Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13638/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del capoluogo piemontese che, in data 3.2.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina impropria aggravata oltre che del delitto di lesioni personali aggravate e della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Faloppa lamentando: 2.1 vizio di motivazione in punto di derubricazione del reato di rapina in furto: rileva che la Corte di Appello ha confermato la qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ed omettendo invece ogni valutazione sulle argomentazioni sviluppate con l'atto di appello; segnala l'erroneità della affermazione secondo cui il ricorrente ed il Verdiglione avrebbero ammesso di essersi accordati per commettere una rapina laddove, dalle loro parole, risultava l'intesa di appropriarsi del telefono di un ragazzo che stava passando e, perciò, di commettere un furto; aggiunge che la dinamica del fatto era stata perfettamente coerente con questa premessa poiché il ricorrente, dopo essersi impossessato del telefono, si era dato alla fuga essendosi soltanto in un secondo momento avveduto della colluttazione in corso tra il Verdiglione e la persona offesa la cui decisione di reagire non può tuttavia imputarsi al Leone che non può essere chiamato a rispondere del delitto di rapina nemmeno a titolo di dolo eventuale; segnala che il fatto che la vittima non fosse sola e che in suo aiuto fosse giunto un amico con il quale il ragazzo aveva reagito alla iniziativa dei due non poteva essere circostanza prevista o prevedibile dal Leone; 2.2 vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica: analoghe considerazioni la difesa svolge con riferimento ai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica denunziando la illogicità della argomentazione svolta dalla Corte di Appel:o; 2.3 vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante: richiama le considerazioni sviluppate con l'atto di appello in merito alle ragioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle concorrenti aggravanti lamentando la omessa motivazione, sul punto, della Corte territoriale;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva come le due sentenze di merito abbiano concordemente affermato la responsabilità del ricorrente per la rapina commessa in concorso con il Verdiglione con una preordinata suddivisione di compiti che ha consentito di ascrivere al Leone la responsabilità concorsuale per tutte le ipotesi di reato; ritiene inoltre congruamente motivato ed insindacabile in questa sede l'apprezzamento in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. In ordine ai primi due motivi del ricorso, articolati in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, rileva il collegio che la Corte di Appello ha motivato in maniera del tutto esaustiva e corretta alla luce della dinamica dell'episodio che era stato ricostruito in maniera analitica dal giudice di primo grado il quale aveva fatto presente che, all'arrivo della polizia, erano presenti sul posto il Verdiglione, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed un amico di questa, tal [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi avevano riferito che, mentre stavano camminando in strada, erano stati avvicinati da due sconosciuti uno dei quali aveva chiesto loro delle informazioni stradali avendo a quel punto il Valentino aveva estratto il proprio snnartphone che uno dei due giovani (pacificamente identificato nel Leone) gli aveva sottratto con mossa repentina dandosi poi alla fuga; il Valentino aveva allora cercato di inseguire il Leone ma era stato bloccato dal Verdiglione con il quale aveva intrapreso una colluttazione nel corso della quale il Verdiglione aveva anche cercato di usare un coltello da cucina che aveva portato con sé.

I giudici di merito, in definitiva, hanno stimato che le circostanze in cui era stata maturata e realizzata la condotta predatoria rendeva assolutamente prevedibile una reazione che, per l'appunto, il Verdiglione si era fatto carico di fronteggiare mentre il Leone si era dato alla fuga.

Il Tribunale aveva dal canto suo affermato che i due si erano accordati per commettere una rapina; la difesa, già nell'atto di appello aveva sostenuto, al contrario, che gli imputati avessero inteso esclusivamente appropriarsi del cellulare del ragazzo (il Verdiglione: "ci siamo accordati di prendere il telefono e poi scappare"; il Leone: "stava passando un ragazzo e abbiamo deciso di prendergli il cellulare ...").

E, tuttavia, correttamente la Corte di Appello ha stimato - alla luce degli elementi fattuali acquisiti - che le condizioni e le circostanze in cui era maturato l'episodio rendevano assolutamente prevedibile che il fatto potesse trasmodare in una rapina a causa della altrettanto prevedibile reazione della vittima che, come hanno sottolineato, non era sola e poteva contare sull'aiuto del suo amico; reazione, d'altra parte, tanto prevedibile da essere stata in effetti prevista al punto che il Verdiglione si era preventivamente munito di un coltello da cucina che aveva poi utilizzato per minacciare i due ragazzi e consentire in tal modo al Leone di allontanarsi velocemente con il telefono che era stato sottratto al Valentino.

La decisione della Corte territoriale è dunque del tutto coerente rispetto alle premesse in punto di fatto concernenti la ricostruzione dell'episodio e, in diritto, alla struttura unitaria del reato concorsuale, nel quale, come è noto, si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, Sentenza n. 7442 del 08/05/1998, Negri ed altro, Rv. 210806).

Si tratta, peraltro, di una ipotesi di concorso vero e proprio anche nelle imputazioni di cui ai capi b) e c) non essendo stata nemmeno difensivamente prospettata la fattispecie del concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen.; è infatti appena il caso di ribadire che la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48330 del 26/11/2015 Lia, Rv. 265479; Sez. 2 - , Sentenza n. 29641 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276734; Sez. 2 - , Sentenza n. 49443 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274467, in cui la Corte ha chiarito che costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia).

2. Del tutto appagante e congrua è inoltre la motivazione della Corte di Appello sul trattamento sanzionatorio laddove, quanto alla censura sul giudizio di eittivalenza, è consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del capoluogo piemontese che, in data 3.2.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina impropria aggravata oltre che del delitto di lesioni personali aggravate e della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Faloppa lamentando: 2.1 vizio di motivazione in punto di derubricazione del reato di rapina in furto: rileva che la Corte di Appello ha confermato la qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ed omettendo invece ogni valutazione sulle argomentazioni sviluppate con l'atto di appello; segnala l'erroneità della affermazione secondo cui il ricorrente ed il Verdiglione avrebbero ammesso di essersi accordati per commettere una rapina laddove, dalle loro parole, risultava l'intesa di appropriarsi del telefono di un ragazzo che stava passando e, perciò, di commettere un furto; aggiunge che la dinamica del fatto era stata perfettamente coerente con questa premessa poiché il ricorrente, dopo essersi impossessato del telefono, si era dato alla fuga essendosi soltanto in un secondo momento avveduto della colluttazione in corso tra il Verdiglione e la persona offesa la cui decisione di reagire non può tuttavia imputarsi al Leone che non può essere chiamato a rispondere del delitto di rapina nemmeno a titolo di dolo eventuale; segnala che il fatto che la vittima non fosse sola e che in suo aiuto fosse giunto un amico con il quale il ragazzo aveva reagito alla iniziativa dei due non poteva essere circostanza prevista o prevedibile dal Leone; 2.2 vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica: analoghe considerazioni la difesa svolge con riferimento ai reati di cui ai capi 2) e 3) della rubrica denunziando la illogicità della argomentazione svolta dalla Corte di Appel:o; 2.3 vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante: richiama le considerazioni sviluppate con l'atto di appello in merito alle ragioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle concorrenti aggravanti lamentando la omessa motivazione, sul punto, della Corte territoriale; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva come le due sentenze di merito abbiano concordemente affermato la responsabilità del ricorrente per la rapina commessa in concorso con il Verdiglione con una preordinata suddivisione di compiti che ha consentito di ascrivere al Leone la responsabilità concorsuale per tutte le ipotesi di reato; ritiene inoltre congruamente motivato ed insindacabile in questa sede l'apprezzamento in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. In ordine ai primi due motivi del ricorso, articolati in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, rileva il collegio che la Corte di Appello ha motivato in maniera del tutto esaustiva e corretta alla luce della dinamica dell'episodio che era stato ricostruito in maniera analitica dal giudice di primo grado il quale aveva fatto presente che, all'arrivo della polizia, erano presenti sul posto il Verdiglione, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed un amico di questa, tal [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi avevano riferito che, mentre stavano camminando in strada, erano stati avvicinati da due sconosciuti uno dei quali aveva chiesto loro delle informazioni stradali avendo a quel punto il Valentino aveva estratto il proprio snnartphone che uno dei due giovani (pacificamente identificato nel Leone) gli aveva sottratto con mossa repentina dandosi poi alla fuga; il Valentino aveva allora cercato di inseguire il Leone ma era stato bloccato dal Verdiglione con il quale aveva intrapreso una colluttazione nel corso della quale il Verdiglione aveva anche cercato di usare un coltello da cucina che aveva portato con sé. I giudici di merito, in definitiva, hanno stimato che le circostanze in cui era stata maturata e realizzata la condotta predatoria rendeva assolutamente prevedibile una reazione che, per l'appunto, il Verdiglione si era fatto carico di fronteggiare mentre il Leone si era dato alla fuga. Il Tribunale aveva dal canto suo affermato che i due si erano accordati per commettere una rapina; la difesa, già nell'atto di appello aveva sostenuto, al contrario, che gli imputati avessero inteso esclusivamente appropriarsi del cellulare del ragazzo (il Verdiglione: "ci siamo accordati di prendere il telefono e poi scappare"; il Leone: "stava passando un ragazzo e abbiamo deciso di prendergli il cellulare ..."). E, tuttavia, correttamente la Corte di Appello ha stimato - alla luce degli elementi fattuali acquisiti - che le condizioni e le circostanze in cui era maturato l'episodio rendevano assolutamente prevedibile che il fatto potesse trasmodare in una rapina a causa della altrettanto prevedibile reazione della vittima che, come hanno sottolineato, non era sola e poteva contare sull'aiuto del suo amico; reazione, d'altra parte, tanto prevedibile da essere stata in effetti prevista al punto che il Verdiglione si era preventivamente munito di un coltello da cucina che aveva poi utilizzato per minacciare i due ragazzi e consentire in tal modo al Leone di allontanarsi velocemente con il telefono che era stato sottratto al Valentino. La decisione della Corte territoriale è dunque del tutto coerente rispetto alle premesse in punto di fatto concernenti la ricostruzione dell'episodio e, in diritto, alla struttura unitaria del reato concorsuale, nel quale, come è noto, si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, Sentenza n. 7442 del 08/05/1998, Negri ed altro, Rv. 210806). Si tratta, peraltro, di una ipotesi di concorso vero e proprio anche nelle imputazioni di cui ai capi b) e c) non essendo stata nemmeno difensivamente prospettata la fattispecie del concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen.; è infatti appena il caso di ribadire che la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48330 del 26/11/2015 Lia, Rv. 265479; Sez. 2 - , Sentenza n. 29641 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276734; Sez. 2 - , Sentenza n. 49443 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274467, in cui la Corte ha chiarito che costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia). 2. Del tutto appagante e congrua è inoltre la motivazione della Corte di Appello sul trattamento sanzionatorio laddove, quanto alla censura sul giudizio di eittivalenza, è consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 13638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris