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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04171/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, 'n persona del Sostituto Pro7re. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c sendo Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina, è stata rideterminata la pena inflitta in primo grado per il delitto di tentato furto in abitazione.

L'imputato, si legge nelle sentenze di merito, era stato sorpreso nell'abitazione della persona offesa e, vistosi scoperto, si era repentinamente dileguato, fuggendo dal balcone.

Successivamente il proprietario dell'abitazione, che aveva fornito una descrizione dettagliata dell'autore del fatto, riconosceva l'imputato nella fotografia pubblicata su un quotidiano che riportava la notizia di un analogo furto.

La difesa articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto: la condotta posta in essere dal ricorrente avrebbe dovuto essere sussunta sotto la diversa fattispecie della violazione di domicilio; non vi sarebbero elementi per sostenere che l'imputato si sia introdotto nell'abitazione per depredare l'appartamento.

Egli, infatti, non era in possesso di attrezzi da scasso e non c'era nessun complice con lui.

La ricostruzione offerta dalla persona offesa non sarebbe attendibile: il proprietario di casa è stato suggestionato dalla notizia letta sul quotidiano, che riportava la notizia di un furto.

II) Difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

III) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

IV) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

In merito alla responsabilità dell'imputato per il tentativo di furto in abitazione, così come contestato, la censura difensiva non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, del tutto adeguata e conforme al principio di diritto stabilito in questa sede, secondo cui "Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la colorano di univocità.

Con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi acquistano rilievo la considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente" (così Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, Rv. 206437 - 01). la Corte di merito ha evidenziato che la presenza del ricorrente nell'abitazione della parte offesa, il quale si era ivi silenziosamente introdotto, dandosi repentinamente alla fuga dopo essere stato scoperto, costituisce condotta che denota, inequivocabilmente, la volontà di perpetrare un furto in appartamento.

In assenza di plausibili giustificazioni alternative emerse nel corso della istruttoria la motivazione dei giudici appare del tutto logica e coerente con le emergenze in atti.

La difesa in realtà prospetta una non consentita diversa interpretazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sorretta da logiche argomentazioni.

Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze.

Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., del tutto correttamente la Corte di merito ha osservato come la condotta posta in essere dall'imputato non sia connotata da occasionalità, avendo il ricorrente riportato numerose precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

Pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.

Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, è rimasta immutata la previsione che esclude l'applicazione della causa di non punibilità in caso di comportamento abituale.

Permane nell'art. 131-bis cod. pen. la peculiare nozione di abitualità cui si riferisce la norma, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità («Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»).

Ebbene, i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio annoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esse sono state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed il complessivo discorso giustificativo a sostegno del decisum dà conto delle ragioni che ostano al riconoscimento con giudizio di prevalenza.

E' nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico Quanto alla dosimetria della pena, la motivazione adottata dalla Corte territoriale non si presta a censura perché si fonda sulla corretta valutazione della personalità del ricorrente e della sua accentuata pericolosità sociale, valutata in ragione dei suoi cospicui precedenti penali e delle modalità della condotta nel caso di specie.

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, 'n persona del Sostituto Pro7re. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c sendo Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina, è stata rideterminata la pena inflitta in primo grado per il delitto di tentato furto in abitazione. L'imputato, si legge nelle sentenze di merito, era stato sorpreso nell'abitazione della persona offesa e, vistosi scoperto, si era repentinamente dileguato, fuggendo dal balcone. Successivamente il proprietario dell'abitazione, che aveva fornito una descrizione dettagliata dell'autore del fatto, riconosceva l'imputato nella fotografia pubblicata su un quotidiano che riportava la notizia di un analogo furto. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto: la condotta posta in essere dal ricorrente avrebbe dovuto essere sussunta sotto la diversa fattispecie della violazione di domicilio; non vi sarebbero elementi per sostenere che l'imputato si sia introdotto nell'abitazione per depredare l'appartamento. Egli, infatti, non era in possesso di attrezzi da scasso e non c'era nessun complice con lui. La ricostruzione offerta dalla persona offesa non sarebbe attendibile: il proprietario di casa è stato suggestionato dalla notizia letta sul quotidiano, che riportava la notizia di un furto. II) Difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. III) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. IV) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. In merito alla responsabilità dell'imputato per il tentativo di furto in abitazione, così come contestato, la censura difensiva non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata, del tutto adeguata e conforme al principio di diritto stabilito in questa sede, secondo cui "Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la colorano di univocità. Con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi acquistano rilievo la considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente" (così Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, Rv. 206437 - 01). la Corte di merito ha evidenziato che la presenza del ricorrente nell'abitazione della parte offesa, il quale si era ivi silenziosamente introdotto, dandosi repentinamente alla fuga dopo essere stato scoperto, costituisce condotta che denota, inequivocabilmente, la volontà di perpetrare un furto in appartamento. In assenza di plausibili giustificazioni alternative emerse nel corso della istruttoria la motivazione dei giudici appare del tutto logica e coerente con le emergenze in atti. La difesa in realtà prospetta una non consentita diversa interpretazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sorretta da logiche argomentazioni. Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze. Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., del tutto correttamente la Corte di merito ha osservato come la condotta posta in essere dall'imputato non sia connotata da occasionalità, avendo il ricorrente riportato numerose precedenti condanne per reati contro il patrimonio. Pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, è rimasta immutata la previsione che esclude l'applicazione della causa di non punibilità in caso di comportamento abituale. Permane nell'art. 131-bis cod. pen. la peculiare nozione di abitualità cui si riferisce la norma, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità («Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»). Ebbene, i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio annoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esse sono state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed il complessivo discorso giustificativo a sostegno del decisum dà conto delle ragioni che ostano al riconoscimento con giudizio di prevalenza. E' nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico Quanto alla dosimetria della pena, la motivazione adottata dalla Corte territoriale non si presta a censura perché si fonda sulla corretta valutazione della personalità del ricorrente e della sua accentuata pericolosità sociale, valutata in ragione dei suoi cospicui precedenti penali e delle modalità della condotta nel caso di specie. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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