Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32725/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2020 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze condannava ABOUELOUAFA [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di trasporto non autorizzato di rifiuti speciali a lui ascritto.

2. Con il ricorso proposto dall'imputato (che la Corte d'Appello di Firenze ha qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Suprema Corte), si deduce:

2.1. Nullità della sentenza con riferimento all'imputazione di cui al secondo comma dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

Si rileva l'insussistenza di tale reato, per difetto dei requisiti soggettivi e dell'elemento soggettivo (essendo l'imputato stato colto nella sola attività non autorizzata di trasporto di rifiuti pericolosi), e si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tutti i reati ascritti, sollecitando, in subordine, una diminuzione della pena.

2.2. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente sollecitata in sede di conclusioni.

Si censura la sentenza perché dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2.3. Eccessività della pena irrogata e mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Si richiama l'incensuratezza, il carattere modesto e isolato della violazione, l'estraneità al procedimento delle circostanze valorizzate dal Tribunale in senso ostativo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il riferimento al comma 2 era frutto di un errore materiale, essendo stato contestato il solo trasporto; quanto alla seconda questione, si rileva la genericità della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., da ritenersi implicitamente rigettato; in ordine alle residue censure, si sostiene la correttezza della motivazione adottata.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa replica alle argomentazioni del P.G., contestando la configurabilità della motivazione implicita ed insistendo per raccoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale non ha affatto condannato il ricorrente per una pluralità di reati, avendo affermato la sua penale responsabilità "in ordine al reato ascritto" (cfr. il dispositivo di sentenza): reato che non può che essere identificato nell'illecito trasporto di rifiuti a lui correttamente contestato ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lvo n. 152 del 2006.

Il riferimento anche al comma 2 del predetto articolo appare frutto di un errore materiale, del tutto privo di concreta incidenza sull'accusa e di qualsiasi pregiudizio per i diritti di difesa.

3. Il secondo motivo è infondato.

Devono invero essere condivise le osservazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine alla configurabilità di una motivazione implicita di rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di 'particolare tenuità del fatto', la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

Tale indirizzo interpretativo appare applicabile nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale - pur non affrontando espressamente il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - ha diffusamente valorizzato, in senso marcatamente negativo, il fatto che il furgone utilizzato per il trasporto era stato sequestrato ed il ricorrente nominato custode: peraltro, in sede di esecuzione di un provvedimento di dissequestro finalizzato allo smaltimento dei rifiuti ancora a bordo del mezzo, gli operanti accertarono la sparizione del mezzo (che si sarebbe dovuto trovare presso l'abitazione dell'imputato, e che venne nuovamente sottoposto a sequestro l'anno successivo, nell'ambito di un diverso procedimento: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

È da ritenere che il Tribunale abbia con tali argomentazioni implicitamente disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con una decisione che si sottrae a censure deducibili in questa sede, alla luce del principio secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01).

3. Anche la residua censura è priva di fondamento.

Il Tribunale ha invero legittimamente fatto leva sulla condotta successiva al reato posta in essere dal ricorrente, ritenendola ostativa: trattasi di decisione di merito adeguatamente motivata, e perciò non sindacabile in questa sede.

4. Quanto precede impone il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2020 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze condannava ABOUELOUAFA [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di trasporto non autorizzato di rifiuti speciali a lui ascritto. 2. Con il ricorso proposto dall'imputato (che la Corte d'Appello di Firenze ha qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Suprema Corte), si deduce: 2.1. Nullità della sentenza con riferimento all'imputazione di cui al secondo comma dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. Si rileva l'insussistenza di tale reato, per difetto dei requisiti soggettivi e dell'elemento soggettivo (essendo l'imputato stato colto nella sola attività non autorizzata di trasporto di rifiuti pericolosi), e si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tutti i reati ascritti, sollecitando, in subordine, una diminuzione della pena. 2.2. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritualmente sollecitata in sede di conclusioni. Si censura la sentenza perché dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto. 2.3. Eccessività della pena irrogata e mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si richiama l'incensuratezza, il carattere modesto e isolato della violazione, l'estraneità al procedimento delle circostanze valorizzate dal Tribunale in senso ostativo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il riferimento al comma 2 era frutto di un errore materiale, essendo stato contestato il solo trasporto; quanto alla seconda questione, si rileva la genericità della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., da ritenersi implicitamente rigettato; in ordine alle residue censure, si sostiene la correttezza della motivazione adottata. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa replica alle argomentazioni del P.G., contestando la configurabilità della motivazione implicita ed insistendo per raccoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale non ha affatto condannato il ricorrente per una pluralità di reati, avendo affermato la sua penale responsabilità "in ordine al reato ascritto" (cfr. il dispositivo di sentenza): reato che non può che essere identificato nell'illecito trasporto di rifiuti a lui correttamente contestato ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lvo n. 152 del 2006. Il riferimento anche al comma 2 del predetto articolo appare frutto di un errore materiale, del tutto privo di concreta incidenza sull'accusa e di qualsiasi pregiudizio per i diritti di difesa. 3. Il secondo motivo è infondato. Devono invero essere condivise le osservazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine alla configurabilità di una motivazione implicita di rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di 'particolare tenuità del fatto', la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). Tale indirizzo interpretativo appare applicabile nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale - pur non affrontando espressamente il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - ha diffusamente valorizzato, in senso marcatamente negativo, il fatto che il furgone utilizzato per il trasporto era stato sequestrato ed il ricorrente nominato custode: peraltro, in sede di esecuzione di un provvedimento di dissequestro finalizzato allo smaltimento dei rifiuti ancora a bordo del mezzo, gli operanti accertarono la sparizione del mezzo (che si sarebbe dovuto trovare presso l'abitazione dell'imputato, e che venne nuovamente sottoposto a sequestro l'anno successivo, nell'ambito di un diverso procedimento: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). È da ritenere che il Tribunale abbia con tali argomentazioni implicitamente disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con una decisione che si sottrae a censure deducibili in questa sede, alla luce del principio secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). 3. Anche la residua censura è priva di fondamento. Il Tribunale ha invero legittimamente fatto leva sulla condotta successiva al reato posta in essere dal ricorrente, ritenendola ostativa: trattasi di decisione di merito adeguatamente motivata, e perciò non sindacabile in questa sede. 4. Quanto precede impone il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 32725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris