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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45674/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udit- c..1 MADTA J. ELI I ,-.1(.4‘..1,J11 ,- .3 V ,JILLI liC41 L. 1,11N-Lf-1 1-1-1-111r1 [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato aggravato di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, si limita a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo il ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l'omissione e/o travisamento della prova, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, si risolve nella richiesta di una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per il decorso dei termini prescrizionali, individuando il termine di decorrenza nella data del 22.06.2009, corrispondente alla cessazione della sua carica di amministratrice, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, veniva contestata e riconosciuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la quale - anche se subvalente - incide sul calcolo del termine di prescrizione (Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01).

In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, "il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria" (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017) Rv. 271114 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udit- c..1 MADTA J. ELI I ,-.1(.4‘..1,J11 ,- .3 V ,JILLI liC41 L. 1,11N-Lf-1 1-1-1-111r1 [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato aggravato di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, si limita a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo il ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l'omissione e/o travisamento della prova, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, si risolve nella richiesta di una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per il decorso dei termini prescrizionali, individuando il termine di decorrenza nella data del 22.06.2009, corrispondente alla cessazione della sua carica di amministratrice, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, veniva contestata e riconosciuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la quale - anche se subvalente - incide sul calcolo del termine di prescrizione (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01). In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, "il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria" (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017) Rv. 271114 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 45674/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris