equo indennizzo per arricchimento senza causa". R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Sostengono che la Corte d'appello avrebbe trascurato di provvedere su tali domande. 3.16. Con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa (rectius, ingiustificato arricchimento) il motivo è infondato. La Corte d'appello ha provveduto sulla domanda di ingiustificato arricchimento, come già rilevato, a pagina 36, paragrafo 4, della propria sentenza. Nella parte restante il motivo è tanto inammissibile quanto infondato. I ricorrenti, infatti, assolvono in modo generico e puramente formale l'onere di chiarire quale fosse la domanda formulata in primo grado e reiterata in appello, che assumono non esaminata dal giudice di secondo grado. In ogni caso, anche a ritenere che l'onere di cui all'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., possa ritenersi assolto dichiarando nel ricorso per cassazione di avere chiesto al giudice di merito di "accertare e dichiarare il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive CEE", la censura è infondata. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto come già detto che la specializzazione conseguita dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ortega non rientrava tra quelle per le quali lo Stato aveva l'obbligo di prevedere la remunerazione dei frequentanti, con la conseguenza che la domanda di "riconoscimento del titolo e del punteggio" restava assorbita, e correttamente la Corte d'appello non se n'è occupata. 3.17. Con l'ottavo motivo i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha stimato il danno da essi sofferto nella misura di euro 6.713,94, per ciascun anno di specializzazione. Chiedono che il risarcimento si sarebbe dovuto liquidare nella maggior misura prevista dal d.P.C.M. 6 luglio 2007. 3.18. Il motivo è inammissibile perché, avendo la Corte d'appello rigettato le domande proposte dagli odierni ricorrenti, nulla ha statuito, e nulla doveva statuire, in punto di quantum debeatur. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 3.19. Conclusivamente, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va separato e rinviato a nuovo ruolo con separata ordinanza interlocutoria, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sulla sua domanda, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.. 4.1. Il motivo è fondato. L'epigrafe della sentenza d'appello indica tra gli appellanti "[OSCURATO:PERSONA]", al primo rigo di p. 33, ancorché senza indicare come fosse costituito. Tuttavia, né la motivazione, né il dispositivo (un insieme disorganico in cui si integrano parti dattiloscritte, parti manoscritte, cancellature e correzioni, ed irrispettoso dell'ordine alfabetico) dànno conto alcuno della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. La fondatezza del ricorso non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non ha contestato il criterio di liquidazione adottato dalla Corte d'appello per gli altri appellanti, ed anzi ne ha espressamente invocato l'applicazione, formulando espressa domanda di decisione nel merito (p. 10 del ricorso). Né sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la causa può essere decisa nel merito. 4.3. Il giudice d'appello ha stimato il danno subito da tutti gli appellanti che si trovavano in posizione analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA] in misura pari ad euro 6.713,94 (comprensivi di rivalutazione) per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, applicando il criterio da tempo indicato da questa Corte di legittimità, e che il ricorrente ha dichiarato - come già detto - di non voler contestare. Non è mai stato in discussione, poi, che [OSCURATO:PERSONA] abbia frequentato una scuola di specializzazione della durata di anni cinque; la specializzazione R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 conseguita, inoltre (cardio-angio chirurgia), è espressamente prevista dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362 come comune ad almeno due Stati membri. Il danno patito dall'odierno ricorrente può dunque essere liquidato nella somma di euro 33.570 (previo arrotondamento al decimo di euro superiore), oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, e cioè dal 3 aprile 2009. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sulla loro domanda, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.. 5.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata infatti, sebbene abbia indicati i cinque ricorrenti (Marziano, Nardozi, Niutta, Palombi e Picarazzi) tra le parti appellanti (p. 11 della sentenza d'appello), nulla ha statuito nei loro confronti. 5.2. In questo caso, tuttavia, non appare al Collegio possibile una decisione nel merito, in quanto: a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno iniziato la scuola di specializzazione nel 1981, sicché la sorte della loro domanda dipenderà (anche) dall'esito della decisione attesa della Corte di giustizia dell'Unione Europea già sollecitata da questa Corte, secondo quanto esposto supra, § 3.1, decisione che è ragionevole ritenere sarà pubblicata prima della conclusione del giudizio di rinvio; b) [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito una specializzazione non contemplata negli artt. 5 e 7 Direttiva 75/363, sicché spetterà al giudice del rinvio, iuxta alligata et probata, valutare se quella specializzazione sia equipollente a quelle previste in almeno due Stati membri; c) l'esame della domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esige l'accertamento della data effettiva di inizio dei corsi e della costituzione in mora dell'Amministrazione. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che deciderà, tenendo conto R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dell'esito del ricordato pendente giudizio comunitario, anche sulle spese del giudizio di cassazione. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Col primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d'appello ha liquidato il danno da essi sofferto utilizzando come parametro la remunerazione annua prevista dall'articolo 11 della legge 370/99. Deducono che l'art. 11 I. 370/99 non può essere assunto a parametro per la liquidazione equitativa del danno da essi patito. 6.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La sentenza impugnata, infatti, come già accennato ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali i ricorrenti trascurano di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021). 6.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono la questione degli effetti della mora. I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1223, 1227, 1227 e 2056 c.c., nonché l'articolo 11 della legge 370/99 e (genericamente) l'intero d.lgs. 257/91, nonché il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". Sostengono che la Corte d'appello ha violato le norme sopra indicate per avere trascurato di liquidare il danno da mora, sotto forma di interessi compensativi. Deducono che il credito risarcitorio ad essi spettante era un'obbligazione di valore, e che nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valore spetta al creditore sia la rivalutazione, sia gli interessi compensativi. Deducono che il mancato riconoscimento dei danni da mora costituisce una violazione dell'articolo 1 CEDU, che ha posto gli odierni ricorrenti in una R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 posizione deteriore rispetto ai colleghi iscrittisi a decorrere dall'anno accademico 1991/92; che la qualificazione del credito risarcitorio, compiuto dalla Corte d'appello, come "debito di valuta" anziché come "debito di valore" contrasta con la natura aquiliana del credito, e soprattutto non era sufficientemente prevedibile, e dunque non conforme al parametro di legalità; in subordine, i ricorrenti chiedono che la questione della corretta determinazione del risarcimento del danno da essi patito in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive comunitarie sia sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. 6.3. I motivi sono inammissibili ex articolo 360 bis, n. 1 c.p.c., alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, la cui quantificazione equítativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoría ha acquistato carattere di obbligazione di valuta" (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012). 6.4. Infondata è altresì l'istanza di rimessione della questione di cui si discorre all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991, e coloro che le hanno frequentate in precedenza. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell'iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi. 6.5. Il quarto motivo di ricorso riguarda la posizione dei soli, tra i ricorrenti, i quali si sono visti rigettare la domanda in grado di appello, in base al presupposto che il risarcimento non spetta (né in tutto, né in proporzione) a coloro che hanno iniziato la scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, quand'anche l'avessero completata dopo tale data. 6.6. Tra questi ricorrenti, indicati alle pp. 45-48 del ricorso, un primo gruppo risulta composto da persone immatricolate negli anni 1981 o precedenti. Questi ricorrenti sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAIERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le impugnazioni proposte dalle persone appena indicate vanno separate - come da coeva ordinanza - dalle altre e la loro trattazione va rinviata a nuovo ruolo R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 in attesa della decisione della Corte di giustizia, in virtù di quanto già detto al precedente § 3.1. 6.7. Un secondo gruppo di ricorrenti è composto da persone che risultano iscritte alla scuola di specializzazione nell'anno 1982. Esse sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla sola specializzazione in fisiologia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le impugnazioni proposte da questi ricorrenti sono fondate, dal momento che il diritto al risarcimento del danno - com'è stato riconosciuto da una nota decisione della CGUE - spetta a coloro che si sono iscritti alla scuola di specializzazione nel corso dell'anno 1982 in poi. Per coloro che si sono iscritti nell'anno 1982, il diritto al risarcimento spetta a partire dal 10 gennaio 1983, cioè dalla data in cui divenne cogente l'obbligo per lo Stato italiano di prevedere la remunerazione degli specializzandi (ex muli-1s, Sez. 3, Ordinanza n. 1056 del 17.1.2019). La sentenza d'appello va dunque su questo punto cassata con rinvio, affinché la Corte d'appello provveda a liquidare il danno patito dai ricorrenti sopraindicati, previo accertamento del periodo di frequentazione successivo al 10 gennaio 1983 e degli altri presupposti della domanda risarcitoria (quali, ad esempio, la coincidenza nominale o l'equipollenza sostanziale fra la specializzazione conseguita e quelle previste dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362). 6.8. Il quinto motivo di ricorso concerne solo alcuni dei ricorrenti, ovvero coloro i quali in grado di appello si videro rigettare la domanda sul presupposto che la R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 specializzazione da essi conseguita non rientrava tra quelle comuni ad almeno due Stati membri, di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362. Essi sono: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla specializzazione in igiene e medicina preventiva), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina dello sport; c) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in scienza dell'alimentazione; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in oncologia; e) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina legale; f) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; g) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione; h) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno conseguito la specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio; i) [OSCURATO:PERSONA], che ha conseguito la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare. Avverso la statuizione di rigetto delle domande proposte dai soggetti sopra indicati i ricorrenti formulano varie censure, deducendo che: -) la questione in esame non fu mai "oggetto di specifica contestazione" da parte delle amministrazioni convenute; -) igiene e medicina preventiva è una specializzazione equivalente a "community medicine", prevista dall'art. 7 della Direttiva 75/362; -) chirurgia di urgenza e pronto soccorso è una specializzazione equivalente a quella in chirurgia generale, anch'essa prevista dalla suddetta direttiva; R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 -) la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione equivalente alla specializzazione in fisioterapia; -) la specializzazione in diabetologia e equivalente a quella in malattie dell'apparato digerente; -) la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e una differente denominazione della specializzazione in cardiologia; -) in ogni caso vari provvedimenti normativi adottati fra il 1992 e il 2000 hanno espressamente riconosciuto come equivalenti a quelle comuni ad almeno due Stati membri le scuole di specializzazione in oncologia, in medicina legale, in igiene e medicina preventiva ed in medicina dello sport. 6.9. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate supra, ai §§ 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8. Resta solo da aggiungere, con riferimento alle fonti normative invocate dai ricorrenti a p. 51 del ricorso, che: a) non esiste alcun "decreto legislativo" n. 257 del 1992; nell'anno 1992 il n. 257 venne assegnato ad una legge in materia di prevenzione dei danni da amianto (I. 27.3.1992 n. 257); anche ad ammettere che, per lapsus calami, la difesa dei ricorrenti abbia inteso fare riferimento al d. Igs. 8.8.1991 n. 257, resta il fatto che l'art. 1, comma 2, di tale testo normativo nulla stabilisce circa l'equipollenza delle specializzazioni, ma si limita a delegare ad un decreto del Ministro dell'Università la pubblicazione e l'aggiornamento del relativo elenco; b) l'art. 34 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 386 nulla stabilisce circa l'equipollenza delle specializzazioni, ma si limita anch'esso a delegare ad un decreto del Ministro dell'Università la pubblicazione e l'aggiornamento del relativo elenco; c) i decreti ministeriali i quali, a partire dal d.m. 30.10.1993 (in Gazz. Uff. 26.11.1993, n. 278), hanno periodicamente aggiornato l'elenco delle scuole di specializzazione erano irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, e correttamente la Corte d'appello non ne ha tenuto conto. Infatti, quale che fosse la qualificazione che volesse darsi alla condotta dello Stato il quale, tardivamente recependo una direttiva comunitaria attributiva ai singoli soggetti di diritti sufficientemente determinati, causi loro un pregiudizio economico ("fatto illecito", "obbligazione di fonte legale", od altro), quel che è R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 certo è che la stima del pregiudizio da quella condotta causato non sfugge ai principi generali in tema di risarcimento del danno. Principio generale in tema di risarcimento del danno patrimoniale è quello di causalità, in virtù del quale in tanto si può predicare l'esistenza d'un "danno" in senso giuridico, in quanto sia possibile affermare che, se il responsabile avesse tenuto una condotta diversa da quella effettivamente tenuta, il danneggiato si sarebbe trovato in una diversa e più favorevole condizione patrimoniale. Nel nostro caso, pertanto, un credito risarcitorio (o indennitario, se si preferisce) degli odierni ricorrenti in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, gli odierni ricorrenti avrebbero beneficiato d'un incremento patrimoniale che invece hanno perduto. Or bene, tutti i ricorrenti hanno dedotto cui si riferisce il quinto motivo di ricorso, qui in esame, hanno allegato di avere iniziato le rispettive scuole di specializzazione ben prima del 1993. Pertanto nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e l'iscrizione al corso di specializzazione da parte degli odierni ricorrenti, non esisteva alcuna delle norme sulla "equipollenza" delle specializzazioni invocate dagli odierni ricorrenti (d.m. 30.10.1993, d.m. 25.11.1994, d.m. 11.2.1999 e d.m. 9.3.2000). Non è quindi giuridicamente sostenibile la pretesa che il corso di specializzazione frequentato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 75/362 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di "illecito comunitario" di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (come già ritenuto da questa Corte in molteplici occasioni: ex multis, da Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26.7.2019). R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 6.10. Il sesto motivo di ricorso (p. 54 e ss. del ricorso; erroneamente indicato come quinto motivo) concerne la posizione di soli tre ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo deduce di avere conseguito due specializzazioni, mentre la Corte d'appello ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno unicamente con riferimento ad una di esse. La seconda deduce di avere conseguito una specializzazione in ematologia generale, mentre la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che l'odierna ricorrente avesse conseguito una specializzazione in "ematologia di laboratorio". Il terzo deduce di avere conseguito una specializzazione in fisioterapia, mentre la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che egli avesse conseguito una specializzazione in "medicina fisica e riabilitazione". 6.11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per difetto di interesse. Una corretta interpretazione della sentenza d'appello induce infatti ad escludere che sussista il vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente. La Corte d'appello, infatti, dopo avere enunciato in motivazione il criterio generale di liquidazione del danno, a pagina 37 della sentenza, nella tabella ivi riportata, ha correttamente indicato che [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito due specializzazioni; ha indicato la durata di ciascuna di esse; ha annotato che per la specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, spettava all'appellante un risarcimento pari ad euro 33.570. Nulla, invece, ha annotato in corrispondenza della riga di tabella contenente l'indicazione della specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] in "patologia generale". Nondimeno tale omissione quantitativa è superabile, e deve essere superata intendendo che la quantificazione sia implicita (e cioè euro 6.713,94 moltiplicato per quattro), e che così non possa non essere interpretata la sentenza: anche, eventualmente, dal giudice dell'esecuzione in sede di esecuzione forzata, tenuto conto dell'odierna statuizione esegetica in tal senso di questa Corte regolatrice. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 6.12. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.. I ricorrenti, infatti, in sostanza lamentano che la Corte d'appello avrebbe travisato il titolo specialistico da essi conseguito, per come risultante dagli atti. Denunciare in sede di legittimità il travisamento di atti o documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" sui documenti o sugli atti del cui mancato od erroneo esame il ricorrente si duole. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Di questi tre oneri, i ricorrenti nel caso di specie non hanno assolto in modo esaustivo il primo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei documenti che si assumono travisati (i "certificati di specializzazione": cfr. p. 55 del ricorso). 7. Il ricorso Gioffrè. Col primo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello, travisando le prove, ha erroneamente ritenuto che essa si iscrisse alla scuola di specializzazione nel 1975, là dove l'iscrizione avvenne in realtà nel 1983. 7.1. Il motivo è superato dall'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (divenuto, come s'è detto, un ricorso incidentale oggettivamente condizionato e su cui è sopravvenuto l'interesse). R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], infatti, in primo grado assunse la veste non già di attrice, ma di interventore volontario. Per quanto già detto, tuttavia, la pretesa vantata da tutte le 424 persone volontariamente intervenute con atto d'intervento depositato il 26.10.2019 - tra le quali [OSCURATO:PERSONA] - deve dichiararsi prescritta. Pertanto l'accoglimento del ricorso principale e la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione dell'accoglimento del ricorso condizionato determinano l'assorbimento del ricorso in esame, per le ragioni già indicate in precedenza, ai §§ 2.5.4 e ss.. 7.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, coi quali [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il rigetto nel merito della propria domanda risarcitoria, restano assorbiti. 8. Il ricorso incidentale di D'Alatri ed altri. Tutti i ricorrenti incidentali appartenenti a questo gruppo assunsero, nel primo grado di giudizio, la veste di interventori volontari. Quelli tra loro che si videro rigettare la domanda dalla Corte d'appello (vuoi per la non coincidenza tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalla Direttiva 75/363, vuoi perché iscritti prima del 1983), hanno proposto ricorso censurando nel merito il rigetto della loro domanda. 8.1. Anche in questo caso pertanto l'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, per le ragioni già esposte in precedenza, ai §§ 2.5.4 e ss.. 9. Il ricorso incidentale di D'Amarlo ed altri. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assunsero anch'essi, nel primo grado del presente giudizio, la veste di interventori volontari. Anche ad essi, ancorché soccombenti in grado di appello, è stato notificato come già detto il ricorso principale da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri.R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Anche con riferimento alle domande da essi proposte, pertanto, l'accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, nei sensi già indicati. 10. Il ricorso proposto da Ma/ha [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e per lui i suoi eredi) assunsero anch'essi, nel primo grado del presente giudizio, la veste di interventori volontari. Anche il loro ricorso (col primo motivo del quale denunciano il vizio di omessa pronuncia), pertanto, resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale proposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, nei sensi già indicati. 10.1. Residua il secondo motivo del ricorso in esame, nella parte in cui concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che in primo grado assunse la veste di attrice, e non di interventore), la cui domanda è stata espressamente rigettata dalla Corte d'appello sul presupposto che non sia dovuto il risarcimento a quanti si iscrissero alla scuola di specializzazione nell'anno 1981. La sorte di tale impugnazione dipende, per le ragioni già esposte al § 3.1, dalla decisione che si attende sul punto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Anche la relativa posizione, pertanto, previa separazione deve - come da separata coeva ordinanza -essere separata dalle altre e rinviata a nuovo ruolo. 11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 97 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La cassazione con decisione nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese dei gradi di merito. A tal riguardo reputa il Collegio che le spese del primo e del secondo grado di giudizio, nelle ipotesi in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia risultata vittoriosa, possano essere compensate, in considerazione dell'alterno esito delle suddette fasi. P.q.m. R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 a) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25808/17 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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consiglio del 14 luglio 2021 impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; g) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento alla sola specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; h) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], _-- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e per lui i suoi eredi); o) dispone, come da separata ordinanza, la separazione delle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAIERA' ENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORESCHI