CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 49511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), per aver offerto a due agenti della polizia stradale denaro, allo scopo di indurli a commettere un atto contrario ai doveri di ufficio. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'insussistenza dei presupposti che integrano il delitto di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen., stante l'irrisorietà dell'offerta, consistente in una esigua somma di denaro (25 euro) e nella generica rappresentazione di una prospettiva di futura collaborazione in indagini per delitti contro il patrimonio. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la giurisprudenza questa Corte, in materia di istigazione alla corruzione, dinanzi all'offerta di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca (nella specie è stata ritenuta incensurabile dalla Corte suprema la valutazione di idoneità dell'offerta di diecimila lire fatta a tu per tu a un agente della polizia stradale per omettere un verbale di contravvenzione ed è stata di conseguenza esclusa la ipotizzabilità del reato di oltraggio. Sez. 6, n. 7836 del 24/05/2000, Evangelista, Rv. 220532. La massima della sentenza richiama anche sez. VI, ud. 9 gennaio 2001, Bruni, non massimata sul punto). È poi stato precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019; Faleburle, Rv. 277680). Più specificamente e sempre con riferimento all'art. 322 cod. pen., si è anche ritenuto che l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498). 2. Nella vicenda oggetto del procedimento in esame, l'imputato, sottoposto a controllo da due agenti mentre si trovava a bordo del suo furgone [OSCURATO:PERSONA] senza patente, era trovato in possesso di una pistola erogatrice per ancoranti chimici e di utensileria varia, di cui non spiegava la provenienza. Informato dagli operanti che sarebbe stato denunciato per il delitto di ricettazione e che alla guida senza patente sarebbe seguita una sanzione amministrativa, offriva loro 25 euro, chiedendo anche il numero di telefono privato per poterli contattare in seguito e dare loro altro denaro; si dichiarava inoltre disponibile ad aiutarli nella individuazione di autori di furti e recupero di refurtive. 3. Sulla base della valutazione delle circostanze di fatto, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l'offerta da parte dell'imputato agli agenti di polizia, tesa a far omettere la realizzazione di un atto dell'ufficio, fosse connotata da serietà e dotata di idoneità offensiva. Tale valutazione, afferendo al merito del giudizio, è insindacabile in sede di legittimità, oltre che motivata in modo compiuto e non manifestamente illogico. 4. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato e la sentenza di condanna confermata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga