CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 40303/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata, deducendo due motivi: a) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata disapplicazione della recidiva; b) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici territoriali, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, hanno fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato il quale aveva posto in essere una condotta caratterizzata da particolare "coazione ed aggressività". 2.2. Il secondo motivo è totalmente generico nonché manifestamente infondato in quanto risulta che la corte territoriale nel confermare la pena irrogata (pari ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa) ha, fra l' altro, tenuto in considerazione i gravi fatti contestati e la personalità dell' imputato gravato da numerosi precedenti e considerato, per altro verso, il fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inamnnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il PrCginarc7202-2 22/03/2,02,2, [OSCURATO:PERSONA] I